Massime

Massime Collegio di conciliazione e arbitrato

Dec. n. 1/2000 — Persiani Pres., Pessi Est.

Provvedimento di sospensione della procedura davanti al Direttore Generale – Preliminarità rispetto all'accertamento della ammissibilità dell'istanza.

Concorso di giudizi aventi lo stesso oggetto tra le parti — Conflitto di giudicati — Ratio della sospensione del procedimento.

Il provvedimento con il quale il Direttore Generale dell'ULSA sospende la procedura conciliativa, motivato con il mancato passaggio in giudicato, perché gravata di appello, della sentenza del Tribunale che ha affermato la competenza dell'ULSA è legittimo in quanto destinato ad evitare eventuali future decadenze nelle quali il ricorrente potrebbe incorrere ed è, quindi, preliminare anche all'accertamento della ammissibilità dell'istanza di quest'ultimo.

Al tempo stesso, quel provvedimento è legittimo perché evita che il concorso di più giudizi, aventi lo stesso oggetto e pendenti tra le stesse parti, possa determinare un conflitto di giudicati.

[Dep.18.12.2000]