Statuto della Domus Romana Sacerdotalis

FONDAZIONE VATICANA

"Domus Romana Sacerdotalis"

STATUTO

PREAMBOLO

Per disposizione del Papa Paolo VI di v.m., il 20 aprile 1976, veniva istituita la "Casa Romana del Clero".

A motivo della nuova situazione maturata nel frattempo, Papa Giovanni Paolo II di v.m. deliberò di estinguere tale Ente erigendo, con Chirografo del 6 gennaio 1999, la Fondazione "Domus Romana Sacerdotalis", dotandola del diritto d'uso del complesso immobiliare del Palazzo Pio, con ingressi da Via della Traspontina n. 18 e da Borgo S. Angelo n. 11, come da planimetrie depositate presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

A seguito di sostanziali cambiamenti nell'assetto organizzativo della Fondazione, Sua Santità Benedetto XVI, ha emendato lo Statuto come segue:

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - NATURA - PATRIMONIO

Art. 1
COSTITUZIONE

La Fondazione autonoma "Domus Romana Sacerdotalis" è costituita con personalità giuridica pubblica, canonica e civile vaticana ed è retta dal presente Statuto, dal Codice di Diritto Canonico e dalla legislazione vaticana.

Art. 2
SEDE

La Fondazione ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano e la sede operativa presso il Palazzo Pio in Roma, con ingressi da Via della Traspontina n. 18 e da Borgo S. Angelo n. 11.

Art. 3
NATURA

La Fondazione, in attuazione degli articoli 8 e 20 del Decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, ha lo scopo di dare ospitalità agli ecclesiastici appartenenti al personale diplomatico o in servizio presso la Curia Romana, nonché ai Cardinali, ai Vescovi ed ai Presbiteri di passaggio a Roma, per rendere visita al Papa o per partecipare ad atti predisposti dalla Santa Sede.

Art. 4
PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) da un capitale iniziale corrispondente alla dotazione patrimoniale della "Casa Romana del Clero" al momento della sua estinzione;

b) da impianti fissi, arredamenti e mobili donati dalla Segreteria di Stato, il cui inventario, contenente la descrizione e la valutazione economica dei beni stessi, è depositato presso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione;

c) dal diritto d'uso del complesso immobiliare del Palazzo Pio, con ingressi da Via della Traspontina n. 18 e da Borgo S. Angelo n. 11, come da planimetrie depositate presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

2. Il patrimonio di cui al comma precedente potrà essere incrementato dalle rendite dello stesso e da ulteriori oblazioni per atto tra vivi o "mortis causa" fatte da persone fisiche come da enti sia pubblici che privati.

TITOLO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

a)  il Presidente;

b)  il Direttore;

c)  il Consiglio di Amministrazione;

d)  il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6
PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dalla Segreteria di Stato; permane in carica cinque anni ed il suo mandato può essere rinnovato.

2. Spetta al Presidente:

a) rappresentare legalmente la Fondazione;

b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

c) seguire l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione;

d) sottoporre al Cardinale Segretario di Stato il bilancio preventivo e consuntivo della gestione della Fondazione e le istanze per le autorizzazioni a compiere atti di straordinaria amministrazione nonché i verbali redatti in occasione delle riunioni consiliari.

3. In caso d'impedimento temporaneo, il Presidente designa suo sostituto un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7
DIRETTORE

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dalla Segreteria di Stato; permane in carica cinque anni ed il suo mandato può essere rinnovato.

2. In caso di morte, d'impedimento permanente o di decadenza dall'ufficio per altro motivo, un sostituto sarà nominato con gli stessi criteri, per la durata residua del mandato del predecessore.

3. E' compito del Direttore:

a) promuovere e disciplinare l'ospitalità in conformità al presente Statuto;

b) curare la gestione tecnica e amministrativa, coordinando i servizi, in conformità alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione;

c) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo e la documentazione di corredo;

d) assumere il personale dipendente secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento;

e) assistere il Presidente, anche mediante apposite deleghe o procure, nell'esercizio di alcune sue specifiche attribuzioni;

f) collaborare con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione nella preparazione delle delibere, delle quali cura successivamente l'esecuzione;

g) curare l'animazione spirituale dei residenti e del personale.

Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, oltre che dal Presidente, è composto:

a)  dal Direttore della Fondazione;

b)  da un membro proposto dal Vicariato di Roma;

c)  da un membro proposto dalla Congregazione per il Clero;

d)  da un membro proposto dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

e)  da un membro della Segreteria di Stato;

f)  da un membro proposto dalla comunità degli ospiti permanenti della "Domus Romana sacerdotalis".                                                        

2. Tutti i Consiglieri sono nominati dalla Segreteria di Stato. Il loro mandato dura cinque anni e può essere rinnovato.

3. In caso di cessazione dall'incarico di un membro del Consiglio o di decadenza per perdita della qualità che ne ha determinato la nomina, si procede, con le stesse modalità, a sostituirlo per il restante periodo del mandato.

4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente da comunicarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e degli argomenti posti all'ordine del giorno.             In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche con preavviso di soli tre giorni mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici. Inoltre potrà essere convocato ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o tre componenti del Consiglio lo richiedano.

5. Le decisioni del Consiglio sono prese in conformità al canone 119 del Codice di Diritto Canonico.

6. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e di quello preventivo. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente.

7. Compete al Consiglio di Amministrazione:

a) determinare gli indirizzi generali e vigilare sull'andamento della gestione della Fondazione;

b) esprimere il proprio voto sugli atti di straordinaria amministrazione, nel rispetto del Codice di Diritto Canonico;

c) proporre eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione del Cardinale Segretario di Stato per il tramite del Presidente;

d) deliberare sul bilancio preventivo dell'anno successivo entro il 30 novembre ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno, per poi presentarli alla Segreteria di Stato per l'approvazione.

8. Ai membri del Consiglio, compreso il Presidente, non è dovuto alcun emolumento per l'attività svolta in adempimento del loro mandato.

Art. 9

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dalla Segreteria di Stato.     L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato. La Segreteria di Stato indica chi debba presiedere il Collegio. Se uno dei membri venisse a mancare per qualsiasi motivo sarà nominato un sostituto con gli stessi criteri per completare il mandato.

2. Il Collegio vigila sulla tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa, secondo il Regolamento predisposto dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede e dei principi contabili vigenti. I Revisori possono, in qualsiasi momento, anche singolarmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e rispondono del loro operato direttamente al Cardinale Segretario di Stato.

4. Il Collegio dovrà trasmettere alla Segreteria di Stato una relazione sui rendiconti consuntivi e preventivi entro quindici giorni dalla loro approvazione.

5. Gli emolumenti spettanti ai componenti il Collegio sono determinati, annualmente, dalla Segreteria di Stato.

 

TITOLO III
CONVENZIONI

Art. 10

1. Per l'attuazione delle proprie finalità istituzionali la Fondazione, ottenuto il consenso della Segreteria di Stato, potrà stipulare una convenzione con Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica, che avrà per oggetto la conduzione delle attività attinenti all'ospitalità dell'immobile di cui all'Art. 3.

2. Si potrà altresì, qualora le necessità organizzative lo richiedano, avvalersi dell'impiego di volontari per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

TITOLO IV

PERSONALE DIPENDENTE

Art. 11

1. Per l'attuazione delle proprie finalità istituzionali la Fondazione assumerà un adeguato numero di persone dipendenti, con contratto di lavoro disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Cardinale Segretario di Stato.

2. Eventuali controversie di lavoro sono di competenza esclusiva dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.

TITOLO V

NORME GENERALI E RINVII

Art. 12

I controlli ed il potere tutorio sulla Fondazione, previsti dalla vigente legislazione canonica, competono al Cardinale Segretario di Stato.

Art. 13

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio della medesima risultante dalla liquidazione sarà devoluto alla Santa Sede.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme canoniche e civili vaticane vigenti in materia di persone giuridiche. Il Foro competente è quello dello Stato della Città del Vaticano.

Dal Vaticano, 31 marzo 2011

 

+ Tarcisio Card. Bertone

Segretario di Stato