Regolamento del personale della Fondazione Domus Sanctae Marthae

Città del Vaticano, 28 aprile 2010

  

Prot. N. 82/2010 DSM

 

 

Atteso il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso nella Riunione del 17 dicembre 2009, e ottenuto il nulla osta dall'Em.mo Card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, con Foglio N. 114.515/A, del 20 febbraio 2010,

 

PROMULGO

 

il nuovo Regolamento del Personale della Fondazione Domus Sanctae Marthae, disponendo che esso entri in vigore dal 1° maggio 2010.

 

 

 

Mons. Massimo Boarotto

Presidente

 

_________________________________________

Titolo I - Disposizioni generali

 

Art. 1- Campo di applicazione

 

Il presente Regolamento contiene le norme di carattere organizzativo, disciplinare ed economico inerenti il rapporto di lavoro del personale in servizio presso la Fondazione Domus Sanctae Marthae con sede nella Città del Vaticano.

 

Art. 2 – Direzione

 

La gestione della Domus Sanctae Marthae è affidata a un Direttore, la cui nomina è riservata alla Segreteria di Stato e i cui compiti sono definiti dallo Statuto.

 

Art. 3 - Assunzione del personale

 

1.  La Fondazione, per l'assunzione di personale, l'attribuzione di incarichi ed altre prestazioni professionali può ricorrere a diverse tipologie contrattuali:

 

a) assunzione a tempo indeterminato;

b) assunzione a tempo determinato;

c) conferimento di incarico professionale temporaneo;

d) stage;

e) attività di volontariato.

 

2.  I rapporti di lavoro, collaborazione e volontariato sono costituiti e regolati da contratti individuali, sottoscritti dalle parti nello Stato della Città del Vaticano, redatti in duplice copia, una per il lavoratore e una per la Fondazione.

 

Titolo II - Inquadramento e assunzione del personale

 

Art. 4 - Contratto a tempo indeterminato

 

1.  Il rapporto di lavoro è di norma a tempo indeterminato, salvo quanto previsto nei seguenti artt. 5, 12, 13 e 14.

 

2.  Il personale è tenuto a svolgere un periodo di prova retribuito, computato a tutti gli effetti dell'anzianità, di sei mesi per le categorie A, B, e C e di un anno per le categorie D, E, F e G, descritte nel successivo art. 9.

 

3.  Il lavoratore che abbia compiuto lodevolmente il periodo di prova, senza aver ricevuto disdetta, si intende automaticamente confermato.

 

4.  Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti, con preavviso di almeno quindici giorni. Al lavoratore spettano la retribuzione e le eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

 

5.  Il decorso del periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio; il dipendente è riammesso al periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo di quattro mesi.

 

6.  Durante le assenze per malattia o infortunio viene corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dal contratto.

 

7.  Il decorso del periodo di prova è sospeso anche in caso di assenza per maternità; la dipendente è riammessa al periodo di prova trascorsi i tempi previsti al successivo art. 39.

 

8.  Il personale, al momento dell'assunzione, deve aver già preso conoscenza del presente Regolamento ed è tenuto, altresì, ad emettere la professione di fede e a prestare giuramento di fedeltà e di osservanza del "segreto di ufficio" dinanzi al Direttore, con la formula prevista per i dipendenti della Curia Romana.

 

Art. 5 - Contratto a tempo determinato

 

1.  Per speciali esigenze e/o per sopperire ad assenze prolungate del personale di ruolo possono essere assunti lavoratori con contratto a tempo determinato.

 

2.  Il contratto è rinnovabile fino ad un massimo di trentasei mesi complessivi.

 

3.  Il periodo di prova è stabilito nella proporzione corrispondente ad un terzo della durata del contratto.

 

4.  Al lavoratore con contratto a tempo determinato spetta lo stesso trattamento previsto per il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato.

 

5.  Il rapporto di lavoro ed i diritti ad esso connesso cessano, in ogni caso, alla scadenza del contratto.

 

Art. 6 — Contenuti del contratto

 

1.  Il contratto individuale deve specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Regolamento.

 

2.  Il contratto deve inoltre contenere:

 

a) la natura del rapporto di lavoro;

b) la categoria, la qualifica e le mansioni;

c) l'orario di lavoro settimanale;

d) il trattamento economico;

e) la durata del periodo di prova;

f) la data di assunzione e, nel caso di contratto a tempo determinato, anche la data di cessazione;

g) l'eventuale obbligo della divisa;

h) l'indicazione del dritto al riposo settimanale e al godimento delle ferie annuali in riferimento agli artt. 22 e 23 del presente Regolamento.

