Regolamento della Gestione Previdenziale Separata

IL CARDINALE SEGRETARIO DI STATO

 

Visto l’Art. 10bis del Regolamento Generale della Curia Romana, su proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni

 

APPROVA

 

il seguente

 

REGOLAMENTO

DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE SEPARATA

 

Art. 1. È istituita presso il Fondo Pensioni vaticano (di seguito “Fondo”), una gestione previdenziale destinata alla copertura pensionistica in favore dei prestatori di lavoro dipendente a tempo determinato denominato “a chiamata” ex Art. 10bis del Regolamento Generale della Curia Romana (di seguito “RGCR”) e/o a copertura di tutte le altre tipologie di contratto di lavoro non dipendente meramente occasionale accessorio previste in futuro dal suddetto RGCR.

 

Art. 2. Quanto previsto all’Art. 1 del presente Regolamento viene attuato a cura del Fondo, mediante la costituzione di una gestione contabilmente ed amministrativamente separata. Il relativo patrimonio è distinto da quello destinato alla erogazione delle prestazioni pensionistiche ordinarie del Fondo ed è amministrato mediante investimenti prudenziali disposti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in coerenza con i criteri adottati per la gestione ordinaria dello stesso.

Tale gestione viene definita secondo un regime a contribuzione definita, sulla base dei rendimenti finanziari via via conseguiti dalla gestione.

 

Art. 3. I soggetti di cui all’Art. 1 del presente Regolamento sono registrati alla presente gestione dall’Amministrazione che chiede la prestazione lavorativa o conferisce l’incarico, stipulando il relativo contratto.

 

Art. 4.

§1. Al nome di ciascuno dei soggetti registrati come al precedente Art. 3, viene attivata una posizione alimentata dal contributo versato dall’Amministrazione richiedente la prestazione in misura pari all’aliquota complessiva prevista tempo per tempo dal Regolamento Generale del Fondo Pensioni applicata sul corrispettivo riconosciuto per la prestazione stessa, suddivisa nelle medesime percentuali regolamentari quantificate a carico dell’Amministrazione a carico dell’iscritto.  La posizione costituita dalla sommatoria dei contributi dell’anno viene incrementata, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, di un rendimento nella misura pari al rendimento medio maturato nella gestione del patrimonio indicato nell’Art. 2. La quota di rendimento attribuibile è calcolata al netto dei costi di gestione.

§2. Durante i periodi in cui la posizione non è alimentata da contribuzione ai sensi del comma precedente, l’iscritto può, a domanda, contribuire volontariamente mediante versamenti periodici almeno trimestrali calcolati attraverso l’applicazione di una delle aliquote stabilite nella misura del 15, del 20 e del 25 per cento sulla retribuzione imponibile previdenziale. La misura della contribuzione volontaria è scelta dal lavoratore al momento dell’adesione e può essere successivamente variata. La gestione finanziaria di detta contribuzione volontaria è la medesima di quella del comma 1.

 

Art. 5. Nei soli casi in cui sia stata maturata una contribuzione obbligatoria o volontaria almeno pari a 5 anni, la posizione viene conservata fino al 67° anno di età, con facoltà per l’iscritto a decorrere dal 35esimo anno di età di riscattare anticipatamente la posizione, sempre che siano trascorsi almeno 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. In caso di mancato riscatto, il Fondo può disporre, su richiesta dell’iscritto, il trasferimento della sua posizione in una forma pensionistica complementare della Sede Apostolica.

 

Art. 6.

§1. Al raggiungimento del 67° anno di età, sempre che sia stata raggiunta una anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni, viene liquidata con periodicità bimestrale la prestazione pensionistica secondo quanto previsto nel comma successivo; qualora l’importo periodico non superi i 1.000 euro, la prestazione viene liquidata in forma di capitale pari al montante contributivo accumulato fino a quella data.

§2. La prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia sarà definita sulla base di appositi coefficienti di conversione attuariale vigenti al momento dell’inizio del pensionamento. L’erogazione di tale rendita vitalizia potrà avvenire, a scelta del Fondo Pensioni, sia mediante una apposita convenzione stipulata con una compagnia di assicurazione autorizzata e con sede legale in un Paese della Unione Europea oppure mediante erogazione diretta da parte del Fondo Pensioni sulla base, tra l’altro, di ipotesi finanziarie e demografiche prospettiche adeguate per assicurare l’equilibrio tecnico della gestione. In entrambi i casi l’ammontare della prestazione pensionistica verrà periodicamente rivalutato su base annua in misura pari alle variazioni dell’indice ISTAT medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati della città di Roma.

§3. In caso di premorienza dell’assicurato durante il periodo di differimento della rendita, ai superstiti designati dall’assicurato-beneficiario sarà versato il montante contributivo aumentato delle quote annuali di adeguamento in conformità al criterio indicato al precedente comma 2.

 

Città del Vaticano, 13 maggio 2022

 

Pietro Card. Parolin