Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia - Aggiornato

Testo coordinato a cura dell’ULSA

Il  Santo Padre Francesco ha approvato  un nuovo «Testo Unico delle Provvidenze a favore della famiglia» che, oltre a raccogliere le varie modifiche che si sono succedute nel tempo, introduce importanti novità. Il Testo Unico  approvato con  Rescriptum "Ex Audientia SS.mi" Prot. N. 318.607/A del 28 novembre 2016, enterà in vigore  il  1° gennaio 2017.

 

In Grassetto sono evidenziate le modifiche apportate dal Rescritto Prot. N. 318.607/A  del 28 Novembre 2016 agli articoli 9bis, 12, 14, 15 e 15bis, decorrenti dal 1° gennaio 2017 (1)

 

In Grassetto Corsivo sono evidenziate le modifiche apportate dal Rescritto Prot. N. 412.291/A  del 20 Giugno 2018 agli articoli 29 e 30, decorrenti dal 20 giugno 2018 (2)

 

In azzurro è evidenziata la modifica apportata dal Rescriptum ex Audientia SS.MI del 1° marzo 2022 relativa all'inserimento dell'Art. 10 bis - Permesso di paternità, decorrente dal 1° marzo 2022

 

TITOLO I
ASSEGNO PER NASCITA E ADOZIONE DEI FIGLI

 

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le seguenti provvidenze a favore della famiglia sono disposte per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e compresi nell'ambito di applicazione delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare e a favore dei titolari di pensioni dirette o indirette erogate dal Fondo Pensioni.

 

Art. 2
Assegno di natalità per un figlio

1. Per la nascita di un figlio, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare, viene corrisposto al dipendente in servizio o titolare di pensione un assegno di importo pari ad € 2.100,00.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è rivalutato annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15, comma 1, delle relative Norme.

 

Art. 3
Assegno di natalità per parto gemellare o plurimo

1. Nel caso di parto gemellare o plurimo l'assegno di cui all'Art. 2 viene moltiplicato per il numero dei figli nati.

 

Art. 4
Misura dell'assegno di natalità a coniugi dipendenti vaticani

1. Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti vaticani, l'assegno di cui all'Art. 2 e all'Art.3 viene corrisposto una sola volta per ogni figlio.

 

Art. 5
Assegno per adozione

1. L'assegno di cui ai precedenti articoli è corrisposto anche in caso di adozione di figli di età inferiore ad anni diciotto.

 

Art. 6
Domanda per l'assegno di natalità e adozione

1. La domanda per l'assegno deve essere corredata del certificato di nascita e di battesimo.

2. In caso di adozione, il certificato di nascita è sostituito dalla copia integrale dell'atto di nascita dell'adottato rilasciato dall'anagrafe del Comune di appartenenza.

 

 

TITOLO II
AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITA'

Le norme del presente Titolo sono integrative delle vigenti disposizioni a tutela della maternità previste nei Regolamenti propri degli Enti di appartenenza dei dipendenti.

 

Art. 7
Collocamento in aspettativa per maternità

1. In presenza di gravi complicazioni della gestazione o di altre forme morbose che si presume abbiano conseguenze negative sulla gravidanza, fino a tre mesi prima del parto possono essere concessi ulteriori periodi di collocamento in aspettativa oltre quelli previsti dalle normative sulla maternità.

2. La Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, esaminata la specifica richiesta della gestante e l'eventuale documentazione clinica prodotta, valuta la necessità e ne stabilisce la durata.

3. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
Il periodo che intercorre tra la nascita prematura del bambino e la data presunta è da considerarsi, a tutti gli effetti per la genitrice, aspettativa per maternità.

4. Fermo restando il periodo di aspettativa per maternità, riconosciuto di sei mesi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei cinque mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista, ed il medico competente della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale richiesta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. E' data facoltà, alla lavoratrice madre, di optare per il godimento di uno dei cinque mesi (di ventisei giorni lavorativi cadauno) successivi al parto, anche in modo frazionato, entro il primo anno di vita del bambino.

 

Art. 8
Collocamento in aspettativa in caso di adozione o affidamento

1. Il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia presentato domanda di adozione o di affidamento è disposto a prescindere dall'età del minore al momento della domanda di adozione o affidamento ma non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

2. Tale aspettativa, della durata di sei mesi, ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria del bambino in affidamento preadottivo o in affidamento, come da provvedimento dell'Autorità competente.

3. In caso di adozione internazionale, entrambi i genitori possono usufruire fino a quindici giorni di calendario di permesso retribuito, prorogabili a prudente giudizio del Capo Dicastero, per la permanenza all'estero richiesta dall'adempimento delle pratiche preadottive.

 

Art. 9
Retribuzione durante l'aspettativa

1. Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui agli articoli 7 e 8 è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni.