 

Art. 7 - Requisiti per l'assunzione

 

1.  Per l'assunzione e richiesto il possesso dei seguenti requisite generali:

 

a) professare la fede cattolica e vivere secondo i suoi principi;

b) idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere certificata dai Servizi di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano;

c)  età non inferiore ad anni 18;

d)  eventuali diplomi o attestati professionali;

e)  assenza di precedenti penali;

f)  avere assolto gli eventuali obblighi di leva.

 

Art. 8 - Documenti da produrre

 

In ordine all'assunzione devono essere esibiti i seguenti documenti:

 

a) documento d'identità (per gli extracomunitari anche il documento di soggiorno).

b) certificato di battesimo e confermazione; per i coniugati quello di matrimonio canonico;

c) attestato di impegno religioso e morale rilasciato dal proprio Parroco o da altra autorità religiosa;

d) certificato comprovante il titolo di studio eventualmente richiesto;

e) certificati penali in data non anteriore a tre mesi e autocertificazione di assenza di sentenze di patteggiamento.

 

Art. 9 - Inquadramento del personale

 

Il personale di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) e b), è inquadrato nelle seguenti sette categorie, raccordate con i livelli retributivi previsti per il personale vaticano.

 

Categoria A

Appartiene a questa categoria il personale che svolge attività ausiliarie.

 

Profili professionali:

-    operaio generico, intendendosi per tale il lavoratore che assolve a tutte le tradizionali mansioni necessarie al regolare svolgimento della vita domestica;

-    addetto alle pulizie;

-    inserviente ai piani, intendendosi per tale il lavoratore che assolve alle tradizionali operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento della relativa dotazione;

-    addetto al guardaroba con mansioni di stiro, rammendo e cucito;

-    addetto alla lavanderia e stireria;

-    aiuto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi;

-    addetto alla mensa, intendendosi per tale il lavoratore con mansioni di distribuzione di alimenti e bevande, di pulizia e riordino dei locali, di cura delle dotazioni ed attrezzature della mensa;

-    altre ,qualifiche equivalenti non comprese nella suddetta elencazione.

 

Il personale appartenente al presente profilo professionale ha l'obbligo di effettuare la pulizia dei locali ad esso affidati.

Titolo richiesto: scuola dell'obbligo.

 

Categoria B

Appartengono a questa categoria i coordinatori dei settori di cui alla precedente categoria A. Titolo richiesto: scuola dell'obbligo.

 

Categoria C

Appartiene a questa categoria il personale in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecniche, per lo svolgimento di specifici compiti esecutivi.

 

Profili professionali:

-     cuoco;

-    operaio qualificato con mansioni di manutenzione ordinaria e di esecuzione di commissioni esterne con impiego di automezzo;

-    addetto alla portineria con mansioni di accoglienza e di sorveglianza;

-    magazziniere;

-    manutentore;

-    altre qualifiche equivalenti non comprese nella suddetta elencazione.

Titolo richiesto: scuola dell'obbligo ed eventuali attestati professionali.

 

Categoria D

Appartengono a questa categoria i lavoratori che in condizione di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi di altri lavoratori, svolgono mansioni specifiche di natura tecnico-pratica e relative operazioni complementari che richiedono conoscenze specialistiche comunque acquisite.

 

Profili professionali:

-    capo cuoco;

-    responsabile di sala;

-    responsabile dei piani;

-    operatore tecnico;

-    impiegato esecutivo.

Titolo richiesto: scuola dell'obbligo ed eventuali attestati professionali.

 

Categoria E

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportano conoscenze tecniche ed adeguata esperienza.

 

Profili professionali:

-    chef;

-    addetto alla reception (la qualifica richiede conoscenza di elementi di almeno due lingue);

-    responsabile dell'approvvigionamento e del magazzino;

Titolo richiesto: scuola media superiore ed eventuali attestati professionali.

 

Categoria F

Appartengono a questa categoria i lavoratori che eseguono attività complesse. E’ richiesta una specifica preparazione professionale e conoscenza di procedure amministrativo-contabili. Tale attività è caratterizzata da autonomia nell'esecuzione del lavoro, con margini valutativi nell'applicazione delle predette procedure.

 

Profili professionali:

-    responsabile receptionist (la qualifica richiede conoscenza di almeno due lingue);

-    addetto tecnico;

-    addetto di amministrazione.

