Norme per l'assegno di disabilità ad integrazione del Titolo III - Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili - delle Provvidenze a favore della famiglia»

Norme per l'assegno di disabilità ad integrazione del Titolo III – Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili – delle «Provvidenze a favore della famiglia»

  

SECRETARIA STATUS

Prot. N. 439.991/G.N.

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Norme per l'assegno di disabilità

ad integrazione del Titolo III

« Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili »

delle Provvidenze a favore della Famiglia

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 2 Giugno 1999, ha approvato l'unito Provvedimento in favore delle Famiglie che vivono la dolorosa esperienza di un componente disabile.

Le allegate Norme per l'assegno di disabilità, integrano il Titolo III Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili delle vigenti «Provvidenze a favore della Famiglia» e sono pertanto applicabili al personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

Il Santo Padre ha altresì disposto la promulgazione delle suddette Norme e la loro pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis, stabilendo che esse entrino in vigore con il 1° Gennaio 2000, inizio dell'Anno Giubilare.

Dal Vaticano, 2 giugno 1999

  

   Angelo Card. Sodano

  Segretario di Stato 

 

SECRETARIA STATUS

Allegato al Prot. N. 439.991/G.N.

Norme per l'assegno di disabilità ad integrazione del Titolo III

« Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili »

delle « Provvidenze a favore della Famiglia »

Art. 15-bis

1. L'assegno mensile di disabilità compete:

 

  a) ai dipendenti in servizio attivo ed ai titolari di pensione vaticana alle condizioni che:

 

a1) abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare in conformità alle vigenti Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare di seguito denominate « Norme »;

 

 

  e

 

 

a2) almeno un familiare, appartenente al loro nucleo ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 delle « Norme », sia riconosciuto, a giudizio insindacabile del Collegio medico nominato, a norma di legge, dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, disabile in situazione di gravità ai sensi del successivo art. 16 lett. b) delle presenti Provvidenze a favore della Famiglia, o permanentemente inabile a qualsiasi lavoro, proficuo, regolare e continuativo a causa di infermità o difetto fisico o psichico;

 

  b) al titolare di pensione indiretta vaticana che, riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo a causa di infermità o difetto fisico o psichico, ai sensi dell'art. 6, lett. b) delle « Norme », abbia diritto all'assegno per il nucleo familiare.

 

2. Per ciascun familiare, o al titolare di pensione vaticana, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1, compete un assegno mensile di disabilità in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente od al titolare di pensione vaticana, in base alla Tabella di cui all'art. 15 comma 2 delle «Norme»: l'importo dell'assegno di disabilità è pari a quello previsto, tempo per tempo, per un nucleo familiare di due componenti, nella citata Tabella, per lo scaglione di reddito sopra indicato. L'importo dell'assegno mensile di disabilità del 7° scaglione di reddito è esteso anche all'8° ed al 9° scaglione.

3. L'assegno mensile di disabilità non concorre a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e non si computa nel reddito ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

4. L'assegno mensile di disabilità spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura da determinarsi correlando la durata del lavoro a tempo parziale con la durata del lavoro a tempo normale.

5. L'assegno mensile di disabilità è a carico:

 

a) delle Amministrazioni dalle quali il personale in servizio dipende;

b) delle Amministrazioni dalle quali i dipendenti o danti causa appartenevano al momento del loro collocamento in quiescenza, per i titolari di pensione vaticana. 

 

6. L'assegno mensile di disabilità decorre dal giorno e dal mese di presentazione della relativa istanza alle Amministrazioni competenti, corredata dei documenti attestanti lo stato di disabilità.

La sua misura per detto mese è correlata al rapporto tra il numero dei giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza ed il divisore fisso di trenta. Le Amministrazioni procedono di ufficio ad attivare il Collegio medico della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.

7. L'assegno di disabilità non viene corrisposto nel caso vengano meno le condizioni che lo hanno determinato.

8. Nei casi di cui al precedente comma 7, entro trenta giorni dal loro accadimento, il percettore dell'assegno di disabilità deve darne notizia con lettera AR alla competente Amministrazione; l'importo dell'assegno di disabilità del mese di accadimento è calcolato con gli stessi criteri di cui al comma 6.

9. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme della istanza di cui al comma 6 e stabiliscono le certificazioni da presentare a corredo delle medesime.