2. Il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

 

Art. 9 bis
Aspettativa facoltativa per maternità

 1.  Al termine del periodo di aspettativa obbligatoria per maternità, la madre ha facoltà di chiedere, fino al compimento del 3° anno di età del figlio o equiparato, un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, da usufruire anche in modo frazionato.

 2. In caso di adozione o di affidamento, l’aspettativa facoltativa di 6 mesi è disposta a prescindere dall'età del minore al momento della domanda di adozione o affidamento ma non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

 3. Durante tale periodo il trattamento economico previsto è pari al 50% della retribuzione mensile, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni. 

 4. Il tempo trascorso in tale periodo è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

 5. Nei casi previsti dall’articolo 10 comma 1 (decesso o grave infermità della madre), spetta al padre beneficiare della aspettativa facoltativa.

  

Art. 10
Permesso parentale

1. In caso di decesso della madre o qualora essa si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino per:
- separazione o abbandono del tetto coniugale,
- ricovero ospedaliero,
- stato invalidante temporaneo o permanente,
il padre beneficia della parte residua dell'aspettativa per maternità dopo il parto e delle provvidenze di cui agli Articoli 8 e 9.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta all'Amministrazione competente la certificazione relativa alle condizioni ivi previste.

3. L'abbandono del tetto coniugale da parte della madre è dichiarato dal padre lavoratore con autocertificazione.

4. Lo stato invalidante temporaneo o permanente è accertato con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

5. Ad integrazione delle disposizioni previste nei Regolamenti propri degli Enti di appartenenza dei dipendenti, fino al termine del ciclo della scuola primaria, la lavoratrice madre, o il padre, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono godere di una flessibilità di orario, in ingresso e uscita, pari a sessanta minuti. Tale disposizione si applica anche in caso di adozione e affidamento, e nel caso di dipendente con familiare disabile in situazione di gravità accertata, senza limite di età del disabile.

 

 

Art. 10 bis
Permesso di paternità 

 

1. Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I tre giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza del diritto.

2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i tre giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l’anzianità di servizio.

3. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta, all’Amministrazione di appartenenza, i giorni in cui intende fruire del permesso, quando possibile con un anticipo di almeno 8 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcolerà dalla data presunta dell’evento. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta il padre è esonerato dal rispetto del termine di preavviso.

4. Il permesso di cui ai commi 1-3 si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il termine dei trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore.

 

Art. 11

Riduzione di orario di lavoro nel primo anno di vita del bambino

1. Durante il primo anno di vita del bambino la riduzione regolamentare di due ore giornaliere viene concessa alla dipendente madre, a prescindere dal tipo di allattamento o alternativamente al padre su presentazione all'Amministrazione competente della dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando, negli stessi giorni e per il medesimo motivo, delle stesse provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico. L'orario di servizio ridotto dovrà essere continuativo.

2. La riduzione di cui al precedente comma è concessa, alle medesime condizioni, anche in caso di adozione e affidamento, durante il primo anno di ingresso del minore in famiglia.

3. In caso di parto gemellare o plurimo, o di adozione o affidamento contemporaneo di due o più minori, la riduzione di cui al comma 1 è aumentata di un'ora.

 

Art. 12
Permessi per malattia di figli o equiparati

1. Entrambi i genitori, alternativamente, durante le malattie di ciascun figlio o equiparato ai sensi dell`Art. 5, lett. c) delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno diritto, su presentazione di certificato medico:
a) ad assentarsi dal lavoro fino al compimento dell’undicesimo anno di vita del bambino;
b) a permessi nel limite di cinque giorni di calendario solare all'anno per il bambino di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Detti permessi sono fruibili in maniera continuativa o frazionata.

2. Durante i periodi di assenza di cui al comma 1), la retribuzione corrisposta è pari al 50%. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sulla retribuzione di fatto goduta.

 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, lett. a) va dato dal genitore alla competente Amministrazione un congruo preavviso, compatibilmente con la situazione clinica del figlio, salvo il caso di oggettiva impossibilità.

 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie nei limiti dei periodi di cui al comma 1.

5. Le provvidenze di cui al presente articolo spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Ai fini della fruizione il genitore richiedente è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia disoccupato ovvero la dichiarazione del datore di lavoro dell’altro coniuge che confermi che questi non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse o altre analoghe provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.
Tali dichiarazioni devono essere rese con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite dall’articolo 32, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.

 

6. Nei casi di figli o equiparati con grave disabilità accertata, il limite di età di cui al comma 1, è innalzato fino al compimento dei 18 anni.

