Legge N. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili

Legge n. CCXCVII Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili 26 marzo 2019

Il Santo Padre Francesco

— vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

— vista la Legge sulle Fonti del diritto n. lXXI, del 1° ottobre 2008;

— visto il Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell’11 luglio 2013;

— vista la Legge n. VIII, recante norme complementari in materia penale, dell’11 luglio 2013;

— vista la Legge n. ix, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, dell’11 luglio 2013;

— vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, il 20 aprile 1990;

— visto il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, concluso a New York il 25 maggio 2000, ratificato dalla Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, il 24 ottobre 2001;

ha adottato la seguente

Legge

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai reati di cui al Titolo ii della Legge n. VIII, recante norme complementari in materia penale, dell’11 luglio 2013, nonché ai reati di cui agli articoli 372, 386, 389, 390 e 391 del codice penale, qualora commessi in danno di un minore o di un soggetto ad esso equiparato.

2. Ai fini della presente legge al «minore» è equiparata la «persona vulnerabile».

3. È vulnerabile ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa.

4. La presente legge si applica ai reati di cui al Titolo ii della Legge n. VIII, recante norme complementari in materia penale, dell’11 luglio 2013, nonché ai reati di cui agli articoli 372, 386, 389, 390 e 391 del codice penale, qualora commessi in danno di un minore o di un soggetto ad esso equiparato.

Articolo 2 (Procedibilità e termini di prescrizione)

1. I reati di cui all’articolo 1 sono perseguibili d’ufficio.

2. Il termine di prescrizione dei reati di cui all’articolo 1 è di venti anni e decorre, in caso di offesa ad un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno di età.

Articolo 3 (Obbligo di denuncia)

1. Fatto salvo il sigillo sacramentale, il pubblico ufficiale, che nell’esercizio delle sue funzioni abbia notizia o fondati motivi per ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati di cui all’articolo 1, deve presentare denuncia senza ritardo qualora i reati siano anche alternativamente commessi:

a) nel territorio dello Stato della Città del Vaticano;

b) in pregiudizio di residenti o di cittadini dello Stato;

c) in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato della Città del Vaticano o dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell’11 luglio 2013.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che omette o indebitamente ritarda la denuncia di cui al comma precedente è punito con la multa da euro mille a euro cinquemila. Se il fatto è commesso da un agente o ufficiale di polizia giudiziaria, la pena è la reclusione fino a sei mesi.

3. Fatto salvo il sigillo sacramentale, può presentare denuncia ogni altra persona, anche totalmente estranea ai fatti, che sia a conoscenza di comportamenti in danno di un minore.

4. Qualora il procedimento sia a carico di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, il promotore di giustizia, ricevuta la denuncia, ne informa tempestivamente l’Ordinario o il Superiore Maggiore competente per l’adozione delle misure previste dal diritto canonico.

Articolo 4 (Misure generali di protezione)

Nel procedimento penale, la persona offesa:

a) è informata sui diritti e sui servizi a sua disposizione, nonché, qualora ne faccia richiesta, sugli esiti delle singole fasi del procedimento;

b) è informata dell’adozione e della cessazione a qualsiasi titolo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, provvisori o definitivi, disposti a carico dell’imputato;

c) direttamente o per il tramite del difensore, può fornire prove, sollecitare il compimento di specifiche attività investigative e chiedere di essere sentita;

d) ha diritto alla tutela della propria immagine e sfera privata, nonché della riservatezza dei dati personali;

e) ha diritto all’adozione di misure idonee ad evitare un contatto diretto con l’imputato, salve le inderogabili esigenze del procedimento.

Articolo 5 (Audizione del minore)

Quando si procede all’audizione del minore:

a) il minore può essere accompagnato da un suo avvocato, nonché da un maggiorenne di sua fiducia ammesso dall’autorità che procede;

b) l’audizione del minore infraquattordicenne è sempre condotta con l’ausilio di uno psicologo e secondo modalità adeguate allo scopo. Nello stesso modo l’Autorità giudiziaria procede in ogni altro caso in cui reputi opportune tali modalità;

c) la deposizione è documentata anche mediante videoregistrazione, che deve essere acquisita come prova in giudizio.

