Norme per il riscatto, ai fini della liquidazione, dei periodi di studi universitari trascorsi prima della assunzione in servizio

Norme per il riscatto, ai fini della liquidazione, dei periodi di studi universitari trascorsi prima della assunzione in servizio, ai sensi dell'art. 2 comma 6 delle vigenti “Norme per la liquidazione”

 

 

SECRETARIA STATUS

Prot. N. 463.096G.N.

IL CARDINALE ANGELO SODANO

Segretario di Stato

Visto l'Art. 2 comma delle “Norme per la Liquidazione” vigenti

APPROVA

le seguenti

NORME PER IL RISCATTO, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE, DEI PERIODI DI STUDI UNIVERSITARI TRASCORSI PRIMA DELLA ASSUNZIONE IN SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 6 DELLE VIGENTI “NORME PER LA LIQUIDAZIONE”.

Art. 1

(incidenza del riscatto)

Il riscatto del periodo di corso legale degli studi universitari incide sulla misura della liquidazione.

Art. 2

(procedura)

La domanda di riscatto, compilata su apposito modello e corredata della prescritta documentazione, deve essere presentata dal dipendente, assunto in ruolo definitivo, all'Amministrazione di appartenenza (Allegato I).

Art. 3

(riscatto di anni residui)

Il dipendente in servizio al 1o gennaio 1993 ed in possesso del diploma di laurea, che ai sensi dell'Art. 2 comma 5 delle vigenti “Norme per la Liquidazione” beneficia degli effetti derivanti dall'Art. 18 del Regolamento Pensioni del 23 dicembre 1963 e successive modificazioni ed integrazioni, può richiedere, sempre che ne sussistano le condizioni, il riscatto del residuo numero di anni della durata statuaria del corso di studi relativo alla medesima laurea.

Art. 4

(conseguimento del diploma dopo l'assunzione)

§ 1. Il dipendente che abbia conseguito il diploma dopo l'assunzione in servizio può chiedere il riscatto solo dei periodi di studio trascorsi prima dell'assunzione.

§ 2. I periodi di studio da riscattare si ricavano moltiplicando la durata statutaria dei corsi per il coefficiente dato dal rapporto tra il numero di esami sostenuti con esito favorevole prima dell'assunzione in servizio ed il numero complessivo degli esami previsti dagli statuti dei singoli corsi.

Art. 5

(titolari di più diplomi)

I titolari di più diplomi possono riscattarne uno solo, a loro scelta.

Art. 6

(limiti del riscatto)

Il riscatto deve riferirsi al periodo di studi universitari del corso cui si riferisce il diploma conseguito, nel limite massimo della sua durata statutaria, e può essere chiesto anche limitatamente a singoli periodi di studio. In questo caso i restanti periodi di studio della durata statutaria del corso potranno essere oggetto di una o più domande di riscatto in tempi successivi.

Art. 7

(entità del riscatto)

§ 1. Per il riscatto è dovuto dal dipendente all'Amministrazione di appartenenza il contributo determinato quale prodotto:

a) dell'importo  ottenuto moltiplicando il numero degli anni e frazioni di anno, corrispondente al periodo di riscatto concesso, per la retribuzione ordinaria del mese antecedente a quello di presentazione della domanda, attualmente composta da retribuzione di base (base di livello), scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione per tredici mensilità nonché dall'eventuale indennità fissa per responsabilità dirigenziale;

  per

b) il coefficiente di capitalizzazione, corrispondente all'età del dipendente ed alla sua anzianità di effettivo servizio alla data di presentazione della domanda di riscatto, da desumersi dalle Tabelle allegato II.

Le suddette Tabelle saranno soggette e revisione periodica, a cura della Segreteria di Stato.

§ 2. Ai fini della ricerca del coefficiente attuariale di cui al comma 1, lett. b), l'età del richiedente e l'anzianità di effettivo servizio devono computarsi per anni interi, trascurando a questo fine le frazioni d'anno inferiori a 6 mesi e computando per un anno le frazioni d'anno pari o superiori a 6 mesi.

Art. 8

(pagamento del riscatto)

§ 1. Il pagamento del riscatto potrà essere eseguito mediante versamento in un'unica soluzione oppure potrà essere richiesto all'Amministrazione di appartenenza di pagare il riscatto in tutto o in parte in forma dilazionata.

§ 2. Il pagamento del riscatto in tutto o in parte in forma dilazionata può essere concesso dall'Amministrazione in conformità al “Regolamento per la concessione dei mutui sullo stipendio ai dipendenti delle Amministrazioni della Santa Sede”, vigente.

Art. 9

(esito della domanda)

L'amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda notifica all'interessato, mediante raccomandata AR, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda.

Art. 10

(termine di pagamento)

§ 1. Per il pagamento del riscatto interamente in forma dilazionata, il dipendente dovrà autorizzare l'Amministrazione di appartenenza ad operare le relative ritenute sulla retribuzione mensile entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda; la dilazione di pagamento decorre dalla data di tale autorizzazione.

