Disposizioni Attuative del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia

Disposizioni attuative del Testo Unico approvato dal Santo Padre il 7 novembre 2016,

come comunicato con Rescriptum "Ex Audientia SS.mi",

Prot. N. 318.607/A del 28 novembre 2016, in vigore dal 1 gennaio 2017

 

In azzurro sono evidenziate le modifiche apportate all'Art. 3 dal Rescritpum ex Audientia SS.MI dell' 11 agosto 2025 - Disposizioni in materia delle Provvidenze a favore della famiglia

 

Premessa

In relazione all'entrata in vigore dall' 1.1.2017 del nuovo Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia, al fine di una uniforme e coerente applicazione della nuova normativa, vengono emanate le presenti disposizioni di attuazione, da utilizzare per la corretta istruttoria e autorizzazione al godimento dei benefici.

In particolare, la fruizione dei permessi per familiari disabili, previsti dall'Art. 15, nn. 3 e 4 del Testo Unico, è subordinata all' autorizzazione da parte del Responsabile diretto e dell'Amministrazione, previo il rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni.

Art. 1

Fanno parte del "nucleo familiare", citato all'Art. 15, i seguenti soggetti: i genitori del dipendente, il coniuge e i figli legittimi o equiparati. I permessi in parola possono essere concessi anche per l'assistenza ai fratelli e/o sorelle nel caso in cui questi siano celibi o nubili e non vi sia altro familiare abile che possa assisterli.

Art. 2

Il dipendente che richiede la concessione dei permessi di cui all'Art. 15, nn. 3 e 4, è tenuto a rilasciare espressa dichiarazione, sullo specifico modulo allegato alle presenti disposizioni, riguardante la condizione di disponibilità o meno di altri familiari ad occuparsi del/i disabile/i.

Tale dichiarazione deve essere resa con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite all'Art. 32 del Testo Unico, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.

 

 

 

Art. 3

Nell'ottica di assecondare una più ampia disponibilità di tempo per l'assistenza al familiare disabile, la concessione dei permessi di cui all'Art. 15, nn. 3 e 4, salvo i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità, comporta per il dipendente l'impossibilità di effettuare altra attività lavorativa, la cui eventuale autorizzazione deve intendersi quindi revocata. (*)

Art. 4

Le giornate di permesso, di cui all'Art. 15, nn. 3 e 4, salvo i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità, non possono essere godute in continuità con le giornate di ferie, festività infrasettimanali, vacanza o malattia.

Le presenti disposizioni entrano in vigore immediatamente e potranno essere suscettibili di integrazione e/o modifica in funzione delle eventuali risultanze applicative della normativa delle Provvidenze a favore della Famiglia.

 

Dal Vaticano, 9 febbraio 2017

 

 

 

(*) Il Rescritptum ha eliminato le parole: «prestazioni di lavoro straordinario e/o»: in tal modo è abolito il divieto di svolgere prestazioni di lavoro straordinario per i beneficiari dei permessi disciplinati dal presente articolo.