Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano

N. LIX - Decreto del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano*

 15 marzo 2008

 

IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE

PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la Legge fondamentale 26 novembre 2000;

Vista la Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV;

Visto l'art. 10, comma 11, dello Statuto definitivo dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, promulgato con la Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» La sollecitudine, del 30 settembre 1994; Visto il Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano, promulgato con il decreto del 3 maggio 1995, n. CCXXXI; Vista l'ordinanza relativa alla determinazione di competenze del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale del Governatorato 22 febbraio 2001, n. CCCXLVII; ha promulgato il seguente

 

DECRETO

 

Art. 1. -È promulgato il Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. -Con l'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano 11 luglio 1995, n. CCXXXVII, con l'annesso Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 3. -Il presente decreto entrerà in vigore il 1° maggio 2008.

L’originale del presente decreto e dell'annesso Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, quindici marzo duemilaotto.

 

GIOVANNI CARD. LAJOLO, Presidente

 

* AAS Suppl. 79 (2008) 13-17.

 

 

 ALLEGATO

  

REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

 

Art. 1

 § l. La Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano, di cui al Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano ed alla Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV, esamina tutte le questioni riguardanti la condotta dei dipendenti dello Stato della Città del Vaticano ad essa deferite. Le sanzioni disciplinari deliberate dalla Commissione disciplinare sono applicate dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. Sono escluse dalla competenza della Commissione disciplinare le fattispecie per le quali il Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano non richiede accertamento e valutazione dei fatti.

§ 3. La Commissione disciplinare agisce per disposizione del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, comunicata per iscritto dal Segretario Generale.

§ 4. La Commissione disciplinare, presieduta ordinariamente da un Giudice della Rota Romana, è composta da un Consigliere dello Stato della Città del Vaticano esperto in materie giuridiche, da un dipendente di ruolo e da un membro estraneo all'Amministrazione, tutti di nomina del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, ne fa parte di diritto il Capo dell'Ufficio Giuridico.

§ 5. Le funzioni di segretario della Commissione disciplinare sono espletate da un impiegato dell'Ufficio Giuridico, designato dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§ 6. La Commissione disciplinare dura in carica un triennio.

 

Art. 2  

Perché la Commissione disciplinare agisca validamente devono essere convocati tutti i componenti e dev'essere presente la maggioranza assoluta dei medesimi.

 

Art. 3 

§ 1. Il Presidente della Commissione disciplinare, ricevuti gli atti dal Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ove ne ravvisi la necessità, provvede a disporre il completamento delle indagini, anche con l'eventuale audizione del Superiore, del dipendente medesimo, nonché di terzi presumibilmente a conoscenza di fatti rilevanti.

Il dipendente può chiedere di essere sentito dalla Commissione, che provvederà a ciò tramite il Presidente o un altro suo componente, a ciò delegato dal medesimo.

Agli interrogatori assiste il segretario della Commissione disciplinare, che dovrà provvedere a redigerne verbale.

§ 2. In ogni fase del procedimento il dipendente può farsi assistere da persona di sua fiducia, scelta nell'ambito dei dipendenti o dei pensionati dello Stato della Città del Vaticano.

§ 3. Alla fine dell'interrogatorio, il verbale dev'essere letto e sottoscritto dall'interrogato, dal/dai componente/i della Commissione che ha/hanno provveduto all'interrogatorio e dal segretario.

§ 4. Ciascuno dei presenti ha facoltà di chiedere che il testo del verbale, prima di essere approvato e sottoscritto, sia integrato, corretto e rettificato.

§ 5. Qualora, nell'espletamento della sua attività, la Commissione disciplinare venisse a conoscenza di questioni disciplinarmente rilevanti non ad essa deferite in base all'art. 1, § 1, il Presidente ne darà comunicazione al Presidente del Governatorato per i provvedimenti del caso.

 

Art. 4

 Ove nel corso del procedimento se ne ravvisasse la necessità, il Presidente della Commissione disciplinare potrà richiedere alle Strutture operative del Governatorato, ed a terzi, informazioni e documenti inerenti la questione in esame.

 

Art. 5

 § 1. A conclusione dell'istruttoria, il Presidente della Commissione disciplinare comunica per iscritto al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare tutti gli addebiti mossigli, nella loro specificità.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il dipendente può prendere visione degli atti e fornire le proprie eventuali discolpe.

§ 2. Il Presidente della Commissione disciplinare trasmette copia degli atti a tutti i componenti, incaricando uno di loro di fare da relatore, e indice una riunione, per esaminare collegialmente la questione.

§ 3. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti presenti circa l'irrogazione delle sanzioni disciplinari rientranti nella sua competenza secondo il Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano.

§ 4. Della riunione dev'essere redatto verbale contenente la delibera assunta dalla Commissione; esso dev'essere approvato e sottoscritto dal Presidente, dagli altri componenti presenti e dal segretario.

 

Art. 6

 Entro sette giorni, il segretario trasmette al Presidente del Governatorato copia del verbale contenente la delibera della Commissione disciplinare.

Il Presidente del Governatorato provvede ad applicare, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano, la sanzione eventualmente deliberata dalla Commissione.

 

Art. 7

 § 1. Contro il provvedimento del Presidente del Governatorato, emesso in applicazione della delibera della Commissione disciplinare e con il quale è inflitta una sanzione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.