Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana

REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA CURIA ROMANA

 

(approvato “de mandato Summi Pontificis” in data 30 aprile 2016)

 

Art. 1

(Natura)

 

§ 1.  La Commissione Disciplinare della Curia Romana decide, su richiesta scritta dell’Autorità competente dei singoli Enti1, sulla legittimità e la congruità della sanzione disciplinare2  proposta dall'Autorità dell'Ente quando si tratta della sospensione, dell'esonero e del licenziamento del dipendente (cfr. artt. 72-78 del Regolamento Generale della Curia Romana).

 

§ 2.  Ad istanza dell’Autorità competente di cui al § 1, la Commissione decide circa la commutazione del diritto alla pensione in una prestazione una tantum a norma dell’art. 35 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni e dei Regolamenti degli Enti che prevedono per tale fattispecie la consultazione della Commissione medesima.

 

Art. 2

(Ambito di competenza)

 

La decisione di cui all’art. 1 § 1 riguarda il personale degli Enti per i quali è previsto l’intervento della Commissione Disciplinare della Curia Romana.

 

Art. 3

(Interpretazione stretta)

 

 Nel valutare la decisione della sanzione disciplinare da infliggere, è esclusa ogni interpretazione estensiva.

 

Art. 4

(Struttura della Commissione)

 

§ 1.  La Commissione Disciplinare è composta da un Cardinale o Vescovo Presidente e da altri sei membri, chierici e laici, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.  Il membro più anziano di nomina sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

§ 2.  Sono membri di diritto durante munere  il Segretario della Sezione Amministrativa della Segreteria per l’Economia e l’Assessore della Segreteria di Stato.

 

§ 3.  Il Presidente, sentita la Segreteria di Stato, nomina un chierico per le mansioni di Segretario-Attuario.

 

Art. 5

(Avvio della procedura)

 

§ 1.  Prima di chiedere l'intervento della Commissione Disciplinare, l'Autorità competente di cui all’art. 1 § 1 dovrà notificare all'interessato le accuse che gli vengono contestate dandogli la possibilità di addurre entro 15 giorni la propria discolpa, avvalendosi eventualmente anche di un proprio Avvocato di fiducia scelto fra i Membri  del Corpo degli Avvocati della Santa Sede o dell’Albo degli Avvocati presso la Curia Romana.

 

§ 2.  Se, dopo aver ricevuto la congrua documentazione del caso e compiuto gli adempimenti preliminari, l'Autorità competente di cui all’art. 1 § 1 ritiene necessario il deferimento alla Commissione Disciplinare per la congrua sanzione disciplinare del dipendente, l’Autorità stessa deve presentare richiesta scritta alla Commissione.

 

§ 3. Nel deferire il dipendente alla Commissione Disciplinare, l’Autorità competente deve trasmettere  la documentazione  riguardante la persona soggetta alla procedura disciplinare, le prove già acquisite circa i comportamenti passibili del provvedimento disciplinare, le sanzioni disciplinari già inflitte, nonché tutti gli elementi che la medesima persona ha già eventualmente prodotto a sua discolpa e giustificazione.

 

§ 4.  Nell’eventualità di cui al § 2, l’Autorità competente informerà contestualmente l’interessato del provvedimento adottato informandolo della possibilità di avvalersi di un proprio Avvocato scelto tra quelli indicati nel § 1.  

 

§  5.  Nel caso in cui la Magistratura abbia aperto un procedimento penale a carico del dipendente deferito alla Commissione Disciplinare, l'istruttoria della Commissione verrà interrotta fino alla sentenza definitiva, fatta salva la possibilità di sospendere dal servizio il dipendente. 

 

Art. 6

(Ricezione dell’istanza)

 

§ 1. Ricevuta la richiesta scritta da parte dell’Autorità competente con la relativa documentazione, il Presidente della Commissione verifica che siano stati compiuti tutti gli adempimenti necessari e nomina,  tra i Membri della Commissione, un Relatore, al quale affiderà lo studio del caso.