Articolo 6 (Indagini)

1. Il promotore di giustizia richiede l’adozione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti necessari a:

a) garantire la sicurezza e l’integrità fisica della persona offesa;

b) allontanare l’indagato dalla persona offesa o da altri minori;

c) prevenire la reiterazione dei reati;

d) tutelare la persona offesa e la sua famiglia da qualsiasi intimidazione o ritorsione.

2. Il promotore di giustizia, nel caso in cui i rappresentanti legali siano in conflitto d’interessi con il minore, chiede al giudice unico di nominare un curatore speciale che, a spese dello Stato, ne rappresenti gli interessi.

3. Il promotore di giustizia, a tutela della persona offesa:

a) assicura che le indagini siano svolte con carattere prioritario e nel rispetto della dignità e dell’integrità fisica e psichica della persona offesa;

b) assume senza ritardo la deposizione della persona offesa;

c) indirizza la persona offesa al Servizio di accompagnamento di cui all’articolo 9.

4. Il promotore di giustizia, di concerto con la Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile e con il Servizio di accompagnamento di cui all’articolo 9, adotta linee guida circa le modalità da seguire nelle attività di polizia giudiziaria che coinvolgano minori.

Articolo 7 (Giudizio)

Quando si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 1, l’Autorità giudiziaria, a tutela del minore:

a) può ordinare che si proceda a porte chiuse;

b) può disporre che il minore deponga in videoconferenza oppure mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico;

d) nei casi in cui i rappresentanti legali siano in conflitto d’interessi con il minore, nomina un curatore speciale che, a spese dello Stato, ne rappresenti gli interessi;

e) qualora l’imputato sia un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, trasmette, unitamente alla sentenza, copia degli atti del processo all’Ordinario o al Superiore Maggiore competente per l’adozione delle misure previste dal diritto canonico.

Articolo 8 (Direzione di Sanità e Igiene)

1. Il Presidente del Governatorato, su proposta della Direzione di Sanità e Igiene, adotta linee guida per la tutela dei minori.

2. La Direzione di Sanità e Igiene dispone di un Servizio di accompagnamento per le vittime di abusi. Essa individua al suo interno un esperto qualificato al quale affidare, in qualità di Responsabile, il coordinamento di tale servizio.

Articolo 9 (Servizio di accompagnamento)

Il Servizio di accompagnamento:

a) offre un servizio di ascolto;

b) garantisce l’assistenza medica e sociale alle persone offese e ai loro familiari, compresa l’assistenza terapeutica e psicologica di urgenza;

c) illustra alla persona offesa i suoi diritti e il modo di farli valere;

d) agevola il ricorso della persona offesa all’Autorità giudiziaria;

e) tiene conto del parere e dei bisogni della persona offesa, tutelandone l’immagine e la sfera privata, nonché la riservatezza dei dati personali;

f) adotta linee guida per il trattamento dei minori che vi ricorrono.

Articolo 10 (Formazione)

1. Il Servizio di accompagnamento offre ai minori, ai loro genitori, formatori, educatori e responsabili un’informazione adeguata sui rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento, nonché sui mezzi utili ad identificare e prevenire tali offese.

2. L’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica organizza, di concerto con il Servizio di accompagnamento, programmi di formazione per il personale del Governatorato circa i rischi in materia di sfruttamento, di abuso sessuale e di maltrattamento dei minori, nonché sui mezzi per identificare e prevenire queste offese e sull’obbligo di denuncia.

Articolo 11 (Reclutamento del personale)

1. Nella selezione ed assunzione del personale del Governatorato, nonché di coloro che prestano collaborazione in forma volontaria, deve essere accertata l’idoneità del candidato ad interagire con i minori.

2. La Commissione per la Selezione del personale si avvale del Servizio di accompagnamento per adottare orientamenti e definire procedure allo scopo di accertare l’idoneità dei candidati.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il primo giugno 2019.

Comandiamo che l’originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sia pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 26 marzo dell’anno 2019, VII del Nostro Pontificato.