§ 2. Per il pagamento del riscatto in un'unica soluzione o parzialmente in forma dilazionata, il dipendente dovrà versare l'importo previsto e, per la parte dilazionata, autorizzare contemporaneamente l'Amministrazione di appartenenza ad operare le relative ritenute sulla retribuzione mensile, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda; l'eventuale dilazione di pagamento decorre dalla data di tale autorizzazione.

§ 3. Il termine di pagamento di cui ai commi 1 e 2 è perentorio e la sua inosservanza determina automaticamente la decadenza della concessione.

Città del Vaticano, 10 febbraio 2000.

 

 

Angelo Card. Sodano

Segretario di Stato

Allegato I

Amministrazione di appartenenza   Domanda di riscatto di periodi di studi universitari

trascorsi prima dell'assunzione in servizio

(Art. 2, comma 6 delle “Norme per la Liquidazione” del 1997)

Il sottoscritto

 matricola              cognome               nome

nato il

 in

                         città             nazione Residenza: città

 C.A.P. ..................... Provincia .............................. indirizzo

 tel.  Stato civile  Ente o Ufficio di appartenenza  Domicilio eletto in Vaticano  Data di assunzione in servizio  Titolo di studio per il quale si chiede il riscatto   Conseguito il

 presso  università          

chiede ai sensi dell'art. 2, comma 6 delle “Norme per la Liquidazione” del 1997 di riscattare il periodo dal

 al  pari ad anni ...................... e mesi .......................

Il sottoscritto dichiara di voler pagare il contributo dovuto per il riscatto:

j in unica unica soluzione

Il sottoscritto chiede di poter pagare il contributo dovuto per il riscatto:

j tutto in forma dilazionata;

j con versamento parziale di L.  ed in forma dilazionata per la restante parte del contributo dovuto.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

j copia autentica diploma di laurea o diploma universitario relativa al corso di cui si chiede il riscatto;

j certificazione rilasciata dai competenti organi universitari circa la durata statutaria del corso e gli anni accademici in cui si è svolto il corso;

j copia cedola retribuzione mese antecedente alla domanda.

Vaticano,

 firma  Allegato II

INDICE DELLE TABELLE

Tab. 1M

Personale collocabile a riposo al compimento del 65o anno di età; anzianità di servizio fino a 9 anni. Maschi.

Tab. 1‑bisM

Personale collocabile a riposo al compimento del 65o anno di età; anzianità di servizio da 10 fino a 19 anni. Maschi.

Tab. 1‑terM

Personale collocabile a riposo al compimento del 65o anno di età; anzianità di servizio da 20 fino a 29 anni. Maschi.

Tab. 1‑quaterM

Personale collocabile a riposo al compimento del 65o anno di età; anzianità di servizio da 30 fino a 38 anni. Maschi.

Tab. 1F

Personale collocabile a riposo al compimento del 65o anno di età; anzianità di servizio fino a 9 anni. Femmine.

Tab. 1‑bisF

Personale collocabile a riposo al compimento del 65o anno di età; anzianità di servizio da 10 fino a 19 anni. Femmine.

Tab. 1‑terF

Personale collocabile a riposo al compimento del 65o anno di età; anzianità di servizio da 20 fino a 29 anni. Femmine.

Tab. 1‑quaterF

Personale collocabile a riposo al compimento del 65o anno di età; anzianità di servizio da 30 fino a 38 anni. Femmine.

Tab. 2M

Personale collocabile a riposo al compimento del 70o anno di età; anzianità di servizio fino a 9 anni. Maschi.

Tab. 2‑bisM

Personale collocabile a riposo al compimento del 70o anno di età; anzianità di servizio da 10 fino a 19 anni. Maschi.

Tab. 2‑terM

Personale collocabile a riposo al compimento del 70o anno di età; anzianità di servizio da 20 fino a 29 anni. Maschi.

Tab. 2‑quaterM

Personale collocabile a riposo al compimento del 70o anno di età; anzianità di servizio da 30 fino a 38 anni. Maschi.

Tab. 2F

Personale collocabile a riposo al compimento del 70o anno di età; anzianità di servizio fino a 9 anni. Femmine.

Tab. 2‑bisF

Personale collocabile a riposo al compimento del 70o anno di età; anzianità di servizio da 10 fino a 19 anni. Femmine.

Tab. 2‑terF

Personale collocabile a riposo al compimento del 70o anno di età; anzianità di servizio da 20 fino a 29 anni. Femmine.

Tab. 2‑quaterF

Personale collocabile a riposo al compimento del 70o anno di età; anzianità di servizio da 30 fino a 38 anni. Femmine.

Tab. 3M

Personale che cessa dal suo ufficio al compimento del 75o anno di età; anzianità di servizio fino a 9 anni. Maschi.

Tab. 3‑bisM

Personale che cessa dal suo ufficio al compimento del 75o anno di età; anzianità di servizio da 10 fino a 19 anni. Maschi.

Tab. 3‑terM

Personale che cessa dal suo ufficio al compimento del 75o anno di età; anzianità di servizio da 20 fino a 29 anni. Maschi.

Tab. 3‑quaterM

Personale che cessa dal suo ufficio al compimento del 75o anno di età; anzianità di servizio da 30 fino a 38 anni. Maschi.