 

 

TITOLO III
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI DIPENDENTI CON FAMILIARI DISABILI

 

Art. 13
Definizione di disabilità e inabilità

1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni:
a) è disabile la persona portatrice di una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di grave limitazione di funzioni psichiche o fisiche, con difficoltà di apprendimento o di relazione o di integrazione lavorativa nel contesto ambientale e sociale;
b) è disabile in situazione di gravità la persona la cui minorazione singola o plurima ne riduce l'autonomia fisica o psichica correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
c) è inabile la persona che è permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi lavoro proficuo regolare e continuativo, a causa di infermità o difetto fisico o psichico.

2. Ai fini delle Provvidenze di cui al presente Titolo la situazione di cui alla lettera c) è equiparata a quella della lettera b).

3. L'accertamento clinico della disabilità e della connotazione della sua gravità è effettuato da un Collegio medico, sulla base di Tabelle valutative emanate dalla Superiore Autorità su proposta della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; lo stesso Collegio medico è competente per l'accertamento clinico di inabilità. Il giudizio del Collegio medico è insindacabile.

 

Art. 14
Collocamento in aspettativa per figli o equiparati disabili

1. Nel caso di figli, o di equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle Norme per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare, disabili in condizione di gravità, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto fino al compimento del terzo anno di età del bambino ad un ulteriore collocamento in aspettativa oltre quelli fissati da altre norme regolamentari, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 40%.
Tale periodo di aspettativa è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza previo versamento delle relative ritenute calcolate sulla retribuzione di fatto goduta.

 

2. La provvidenza di cui al comma 1 spetta al genitore richiedente anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.

3. In alternativa all'aspettativa i genitori hanno diritto ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

4. Ai fini della fruizione il genitore richiedente è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia disoccupato ovvero la dichiarazione del datore di lavoro dell’altro coniuge che confermi che questi  non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse o altre analoghe provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.
Tali dichiarazioni devono essere rese con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite dall’articolo 32, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.

 

Art. 15
Permessi parentali per familiari disabili

 1. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino disabile in situazione di gravità accertata, i genitori, alternativamente, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. Ai fini della fruizione il genitore richiedente è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia disoccupato ovvero la dichiarazione del datore di lavoro dell’altro coniuge che confermi che questi non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse o altre analoghe provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.
Tali dichiarazioni devono essere rese con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite dall’articolo 32, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.

3. La provvidenza di cui al comma 1 è estesa al dipendente che assiste una persona appartenente al suo nucleo familiare anche se non convivente.

4. Qualora il dipendente assista più disabili in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, ha diritto, ogni mese, a cinque giorni lavorativi di permesso retribuito nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale in sei giorni, e a quattro giorni lavorativi di permesso retribuito nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale in cinque giorni, fruibili anche in modo continuativo.

5. Il dipendente con familiari disabili deve essere agevolato nell'orario giornaliero di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

 Art. 15 bis
 Collocamento in aspettativa straordinaria
per la cura dei figli o familiari disabili gravi conviventi

  1. Per assistere figli o equiparati nonché familiari disabili in situazioni di particolare gravità accertata, da valutare caso per caso dall’Organo competente, il dipendente, previa sua richiesta, ha diritto ad un periodo di aspettativa per assistenza e cure, a condizione che il figlio o familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e sia convivente.

2. Questo periodo di aspettativa per cura, della durata massima di 2 anni nell’arco della intera vita lavorativa, può essere goduto in modo continuativo o frazionato.

3. Il trattamento economico spettante è pari all’80% della retribuzione, e comunque non oltre il limite massimo corrispondente alla retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 5° livello funzionale retributivo, tempo per tempo vigente. 

4. Durante il periodo di aspettativa, il dipendente non potrà svolgere alcuna attività lavorativa, né potrà beneficiare di altre agevolazioni previste. 

5. Il tempo trascorso in tale periodo è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

6. Ai fini della fruizione il genitore richiedente è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia disoccupato ovvero la dichiarazione del datore di lavoro dell’altro coniuge che confermi che questi non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse o altre analoghe provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.
Tali dichiarazioni devono essere rese con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite dall’articolo 32, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.

 

Art. 16
Assegno mensile di disabilità

1. L'assegno mensile di disabilità compete a coloro che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare in conformità alle vigenti Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare e che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano un figlio o equiparato o altro familiare appartenente al loro nucleo ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 delle suddette Norme, che sia riconosciuto, a giudizio insindacabile del Collegio medico, disabile in situazione di gravità o inabile;
b) siano titolari di pensione vaticana diretta, indiretta o di reversibilità, riconosciuti inabili dal Collegio medico.

 

Art. 17
Misura dell'assegno di disabilità

1. La misura dell'assegno di disabilità di cui al comma 1 dell'art. 16 è differenziata in relazione allo scaglione di reddito, tempo per tempo, corrispondente a quello previsto per un nucleo familiare di due componenti in base alla Tabella di cui all'art. 2 delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

2. L'importo dell'assegno del 7° scaglione di reddito è esteso all'8° ed al 9° scaglione.

3. L'importo del primo degli assegni di disabilità di competenza dello stesso nucleo familiare è aumentato di cento euro.