Titolo richiesto: scuola media superiore ed eventuali attestati professionali.

 

Categoria G

Appartengono a questa categoria i lavoratori che, nell'ambito delle direttive generali ricevute, svolgono prestazioni specialistiche di natura amministrativa con funzioni di coordinamento e di controllo di specifiche attività.

 

Profili professionali:

-    coordinatore del personale e dei servizi;

-    coordinatore amministrativo.

Titolo richiesto: diploma di laurea specialistica.

 

Art. 10 - Contratto a tempo parziale

 

1.  Qualora le esigenze di lavoro lo richiedano possono essere stipulati contratti di lavoro part-time.

 

2.  L'orario di lavoro non può essere inferiore a 12 ore settimanali.

 

3.  II tempo parziale può essere realizzato con distribuzione dell'orario ridotto in tutti i giorni della settimana (part-time orizzontale) o in alcuni giorni della medesima (part-time verticale).

 

4.  Il trattamento economico spettante al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilito in proporzione a quello del personale di pari categoria a tempo pieno.

 

5.  Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

 

a) volontà espressa da entrambe le parti;

b) in costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto ed è consentita due sole volte nel corso della carriera lavorativa.

 

6.  In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il numero dei giorni di ferie annuali viene ridotto proporzionalmente.

 

7.  Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle prestazioni di lavoro straordinario.

 

Art. 11— Attribuzione di nuove qualifiche

 

1.  Al personale può essere assegnata una nuova qualifica tenuta presente la specifica idoneità per il posto da ricoprire e dei titoli di studio previsti, omesso qualsiasi altro criterio, compreso quello della mera anzianità di servizio. Resta inteso che i posti disponibili in organico possono essere ricoperti con assunzione di nuovo personale.

 

2.  Il Presidente comunica per iscritto all'interessato il provvedimento di attribuzione della nuova qualifica.

 

Titolo III - Altre tipologie contrattuali

 

Art. 12 - Incarico professionale temporaneo

 

1.  Per sopperire ad esigenze temporanee, possono essere conferiti incarichi a persone di comprovata esperienza e professionalità

 

2.  Il contratto non da titolo in alcun modo all'immissione in ruolo e cessa allo scadere del termine.

 

3.  Gli incarichi professionali temporanei sono compensate forfettariamente secondo accordo tra le parti e non comportano obblighi previdenziali ed assistenziali. La Fondazione è tenuta esclusivamente alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività attribuite e per responsabilità civile verso terzi.

 

Art. 13 – Stage

 

1.  La Fondazione può ammettere persone ad effettuare degli stage.

 

2.  Gli stage sono regolati da apposita convenzione, di volta in volta stipulate tra la Fondazione ed il soggetto promotore.

 

3.  Lo stage, da formalizzare con atto scritto, è volto a conseguire un progetto formativo dello stagista sotto la supervisione di un tutore e non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

 

4.  II periodo di stage non prevede un compenso economico e una copertura previdenziale ad eccezione dell'assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

 

5.  La Fondazione può assicurare a coloro che effettuano lo stage vitto e alloggio.

 

Art. 14 - Attività di volontariato

 

1.  Le prestazioni di volontariato sono regolate in conformità alla normativa vigente in materia (Legge N°187 del 22 maggio 1992).

 

2.  La Fondazione può ammettere anche singoli volontari che, per un certo periodo, desiderano offrire prestazioni gratuite.

 

3.  Le prestazioni di volontariato, di cui al § 2, sono da formulare con atto scritto, non comportano alcun onere remunerativo, previdenziale o assistenziale per la Fondazione, salvo la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

 

4.  L'attività di volontariato può avere termine in qualsiasi momento.

 

Titolo IV - Doveri del personale e norme

 

Art. 15 - Doveri del lavoratore

 

Il lavoratore ha il dovere di svolgere il proprio lavoro in conformità ai principi che normano l'attività della Fondazione, con diligenza, precisione, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, in particolare a:

 

a) tenere una esemplare condotta religiosa e morale, anche nella vita privata, in conformità alla dottrina della Chiesa Cattolica;

b) avere in servizio un contegno educato e corretto nei confronti del prossimo e dell'ambiente;

c)  dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidate, osservando le disposizioni del presente Regolamento, nonché le istruzioni impartite dai superiori;

d) rispettare l'orario di lavoro e le relative procedure di accertamento;

e) non allontanarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione scritta e a non assentarsi senza giustificazione;

f)  ad indossare un abito decoroso e consono all'attività da svolgere. I dipendenti tenuti ad utilizzare indumenti da lavoro e di protezione, forniti dalla Fondazione, dovranno mantenerli nel dovuto decoro;

g) avere cura del proprio aspetto esteriore in conformità alle esigenze e alle consuetudini dell'ambiente di lavoro;

h) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che possano procurare lucro o comunque distogliere dall'espletamento delle mansioni affidate;

i)  avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;

j)  dare avviso entro la prima ora di servizio, in caso di malattia o infortunio e ad inviare certificato medico entro il secondo giorno di assenza, salvo comprovato impedimento; tale certificato va esibito anche per un solo giorno di malattia;

k) comunicare, entro 15 giorni dal loro verificarsi, le variazioni di residenza, di domicilio, dei recapiti telefonici e della composizione del nucleo familiare;

l)  non chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

m)  osservare la dovuta riservatezza conseguente alle mansioni affidate ed alla particolare natura della Fondazione "Domus Sanctae Marthae";

n) non ricevere estranei negli ambienti di lavoro;

o) non usare materiale, software informatici, strumenti ed attrezzature di proprietà della Fondazione per scopi non attinenti alle proprie mansioni.

 

Art. 16 - Sanzioni disciplinari

 

Le inadempienze del personale sono sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:

 

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

c)  ammenda pecuniaria non superiore alla retribuzione di due giornate lavorative;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 15 giorni;

e) sospensione cautelare;

f)  licenziamento senza preavviso.

 

Art. 17 - Richiamo verbale, richiamo scritto e ammenda pecuniaria

 

1.  Il richiamo verbale, il richiamo scritto e l'ammenda pecuniaria sono comminate secondo la gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

 

2.  Incorre nei provvedimenti del richiamo verbale, scritto e dell'ammenda il lavoratore che non adempia ai doveri di cui all'art. 15.

 

3.  Il richiamo verbale deve essere annotato nel fascicolo del dipendente.

 

Art. 18 - Sospensione dal lavoro

 

1.  La sospensione dal lavoro viene comminata nei seguenti casi per:

 

a) il ripetersi delle mancanze punite con il richiamo scritto o con l'ammenda pecuniaria, allorché queste siano state applicate due volte nel periodo di 24 mesi;

b) per l'adesione e la partecipazione ad attività di istituzioni o associazioni i cui scopi non sono compatibili con la Dottrina della Chiesa Cattolica;

c)  insubordinazione verso i superiori, accompagnata da comportamento oltraggioso;

d) violazione del segreto di ufficio e per grave pregiudizio arrecato alla Fondazione;

e) diverbio litigioso in servizio, che comporti turbativa nel normale svolgimento dell'attività;

f)  l'appropriazione, nel luogo di lavoro, di beni della Fondazione o di terzi;

g) danneggiamento doloso di beni della Fondazione o di terzi.

 

2.  La sospensione comporta l'allontanamento temporaneo dal lavoro con privazione della retribuzione, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, escluso l'assegno al nucleo

 

Art. 19 - Sospensione cautelare

 

1.  La sospensione cautelare dal lavoro viene comminata nei seguenti casi:

 

a) quando sia in corso nei confronti del dipendente un'azione penale nello Stato della Città del Vaticano o in un altro Stato;

b) per gravi motivi nell'attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare.

 

2.  Il dipendente sospeso in via cautelare dal servizio non percepisce retribuzione.

 

3.  Il provvedimento della sospensione cautelare è revocato con il venire meno dei motivi che l'hanno richiesto.

 

Art. 20 – Licenziamento

 

1.  Il licenziamento senza preavviso si applica nei seguenti casi per:

 

a) gravi e pubblici atti di indisciplina e di insubordinazione;

b) violazione del "Segreto Pontificio" a norma dell'istruzione Secreta continere del 4 febbraio 1974;

c)  la ricaduta nelle mancanze punite dalla sospensione dal lavoro;

d) elementi risultanti dagli atti di procedimento giudiziario o disciplinare che facciano ritenere la permanenza al lavoro incompatibile con la dignità dell'impiego;

e) per assenza ingiustificata di oltre 5 giorni consecutivi.

 

Art. 21- Procedimento per le applicazioni delle sanzioni

 

1.  Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

 

2.  I provvedimenti disciplinari di cui a all'art. 17 sono comminati dal Direttore. Il lavoratore viene convocato alla presenza di un testimone. La specificazione del fatto costituivo l'infrazione viene quindi verbalizzata, conservata nel fascicolo personale del dipendente e portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

 

3.  Gli addebiti relativi ai provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 18, 19 e 20 sono comunicati dal Direttore con atto scritto; il lavoratore può presentare gli argomenti a propria difesa entro il termine fissato, comunque non inferiore a dieci giorni dall'avvenuta comunicazione.

 

4.  I provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 18 e 19 sono comminati dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte si intenderanno accolte.

 

5.  La sospensione cautelare può essere adottata con effetto immediato dal Presidente per gravi motivi, anche prima che sia iniziato o esaurito il procedimento disciplinare.

 

6.  Il provvedimento disciplinare di cui all'art. 20 è comminato con delibera del Consiglio di Amministrazione e comunicato al lavoratore con lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificate la data di ricevimento.

 

7.  La mancata sottoscrizione delle ammonizioni o la mancata accettazione delle comunicazioni scritte di cui ai paragrafi precedenti costituiscono ugualmente notifica.

 

Titolo V - Struttura del rapporto di lavoro

 

Art. 22 - Orario di lavoro

 

1.  La durata del lavoro settimanale è fissata in quaranta ore.

 

2.  L'orario settimanale è distribuito normalmente in sei giorni lavorativi, secondo le turnazioni stabilite dalla Direzione, al termine dei quali si ha diritto a un giorno di riposo.

 

3.  Qualora, per inderogabili esigenze di servizio, i dipendenti debbano prestare la loro opera nel giorno di riposo, lo stesso deve essere recuperato entro trenta giorni di calendario solare.

 

4.  II lavoro giornaliero è articolato in uno o più turni, a cui sono tenuti tutti i dipendenti. Il turno di lavoro non può essere suddiviso in più di due frazioni, con un intervallo della durata di trenta minuti per il pasto. L'articolazione oraria è stabilita dalla Direzione per ciascun reparto, in relazione alla particolare natura dello stesso.

 

5.  E' considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22:00 e le 06:00.

 

6.  E' considerato lavoro festivo quello prestato nei giorni indicati nel successivo art. 24.

 

7.  E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario di lavoro fissato al precedente comma 1.

 

8.  Previo accordo con il Direttore, è ammesso il recupero di eventuali ore non lavorate, per un massimo di due ore al giorno, entro i trenta giorni di calendario solare successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

 

Art. 23 – Ferie

 

1.  II lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni.

     Dal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i giorni di riposo, le feste di precetto ed i giorni di vacanza elencati nel successivo art. 24.

 

2.  Le ferie maturano in ragione dell'anno solare. Per frazioni di anno, il numero dei giorni di ferie è proporzionale al periodo di lavoro prestato.

 

3.  I piani ferie, predisposti dai dipendenti, devono obbligatoriamente prevedere almeno sedici giorni consecutivi tra il 1° luglio e il 30 settembre, ed essere comunque sottoposti all'approvazione del Direttore.

 

4.  I restanti giorni di ferie devono essere goduti nel corso dell'anno, a meno che le esigenze di servizio non richiedano una loro diversa distribuzione. In questo caso devono essere fruiti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

 

5.  Le ferie annuali costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili; inoltre non sono cumulabili con quelle relative all'anno solare precedente non godute entro il termine indicato al paragrafo 4.

 

Art. 24 - Giorni festivi

 

Oltre alle feste di precetto sono considerati giorni festivi:

 

a) l'anniversario dell'elezione del Sommo Pontefice;

b) l'onomastico del Sommo Pontefice;

c)  la Solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria;

d) il Santo Natale e il giorno successivo;

e) il primo giorno dell'anno;

f)  l'Epifania;

g) la Solennità di San Giuseppe;

h) il Sabato Santo ed il Lunedì di Pasqua;

i)  la memoria liturgica di San Giuseppe Artigiano;

j)  l'Ascensione;

k) il Corpus Domini;

l)  la Solennità dei Santi Pietro e Paolo;

m) l'Assunzione di Maria Santissima e il giorno successivo;

n) la Solennità di Tutti i Santi;

o) la Commemorazione dei fedeli defunti.

 

Titolo VI - Trattamento economico

 

Art. 25 – Retribuzione

 

1.  La retribuzione mensile del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

 

a) stipendio base;

b) aggiunta speciale indicizzazione (ASI);

c)  scatti biennali di anzianità;

d) eventuale elemento retributivo individuale.

 

2.  La regolamentazione e l'attribuzione degli importi mensili relativi agli stipendi di base, all'ASI, ed agli scatti biennali di anzianità, sono, tempo per tempo, anche ai fini del trattamento pensionistico vaticano, equivalenti a quelli vigenti per i corrispondenti livelli funzionali del personale della Curia Romana, come da seguente tabella di equiparazione:

 

Categoria                                                              Livello funzionale

A                                                                                1

B                                                                                2

C                                                                                3

D                                                                                4

E                                                                                 5

F                                                                                 6

G                                                                                7

 

3.  La retribuzione mensile viene corrisposta il 27 di ogni mese, o nel primo giorno lavorativo precedente, qualora tale data cada di giorno festivo o di chiusura degli Istituti di credito.

 

Art. 26 - Tredicesima mensilità

 

1.  Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità, pari alla retribuzione spettante per detto mese per stipendio base, aggiunta speciale di indicizzazione, scatti di anzianità ed eventuale elemento retributivo.

 

2.  La tredicesima mensilità è corrisposta per intero in caso di servizio continuativo per tutto l'anno; per un periodo di lavoro inferiore all'anno è dovuta in ragione di un trecentosessantesimo per ogni giorno lavorativo prestato.

 

Art. 27 – Ritenute

 

1.  Le voci a), b), c), di cui all'articolo 25, comma 1, sono assoggettate:

 

a) alla ritenuta per la pensione in conformità al Regolamento Generale del Fondo Pensioni vaticano;

b) alla ritenuta per l'assistenza sanitaria erogata dal Fondo Assistenza Sanitaria (FAS), in conformità allo Statuto vigente e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2.  L'elemento retributivo individuale di cui alla lettera d) del citato art. 25, ove presente, non è assoggettato alle ritenute indicate nel comma precedente.

 

Art. 28 - Determinazione della retribuzione giornaliera

 

Per determinare la retribuzione giornaliera si divide per 26 la somma degli elementi di cui all'art. 25, comma 1.

 

Art. 29 - Determinazione della retribuzione oraria

 

1.  La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 167.

2.  Tale divisore convenzionale è valido a tutti i fini del presente Regolamento, fatto salvo quanto diversamente disposto nello stesso.

 

Art. 30 - Lavoro straordinario festivo e notturno

 

1.  Le ore straordinarie sono compensate con la tariffa oraria convenzionale, di cui al seguente comma 2, calcolata sulla base delle sottoelencate maggiorazioni:

 

a)      diurno feriale                       20%

b)      notturno feriale                    30%

c)      diurno festivo                       30%

d)      notturno festivo                    40%

 

2.  La tariffa oraria si ottiene dividendo per 167 l'ammontare dello stipendio base convenzionale, degli scatti di anzianità e dell'eventuale elemento retributivo individuale, secondo quanto disposto dal Rescritto "Ex Audientia SS.mi" — Lavoro straordinario e lavoro ordinario festivo e notturno — Prot. N° 53143/G.N. del 3 ottobre 2007.

 

3.  Le ore di lavoro festivo e notturno prestate dal lavoratore in regime di lavoro ordinario sono compensate con un'indennità pari alle seguenti maggiorazioni della, tariffa oraria convenzionale di cui al precedente comma 2:

 

a)      notturno feriale                    30%

b)      diurno festivo                       30%

c)      notturno festivo                    40%

 

4.  Le prestazioni di lavoro straordinario debbono avere carattere occasionale e non possono costituire prolungamento dell'orario normale di lavoro in misura fissa e continuativa.

 

Titolo VII - Altre disposizioni di carattere economico

 

Art. 31 - Assegni e provvidenze

 

Ai dipendenti della Fondazione si applicano le vigenti disposizioni e successive modifiche relative a:

 

1.  assegno per il nucleo familiare;

2.  provvidenze in favore della famiglia;

3.  mutui rimborsabili per mezzo di trattenute sullo stipendio.

 

Art. 32 - Somministrazione di un pasto

 

Il personale può beneficiare di pasti secondo modalità e costi stabiliti dalla Direzione.

 

Art. 33 - Trattamento di liquidazione

 

1.  Al termine del rapporto di lavoro subordinato, il dipendente ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola accantonando, per ciascun anno di servizio, una quota pari all'importo della retribuzione percepita per l'anno stesso divisa per 13,5. Per le frazioni di anno tale quota è proporzionata ai mesi lavorati, computandosi per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni e trascurando le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni.

 

2.  La retribuzione annua, ai sensi del comma precedente, comprende tutte le somme, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo di stipendio base, aggiunta speciale di indicizzazione, scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale.

 

3.  Il trattamento di cui al precedente comma 1, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Roma, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

 

4.  Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al precedente capoverso, per le frazioni di anno, l'incremento dell'Indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente.

 

5.  In caso di morte del lavoratore il trattamento di liquidazione spetta agli eredi, secondo le normative vigenti.

 

Art. 34 - Anticipazioni sulla liquidazione

 

1.  I dipendenti con anzianità almeno decennale, possono fruire, per una sola volta nella carriera lavorativa, di un anticipo sulla liquidazione da computarsi per anni interi nella misura massima dell'80% del complessivo periodo di tempo maturato al momento della richiesta.

 

2.  Le motivazioni per le quali può essere richiesto l'anticipo sono le stesse previste per i dipendenti della Curia Romana.

 

Titolo VIII - Permessi ed assenze per malattie

 

Art. 35 – Permessi

 

1.  I permessi spettano o sono concessi per motivi specifici e documentati.

 

2.  Il permesso retribuito compete di diritto, nella misura di:

 

a) quindici giorni di calendario solare in occasione del matrimonio canonico;

b) tre giorni di calendario solare, da fruire entro dieci giorni in occasione della nascita dei figli.

 

3.  Il permesso retribuito spetta, altresì, di diritto per decesso di consanguinei ed affini nella misura di:

 

a) cinque giorni di calendario in caso di consanguinei di primo grado (oltre olla durata dell'eventuale viaggio);

b) tre giorni di calendario in caso di consanguinei di secondo grado e affini di primo grado (oltre alla durata dell'eventuale viaggio);

c)  due giorni di calendario in caso di affini di secondo grado.

 

4.  Il permesso retribuito può essere concesso nei seguenti casi:

 

a) per un periodo di cinque giorni di calendario solare, in occasione di grave malattia, con pericolo di vita, di consanguinei di 1° e 2° grado ed affini di 1° grado secondo il computo canonico, prorogabile a prudente giudizio della Direzione. Nell'arco dell'anno non possono essere concessi più di dieci giorni di permesso;

b) per le donazioni di sangue per il tempo necessario.

 

5.  Per altri motivi possono essere concessi dal Direttore, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti, nel limite massimo di quaranta ore lavorative nel corso dell'anno solare.

 

Art. 36 - Assenza per malattia ed infortunio

 

1.  In caso di malattia o infortunio, il dipendente non in prova ha diritto a permessi retribuiti, entro il limite massimo di complessivi quaranta giorni di calendario solare. Al raggiungimento del limite massimo, il dipendente, non in prova, è collocato d'ufficio in aspettativa secondo quanto stabilito all'art. 38 del presente Regolamento.

 

2.  Il dipendente, in caso di malattia o di infortunio, è tenuto a dare avviso entro la prima ora di servizio, salvo comprovato impedimento, e ad inviare il certificato medico entro il secondo giorno di assenza; a comunicare il luogo della propria dimora se diverso da quello abituale.

 

3.  In qualsiasi momento può essere disposto il controllo medico-fiscale tramite i Servizi di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

     A tal fine, il dipendente in malattia deve rendersi reperibile al proprio domicilio oppure al diverso luogo da lui stesso indicato.

 

4.  Nel certificato di malattia deve essere specificata la presumibile durata dell'infermità.

 

5.  Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Qualora l'assenza non sia giustificata da certificato medico ovvero il dipendente contravvenga all'obbligo di reperibilità perde la retribuzione ed è passibile di sanzioni disciplinari.

 

6.  Nei confronti dei lavoratori assunti a contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nel limite di scadenza del contratto stesso.

 

7.  La copertura assicurativa per gli infortuni è garantita dalla Fondazione, mediante la stipula di appositi contratti di tipo privatistico.

 

Titolo IX – Aspettative

 

Art. 37 - Cause di aspettative

 

Il collocamento in aspettativa può essere disposto per infermità, per maternità e per motivi personali o di famiglia.

 

Art. 38 - Aspettativa per infermità

 

1.  Si dispone l'aspettativa per infermità quando sì è accertata, in base al giudizio del Collegio Medico della Direzione di Sanità e d'Igiene, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

 

2.  L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta.

 

3.  Il dipendente ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di centottanta giorni durante i quali percepirà l'intera retribuzione. Nel caso di superamento del periodo previsto, il dipendente potrà chiedere un'aspettativa senza retribuzione per ulteriori centoottanta giorni, previa presentazione di certificato medico. Quest'ultimo periodo non viene computato ad alcun effetto.

 

4.  La richiesta dovrà essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza dei priori centottanta giorni.

 

5.  Il dipendente ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze non continuative per complessivi dodici mesi nel periodo massimo di tre anni dovute anche ad effetti morbosi diversi. Resta inteso che sono da considerare nel computo dei complessivi dodici mesi anche i periodi di aspettativa retribuita di cui al precedente comma 3.

 

6.  I giorni relativi all'aspettativa per infermità si computano secondo il calendario solare. L'aspettativa decorre dalla data dell'attestazione medica.

 

Art. 39 - Aspettativa per maternità

 

1.  Il collocamento in aspettativa per maternità è disposto in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

 

2.  L'aspettativa ha inizio tre mesi prima della presunta data del parto e continua per tre mesi dopo il parto.

 

3.  Su domanda dell'interessata e previo parere dei Servizi di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, l'aspettativa per maternità può iniziare anche due mesi prima della presunta data del parto e continuare per quattro mesi dopo il parto.

 

4.  Dopo il parto, l'interessata dovrà inviare il certificato di nascita per il conteggio del successivo periodo di aspettativa.

 

5.  Durante il periodo di aspettativa per maternità è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.

6.  II tempo trascorso in aspettativa per maternità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.

 

7.  Per tutto il periodo dell'allattamento diretto o misto, da documentare con certificazione medica, viene concessa una riduzione di orario di due ore giornaliere fino al compimento di un anno di età del bambino. L'orario di servizio ridotto dovrà essere comunque articolato in modo continuativo.

 

8.  Il collocamento in aspettativa oltre al periodo fissato nei precedenti paragrafi può essere prorogato non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 50%.

Tale periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione tempo per tempo spettante alla dipendente.

 

Art. 40 - Aspettativa per motivi personali o di famiglia

 

1.  L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere disposta, per gravi ragioni documentabili, su domanda scritta del dipendente non in prova.

 

2.  II Presidente, in accordo con il Direttore, decide entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed ha facoltà, per gravi ragioni da enunciare nel provvedimento, di respingerla, di ritardarne l'accoglimento e di ridurne la durata.

 

3.  L'aspettativa per motivi personali o di famiglia non può durare oltre sei mesi, anche non continuativi, nel corso del primo decennio di servizio, ne oltre un anno, anche non continuativo, nel corso del periodo successivo. L'aspettativa può essere sospesa o revocata per motivi di servizio, con congruo preavviso.

 

4.  Durante l'aspettativa per motivi personali o di famiglia non viene corrisposta la retribuzione e rimane sospeso il decorso dell'anzianità a tutti gli effetti. II tempo trascorso in aspettativa non viene computato per il conteggio delle ferie.

 

Titolo X - Estinzione del rapporto di lavoro

 

Art. 41- Cause di cessazione del rapporto di lavoro

 

Oltre ai motivi già previsti dal presente Regolamento agli artt. 18, 19 e 20, sono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, fatti salvi i trattamenti di pensione e di liquidazione a cui si abbia diritto:

 

a) la normativa per l'età pensionabile verrà applicata, tempo per tempo, conformemente alle Norme vigenti;

b) le dimissioni volontarie con effetto dalla data di accettazione;

c)  la sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita dal contratto, accertata mediante visita medica collegiale da parte di apposita Commissione nominata dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

d) il superamento dei termini massimi indicati nel precedente art. 38.

 

Art. 42 - Restituzione dei documenti di lavoro

 

Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi contestazione in atto, sarà riconsegnato al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, ogni documento di sua pertinenza e, a richiesta, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze della Fondazione e le mansioni da lui svolte.

 

Titolo XI – Controversie

 

Art. 43 – Ricorsi

 

Con esclusione delle materie di competenza dell'Autorità giudiziaria, tutte le controversie relative al rapporto di lavoro ai sensi dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), nessuno escluso, sono competenza esclusiva del medesimo.

 

Titolo XII - Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 44 - Disposizioni transitorie

 

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni.

 

Art. 45 - Applicabilità di altre norme

 

Non sono applicabili al personale della Fondazione norme attinenti al rapporto di lavoro non specificamente previste e non espressamente richiamate nel presente Regolamento.

 

Art. 46 - Disposizioni finali

 

Con provvedimenti emanati dalla Segreteria di Stato possono essere stabilite modalità di attuazione delle disposizioni previste negli articoli precedenti.

 

Art. 47 – Decorrenza

 

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.