SEGRETERIA DI STATO
Sezione per gli Affari Generali
N. 399.566/A
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI
DETERMINAZIONE DELL’AGGIUNTA SPECIALE DI INDICIZZAZIONE
Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 7 del mese di maggio dell’anno del Signore 2018, ha ritenuto necessaria una revisione della determinazione dell’Aggiunta Speciale d’Indicizzazione (di seguito A.S.I.).
TITOLO I
Ambito di applicazione
Art. 1
Le seguenti disposizioni si applicano per il personale appartenente alle Amministrazioni della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
TITOLO II
Modalità operative
Art. 2
1) L’A.S.I. è determinata in base all’indice ISTAT medio dei prezzi al consumo – senza tabacchi – per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) della Provincia di Roma dell’anno solare immediatamente precedente a quello dal quale decorre l’aggiornamento.
2) L’A.S.I. è corrisposta sommando i due seguenti addendi:
a) con l’applicazione del 70% dell’indice ISTAT sui primi € 130,00 (euro centotrenta/00) della retribuzione mensile base di livello;
b) con l’applicazione del 100% del detto indice ISTAT sulla quota residua della retribuzione mensile base di livello.
Art. 3
A partire dal 1 gennaio di ogni anno, l’A.S.I. è corrisposta ogni mese, per tredici mensilità, in misura pari alla variazione percentuale media annua, calcolata e pubblicata dall’ISTAT, del predetto indice FOI rispetto al valore medio dell’anno precedente.
La variazione percentuale media annua è pari al rapporto tra l’indice medio annuo FOI – senza tabacchi – della Città di Roma – dell’anno solare t e l’indice medio annuo dell’anno solare t-1, moltiplicato per 100, meno 100; il risultato finale viene arrotondato a 1 decimale.
It x100 – 100
It-1
Art. 4
Il valore dell’A.S.I. erogato nell’anno precedente non subisce variazioni nel caso in cui la misura della variazione percentuale media annua di cui all’art. 3 risulti pari o minore di zero.
Art. 5
Il meccanismo di cui al precedente art. 2, è pienamente operativo fino ad un tetto annuo massimo d’inflazione del 5,00%; al di sopra di tale tetto il meccanismo continuerà ad operare nel limite prestabilito del 5,00% annuo per il tempo necessario alla sua ristrutturazione.
Art. 6
1) L’A.S.I. è tenuta separata dallo stipendio base di livello
2) Ha effetto ai fini della pensione e della liquidazione.
Art. 7
La Segreteria di Stato, ogni due anni, valuta se l’A.S.I. è da conglobare nelle retribuzioni di base.
TITOLO III
Entrata in vigore
Art. 8
Con decorrenza 1 gennaio 2019, l’A.S.I. è determinata con cadenza annuale secondo i criteri di calcolo illustrati negli articoli precedenti.
Dal Vaticano, 14 maggio 2018
Pietro Card. Parolin