4. L'assegno spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura da determinarsi correlando la durata del lavoro a tempo parziale con la durata del lavoro a tempo pieno.

5. L'assegno decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all'Amministrazione competente, corredata dai documenti attestanti lo stato di disabilità.
La misura dell'assegno per il primo mese è correlata al rapporto tra il numero dei giorni successivi alla data di presentazione della domanda ed il divisore fisso di trenta.
Le Amministrazioni procedono d'ufficio ad attivare il Collegio medico della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

6. L'assegno non viene corrisposto nel caso in cui vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l’attribuzione.

Entro trenta giorni il percettore dell'assegno di disabilità deve dare notizia dell'avvenuta variazione con lettera raccomandata/RR alla competente Amministrazione; l'importo dell'assegno del mese corrente è calcolato con gli stessi criteri di cui al comma 5.

 

Art. 18
Oneri e modalità di richiesta

1. L'assegno di disabilità è a carico:
a) per il dipendente in servizio, dell'Amministrazione di appartenenza;
b) per il titolare di pensione vaticana, dell'Amministrazione alla quale il dipendente o il dante causa apparteneva al momento del collocamento in quiescenza.

2. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme della domanda di cui all'Art. 17 comma 5 e stabiliscono le certificazioni da allegare.

 

TITOLO IV
PROVVIDENZE PER SPESE SCOLASTICHE

CAPO I
Iscrizione e frequenza a corsi di studio

 

Art. 19
Deducibilità delle spese scolastiche

1. Dal reddito complessivo di cui all'Art. 9 delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare si deducono le seguenti spese documentate sostenute nell'anno per i componenti il nucleo per iscrizione e frequenza a:
a) asili nido;
b) scuole dell'infanzia;
c) corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nel limite massimo della loro durata statutaria;
d) studi universitari di un corso di primo livello - diploma universitario - o di un corso di secondo livello - diploma di laurea - o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità nel limite massimo della loro durata statutaria.

 

CAPO II
Iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia

Art. 20
Contributo per l'iscrizione e la frequenza

1. Ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare è corrisposto un contributo mensile per le spese di iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia per ciascun figlio.

 

Art. 21
 Domanda e certificazione per la concessione del contributo

1. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione del contributo e le certificazioni a corredo della medesima.

 

Art. 22
Misura del contributo

1. Il contributo compete in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente nel mese di agosto di ogni anno secondo la tabella di cui all'Art. 15 commi 1 e 2 delle relative Norme.

 

Art. 23
Determinazione e rivalutazione del contributo

1. L'importo del contributo è determinato dalla Superiore Autorità ed è rivalutato annualmente con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15 comma 1 delle relative Norme.

 

Art. 24
Corresponsione del contributo

1. Il contributo è corrisposto mensilmente a decorrere dalla data di iscrizione all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia.

 

Art. 25
Estensione del contributo per centri estivi

1. Il contributo è esteso, con le medesime modalità, per le spese di iscrizione e frequenza di centri estivi per figli compresi nella fascia di età da zero a sei anni.

   

CAPO III
Assegno scolastico

Art. 26
Contributo per acquisto di libri di testo

1. All'inizio di ogni anno scolastico, a titolo di contributo per l'acquisto di libri di testo, è concesso ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare un assegno scolastico per ciascun componente del nucleo iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o corsi universitari ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lett. d).

 

Art. 27
Misura dell'assegno

1. L’assegno scolastico compete in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all’assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente secondo la Tabella di cui all’Art. 15, commi 1 e 2, delle relative Norme.

Art. 28
Determinazione e rivalutazione dell'assegno

1. L’importo dell’assegno scolastico è determinato dalla Superiore Auto­rità ed è rivalutato annualmente in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’Art. 15, comma 1, delle relative Norme.

Art. 29
Corresponsione dell'assegno

1. L’assegno scolastico è corrisposto agli aventi diritto, dal mese di novembre al mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, con una delle retribuzioni dovute.

 

Art. 30
Domanda e certificazione per la concessione dell'assegno

1. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione dell’assegno scolastico e le certificazioni a corredo della medesima da presentarsi entro il 30 ottobre di ogni anno ed inderogabilmente entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo.

  

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
Esclusione delle provvidenze ai fini della formazione della base imponibile

1. Le provvidenze a tutela della famiglia di cui ai Titoli precedenti non concorrono a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e non si computano nel reddito ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

  

Art. 32
Accertamento e sanzioni in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità

1. Qualora le notizie fornite dal fruitore delle provvidenze risultassero non rispondenti a verità, l'Amministrazione competente, dopo aver contestato gli addebiti all'interessato, può rivalersi delle somme indebitamente percepite e applicare le sanzioni disciplinari del proprio Regolamento, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali.