Norme per la liquidazione

Norme per la liquidazione

[AAS 89 (1997) 796-807]

 

 

NORME PER LA LIQUIDAZIONE

 

Art. 1

 

Diritto alla liquidazione

 

1. Il Personale ecclesiastico, religioso e laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, anche non aventi sede legale o domicilio nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione del Regolamento per le Pensioni dell'8 settembre 1992, ha diritto alla liquidazione, in ogni caso di cessazione dal servizio, a meno che il Regolamento particolare per il trattamento di quiescenza applicabile non escluda espressamente tale diritto.

 

2. La liquidazione sarà corrisposta dalla Amministrazione di appartenenza del dipendente alla data di cessazione dal servizio.

 

Art. 2

 

Misura della liquidazione

 

1. La liquidazione sarà corrisposta nella misura di 13/12 dell'ultima retribuzione ordinaria mensile per ogni anno di servizio utile al trattamento pensionistico, nel limite massimo di quaranta, quale determinato dai Regolamenti del Personale cui, tempo per tempo, è stato soggetto il dipendente.

 

2. La retribuzione ordinaria mensile attualmente è composta da retribuzione di base (base di livello), scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione per tredici mensilità nonché dall'eventuale indennità fissa per responsabilità dirigenziale.

 

3. Nel caso di approvazione di aumenti delle retribuzioni di base, ai soli fini del calcolo della liquidazione, ogni mese, per i trentasei mesi successivi alla data di decorrenza delle stesse, la retribuzione di base del dipendente cui deve essere corrisposta la liquidazione è assunta, convenzionalmente, pari alla somma dei seguenti addendi:

 

a) importo della retribuzione di base antecedente l'aumento approvato;

 

b) eventuale importo ASI compreso nell'aumento, a motivo del disposto suo conglobamento nella retribuzione di base;

 

c) le seguenti percentuali dell'aumento della retribuzione di base approvato, diminuito dell'eventuale importo ASI di cui alla precedente lett. b):

 

Periodo

decorrenza aumento

Aliquota

dal 1° mese al 12° mese

25%

dal 13° mese al 24° mese

50%

dal 25° mese al 36° mese

75%

dopo il 36° mese

100%

 

 

4. Nel caso in cui nell'ultimo quinquennio si sia verificato passaggio di livello o attribuzione o sospensione o cessazione di elementi retributivi che entrano nel computo del trattamento della liquidazione si procede a determinare convenzionalmente gli elementi retributivi, indicati al precedente Art. 2, 2° comma, dell'ultima retribuzione ordinaria mensile come segue.

 

a) Importo convenzionale della retribuzione di base

 

L'importo convenzionale della retribuzione di base è determinato quale media aritmetica degli importi mensili, tredicesima mensilità inclusa, delle retribuzioni di base percepite dal dipendente, tempo per tempo, nell'ultimo quinquennio, previamente aggiornate in conformità alle tabelle retributive vigenti alla data di cessazione dal servizio ed in conformità al disposto del precedente 3° comma, qualora nell'ultimo quinquennio siano stati approvati aumenti nelle retribuzioni di base.

 

 

 

b) Importo convenzionale dell'aggiunta speciale di indicizzazione

 

L'importo convenzionale dell'aggiunta speciale di indicizzazione è determinato quale media aritmetica:

 

- dell'importo ASI del mese di cessazione dal servizio;

 

e

 

- dell'importo ASI che, per il mese di cessazione dal servizio, spetterebbe al dipendente secondo l'inquadramento funzionale del mese di inizio dell'ultimo quinquennio ed in conformità alle tabelle retributive vigenti alla data di cessazione dal servizio.

 

 

 

c) Importo convenzionale degli scatti biennali di anzianità

 

L'importo convenzionale degli scatti biennali di anzianità è determinato quale media aritmetica:

 

- dell'importo degli scatti biennali di anzianità del mese di cessazione dal servizio;

 

e

 

- dell'importo degli scatti biennali di anzianità che spetterebbe al dipendente, sempre alla data di cessazione dal servizio ed in conformità alle tabelle retributive vigenti a tale data, qualora durante l'ultimo quinquennio non si fosse verificato alcun passaggio di livello o di categoria funzionale.

 

 

 

d) Importo convenzionale della indennità fissa per responsabilità dirigenziale

 

L'importo convenzionale della indennità fissa per responsabilità dirigenziale è determinato con la seguente formula:

 

 

IDc = ID x n/65

 

dove:

 

IDc  = importo convenzionale della indennità fissa per responsabilità dirigenziale;

 

ID    = importo della indennità fissa per responsabilità dirigenziale alla data di cessazione dal servizio;

 

n      = numero delle mensilità, 13a mensilità inclusa, nel quinquennio in cui l'indennità è stata effettivamente corrisposta; nei casi in cui è prevista l'esclusione durante l'assenza dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da fatti di servizio, della erogazione della indennità, sono conteggiati, ai soli ed esclusivi fini del calcolo della indennità convenzionale, anche i mesi nei quali l'indennità fissa per responsabilità dirigenziale non è stata corrisposta.

 

Nei casi in cui è prevista l'esclusione durante l'assenza dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da fatti di servizio, della erogazione di uno o più degli elementi retributivi pensionabili, si provvede a conteggiare, ai soli ed esclusivi fini delle presenti norme, per tali periodi di assenza dal servizio, gli importi di tali elementi retributivi secondo l'inquadramento tempo per tempo vigente e le tabelle in vigore alla data del pensionamento.

 

5. Per il Personale in servizio alla data del 1° gennaio 1993, ai fini del servizio utile, sono fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 18 del previgente Regolamento Pensioni del 23 dicembre 1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

6. I periodi di studi universitari trascorsi prima dell'assunzione in servizio per il conseguimento di un titolo di primo livello - diploma universitario - o di un titolo di secondo livello - diploma di laurea - o di diplomi equipollenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, sono a domanda riscattabili una sola volta ai fini degli anni di servizio utile al trattamento di liquidazione, nel limite massimo della durata statutaria dei corsi dei suddetti diploma universitario, diploma di laurea o diplomi equipollenti. L'entità del riscatto, da corrispondersi all'Amministrazione di appartenenza, è determinata in conformità alle norme che saranno emanate dalla Segreteria di Stato.

 

7. Restano ferme le norme di cui al "Rescriptum ex Audientia SS.mi" del 28 ottobre 1993 relative al riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo.

 

8. Il servizio utile complessivo si computa in anni e mesi interi, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

 

Art. 3

 

Ritenute contributive

 

1. Il personale dipendente rilascerà, tempo per tempo all'Amministrazione di appartenenza, l'1,50% della retribuzione ordinaria mensile determinata ai sensi del precedente Art. 2, 2° comma, durante tutto il periodo di permanenza in servizio ed indipendentemente dal servizio utile al trattamento pensionistico già maturato.

 

2. La Segreteria di Stato può disporre la variazione dell'aliquota di cui al precedente 1° comma qualora il Regolamento dell'Ente cui appartiene il dipendente riconosca, ai fini degli anni di servizio utile al trattamento pensionistico, maggiorazioni ai periodi di effettivo servizio prestato.

 

3. Per il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore delle presenti Norme è confermata la disposizione di cui al punto 7, 1° comma del Foglio della Segreteria di Stato n. 207.400 del 27 ottobre 1972.

 

Art. 4

 

Aventi diritto alla liquidazione in caso di premorienza del dipendente

 

In caso di premorienza del dipendente la liquidazione spetta ai superstiti individuati secondo la normativa applicata in relazione all'ordinamento pensionistico vaticano e secondo i criteri di ripartizione ivi indicati; in assenza spetta agli eredi.

 

Art. 5

 

Misura della liquidazione nel caso di lavoro a tempo parziale

 

Al dipendente che si sia avvalso per tutta o parte della sua vita lavorativa della facoltà di svolgere attività lavorativa a tempo parziale, la misura della liquidazione è determinata applicando i criteri di cui all'Art. 2 alla retribuzione riferita al pari grado operante a tempo pieno, in combinazione con il coefficiente di anzianità risultante dalla somma dei periodi interi trascorsi a tempo pieno con i periodi trascorsi a tempo parziale, previa applicazione a questi ultimi del coefficiente corrispondente al rapporto fra tempo parziale e tempo pieno.

 

Art. 6

 

Anzianità di servizio nel caso di trasferimento

 

1. Nel caso di trasferimento del dipendente da uno ad altro Ente, di cui all'Art. 1, la sua anzianità di servizio non viene interrotta e pertanto ai fini della misura della liquidazione si cumulano tutti i periodi di servizio utile al trattamento pensionistico maturato, quali risultanti tempo per tempo dal Regolamento dell'Ente di appartenenza.

 

2. Nel caso in cui il trasferimento comporti mutamento di Amministrazione di appartenenza, l'Amministrazione di provenienza dovrà versare alla nuova Amministrazione l'importo della liquidazione maturata dal dipendente al momento del suo trasferimento.

 

Art. 7

 

Norma particolare per gli Ecclesiastici annoverati tra i Cardinali di Curia

 

Agli Ecclesiastici elevati alla Porpora Cardinalizia, che cessano dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sarà corrisposta, in luogo della liquidazione, una indennità pari a due volte l'1,50% o la maggiore aliquota di cui all'Art. 3, 2° comma dell'ultima retribuzione ordinaria mensile determinata ai sensi del precedente Art. 2, 2° comma, senza altri interessi, per il numero delle mensilità pro-quota degli anni di servizio assoggettati ai predetti rilasci.

 

Art. 8

 

Norme particolari per i Prelati Uditori della Rota Romana

 

1. Gli Ecclesiastici nominati Prelati Uditori della Rota Romana successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, rilasceranno la ritenuta di cui al precedente Art. 3.

 

Nel caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione:

 

a) il Prelato Uditore, che durante il suo servizio attivo nell'Ufficio, ha rilasciato la ritenuta di cui all'Art. 8, 2° comma del vigente Regolamento Pensioni, od i suoi superstiti, individuati ai sensi del precedente Art. 4, hanno diritto alla liquidazione da calcolarsi in base alle presenti norme;

 

b) il Prelato Uditore, che durante il suo servizio attivo nell'Ufficio, non ha rilasciato la ritenuta di cui all'Art. 8, 2° comma del vigente Regolamento Pensioni, od i suoi superstiti hanno diritto, in luogo della liquidazione, ad una indennità pari a due volte l'1,50% o la maggiore aliquota di cui all'Art. 3, 2° comma dell'ultima retribuzione ordinaria mensile determinata ai sensi del precedente Art. 2, 2° comma, senza altri interessi, per il numero delle mensilità pro-quota degli anni di servizio assoggettati ai predetti rilasci durante il suo servizio alla Sede Apostolica.

 

Nel caso di conseguimento del trattamento di giubilazione, al Prelato Uditore sarà corrisposta una indennità da calcolarsi secondo le modalità della indennità di cui al precedente capoverso lettera b).

 

2. Ai Prelati Uditori della Rota Romana in servizio attivo alla data di entrata in vigore delle presenti norme:

 

a) si applicano, qualora già stiano rilasciando la ritenuta di cui al precedente Art. 3, le disposizioni di cui al precedente 1° comma;

 

b) è concesso, qualora non stiano rilasciando la ritenuta di cui al precedente Art. 3, di optare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per il trattamento di liquidazione, conforme alle disposizioni di cui al precedente 1° comma, alle seguenti condizioni:

 

b1) assunzione dell'impegno a rilasciare durante il servizio attivo la ritenuta di cui al precedente Art. 3;

 

b2) assunzione dell'impegno a riscattare, ai fini del trattamento di liquidazione, l'anzianità maturata nell'Ufficio di Prelato Uditore mediante rilasci aggiuntivi in numero eguale alle mensilità percepite in detto periodo e nelle misure delle aliquote, tempo per tempo vigenti, degli stipendi cui sono applicate ed in conformità al piano di restituzione da concordarsi con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, da esaurirsi comunque con la cessazione dal servizio o con il conseguimento dell'Emeritato.

 

3. Ai Prelati Uditori della Rota Romana, si applicano, in quanto compatibili con i precedenti due commi, tutte le presenti norme.

 

Art. 9

 

Anticipo sulla liquidazione

 

1. L'anticipo sulla liquidazione è regolato in conformità alle vigenti norme.

 

2. Nel caso in cui ai beneficiari dell'anticipo, alla cessazione dal servizio, venga corrisposta, in luogo della liquidazione, ai sensi dei precedenti Articoli 7 e 8 una indennità di importo inferiore all'anticipo percepito, gli interessati sono tenuti a restituire la differenza tra anticipo e indennità con opportune dilazioni.

 

Art. 10

 

Disposizioni varie

 

1. Per il personale in servizio al momento dell'entrata in vigore delle « Norme per la liquidazione nel trattamento di quiescenza » approvate con Motu Proprio del Papa Paolo VI del 20 febbraio 1972, restano ferme le disposizioni di cui agli Articoli 5, 6, 7 di dette Norme e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. I dipendenti di cui al 1à comma che optano all'atto del collocamento a riposo per il solo trattamento di pensione come previsto dal Regolamento per le Pensioni a tale data vigente, in luogo della liquidazione spetta un importo pari all'1,50% o alla maggiore aliquota di cui al precedente Art. 3, 2° comma, dell'ultima retribuzione ordinaria mensile determinata ai sensi del precedente Art. 2, 2° comma senza altri interessi, per la mensilità pro-quota degli anni di servizio assoggettati ai predetti rilasci.

 

3. Le Amministrazioni, per i dipendenti di cui al precedente 1° comma, sono tenute a versare al Fondo Pensioni la differenza tra l'importo della liquidazione spettante al dipendente, ove non avesse esercitato il diritto di opzione, e l'importo di cui al precedente 2° comma.

 

Art. 11

 

Abrogazione di precedenti Norme

 

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con le presenti norme.