N. DCLXXXV - Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008”.

N. DCLXXXV - Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008”.

30 ottobre 2024


IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023;
- vista la Legge sulle Fonti del diritto, N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
- vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, N. CCLXXIV, del 25 novembre 2018;
- vista la Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, N. LIV, del 10 dicembre 2007;
- visto il Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, N. LXXII, del 1° ottobre 2008;
- considerata la necessità di apportare modifiche alla vigente normativa;


ha promulgato il seguente
DECRETO


Articolo 1

Modifica delle disposizioni contenute nel Titolo IX del Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, N. LXXII, del 1° ottobre 2008.

Il Titolo IX “Documento di valutazione dei rischi” del Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, N. LXXII del 1° ottobre 2008, è interamente sostituito dal seguente:


TITOLO IX
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 38

1. Il Documento di valutazione dei rischi (DVR), di cui all’art. 9 della Legge N. LIV, del 10 dicembre 2007, contiene la previsione e l’analisi di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, presenti sul luogo di lavoro, in relazione alle diverse mansioni lavorative svolte, e la descrizione delle misure di protezione e prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali, ritenute più idonee.
2. La redazione del DVR è obbligatoria per ciascun Organismo del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano o Ente avente sede nel territorio dello Stato o negli immobili di cui all’art. 15 del Trattato del Laterano, come indicati all’art. 1, commi 2) e 3) della Legge N. LIV, del 10 dicembre 2007. Il DVR deve essere approvato obbligatoriamente entro 90 giorni dalla data di costituzione dell’Organismo o dell’Ente, come sopra individuati.
3. Il DVR va aggiornato periodicamente entro il termine di revisione triennale di cui all’art. 9, comma 7), della Legge N. LIV, del 10 dicembre 2007, ovvero entro 30 giorni dal momento di verificazione di modifiche dei luoghi di lavoro, o dell’organizzazione del lavoro, delle attrezzature di lavoro, fisse e mobili, delle macchine, degli impianti e dei relativi dispositivi di sicurezza, anche sulla base di nuove acquisizioni tecnologiche rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Il DVR va, altresì, aggiornato entro l’eventuale data nel medesimo indicata, in presenza di adempimenti prescrittivi in esso contenuti, per l’adeguamento alle disposizioni legislative dei livelli di sicurezza.
4. La responsabilità per la mancata o incompleta elaborazione del DVR ovvero il mancato o incompleto aggiornamento dello stesso, ricade sul Rappresentante legale di ciascun Organismo o Ente, come individuati nel precedente comma 2).

Art. 39

(Elaborazione del DVR)

1. Il DVR è predisposto dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro (S.S.L.), coadiuvato dagli specialisti in Medicina del Lavoro della Direzione di Sanità e Igiene, sulla base delle risultanze del Documento di informazione, di cui all’art. 8 della Legge N. LIV, del 10 dicembre 2007.
2. Il Documento di informazione, necessario per la predisposizione del DVR, è redatto da ciascun Organismo o Ente di cui al precedente art. 38, comma 2), e trasmesso dal relativo Rappresentante legale, per il tramite del Delegato per la Sicurezza ove nominato, al S.S.L., entro 30 giorni dalla costituzione dell’Organismo o Ente, ovvero dalla scadenza del termine per provvedere all’aggiornamento del documento di cui al precedente art. 38, comma 3).
3. La compilazione del Documento di informazione è effettuata tenendo conto della necessità di fornire al S.S.L. tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi. Il S.S.L. si riserva, in ogni caso, la facoltà di integrare le notizie fornite nel Documento di informazione con elementi di valutazione, individuati mediante accertamenti diretti sui luoghi di lavoro.
4. Il DVR è adottato e approvato dal Rappresentante legale di ciascun Organismo o Ente di cui al precedente art. 38, comma 2), al quale compete l’esatta osservanza delle misure di protezione in esso contenute. Nell’ambito del complesso degli Organismi che costituiscono il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano le funzioni di Rappresentante legale sono attribuite ai Direttori, ai Vice Direttori e ai Capi degli Uffici Centrali.

Art. 39 bis

(Contenuto del DVR)

1. Oltre alle previsioni di cui all’art. 9, comma 2) della Legge N. LIV, del 10 dicembre 2007, il DVR deve contenere:
a) l’organigramma dell’Organismo o dell’Ente interessato, con la specificazione delle mansioni svolte dai lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro e degli incarichi funzionali ricoperti;
b) l’indicazione, ove esistenti, dei nominativi del Delegato per la Sicurezza, dell’Incaricato per la Sicurezza, degli Addetti all’emergenza incendi e degli Incaricati del primo soccorso;
c) l’elencazione di eventuali attività affidate e terzi, sia a livello di imprese che di lavoro autonomo;
d) l’individuazione e la relativa valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con l’indicazione delle misure preventive da adottare e dei relativi tempi di esecuzione.
2. Nel DVR deve, inoltre, essere presente un programma di miglioramento della sicurezza che riporti tutte le misure di prevenzione predisposte attinenti, in particolare, a:
a) misure organizzative generali;
b) dispositivi di protezione individuale;
c) individuazione di idonei macchinari, strumentazione e mezzi tecnici;
d) verifiche periodiche dei luoghi di lavoro;
e) verifiche e manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature;
f) attività informativa, di formazione specifica e addestramento adeguati per i lavoratori;
g) sorveglianza sanitaria mirata, in relazione ai rischi connessi all’attività lavorativa svolta;
h) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro, di pericolo grave e imminente.
3. Il DVR, al fine di conferire data certa al documento e attestare la corretta effettuazione della valutazione di tutti i rischi rilevati, deve essere sottoscritto dall’incaricato del S.S.L. che lo ha predisposto, dallo specialista in Medicina del Lavoro e dal Delegato per la Sicurezza, che hanno collaborato alla stesura.
4. Il DVR è sottoscritto e approvato dal Rappresentante legale di ciascun Organismo o Ente di cui al precedente art. 38, comma 2), con conseguente assunzione di responsabilità in conformità ai contenuti dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della Legge
LIV, del 10 dicembre 2007.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto i Rappresentanti legali degli Organismi e degli Enti di cui al precedente art. 38, comma 2), in ipotesi di mancanza del DVR o di mancata revisione triennale dello stesso, sono tenuti a procedere alla redazione e approvazione del detto documento, in ossequio alle procedure e ai criteri di cui alla presente norma, delle disposizioni della Legge N. LIV, del 10 dicembre 2007, e del relativo Regolamento tecnico e di attuazione N. LXXII, del 1° ottobre 2008.

Articolo 3

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Decreto entrano immediatamente in vigore.


Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano www.vaticanstate.va


Città del Vaticano, trenta ottobre duemilaventiquattro


Presidente

Visto
Segretario Generale