 

§ 2. Qualora il Presidente della Commissione riscontri che non sono stati osservati gli adempimenti stabiliti dall’art. 5 §§ 1-4, rimette la pratica all’Autorità competente affinché la completi. 

 

§ 3.  Il Relatore designato dal Presidente concede all’interessato e al suo Avvocato la facoltà di prendere visione, entro 15 giorni, di tutta  la documentazione inviata alla Commissione Disciplinare e di preparare i quesiti per l’eventuale interrogatorio qualora essi ne facciano esplicita richiesta o lo stesso Relatore lo ritenga necessario.

 

§ 4. Nel caso in cui un Superiore dell’Ente a cui fa capo la persona sottoposta a giudizio sia  membro della Commissione disciplinare, Egli non potrà prendere parte al procedimento, ma sarà solamente informato che, essendo pendente tale procedimento, non gli sarà notificato alcunché né sarà convocato alle sedute relative.

 

Art. 7

(Indagine istruttoria)

  

§ 1.  Se il Relatore ritiene insufficiente la documentazione o reputa opportuno accogliere le richieste della persona sottoposta alla procedura disciplinare, informato il Presidente, cita l’interessato per interrogarlo.

 

§ 2.  La citazione dovrà contenere gli estremi essenziali degli atti contestati.  L’udienza dovrà essere fissata non prima di 15 giorni dalla data della citazione.

 

§ 3.  All’interrogatorio dovrà essere presente il Segretario-Attuario della Commissione con il compito di verbalizzare domande e risposte, facendo fede pubblica di quanto avvenuto. Parimenti può essere presente l’Avvocato, il quale può proporre al Relatore ulteriori quesiti.

 

§ 4.  Il verbale dell’interrogatorio deve essere firmato dalla persona interrogata, dal suo Avvocato, dal Relatore e dal Segretario-Attuario.

 

§ 5. Ad istanza dell’interessato o del suo Avvocato, il Relatore verificherà l’eventualità di citare qualche teste e di acquisire eventuali  nuovi documenti.

 

§ 6. Terminata l’indagine istruttoria, il Relatore comunicherà all'interessato e all’Avvocato la conclusione della stessa. Questi, entro 10 giorni, consegnerà alla Commissione disciplinare l’eventuale propria memoria difensiva.

 

§ 7. Qualora il Relatore non ritenga necessaria l’istruttoria,  comunicherà quanto prima tale decisione all'interessato e al suo Avvocato. In tal caso, l’interessato o l’Avvocato consegnerà, entro i 10 giorni successivi, la memoria difensiva, basata sulla documentazione in possesso della Commissione disciplinare.

 

Art. 8

(Comunicazione al Presidente)

 

Se il Relatore ritiene sufficiente la documentazione raccolta, trascorsi i termini di cui all’art. 7, trasmette copia di tutti gli atti al Presidente della Commissione, il quale dispone che ne sia inviata copia  ai membri della Commissione, indicando il giorno, l’ora e il luogo della riunione per la discussione e la decisione del caso in oggetto, richiedendo a ciascuno di redigere per iscritto il proprio parere.

 

Art. 9

(Delibera collegiale)

 

§ 1.  Per la validità della seduta devono essere presenti almeno cinque Membri.

 

§ 2. Dopo l’esposizione del Relatore e una eventuale discussione moderata dal Presidente, questi chiederà il voto dei Membri.

 

§ 3. Per la validità della decisione occorre che essa sia assunta dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

 

§ 4. Della decisione della Commissione sarà redatto il verbale che dovrà essere sottoscritto dai Membri che hanno preso parte alla seduta e dal Segretario-Attuario, il quale partecipa senza diritto di voto.

 

§ 5.  Nel termine dei successivi 30 giorni il Relatore redigerà il provvedimento con le relative motivazioni in diritto e in fatto.  Tale testo dovrà essere sottoscritto dai Membri che hanno preso parte alla decisione e dal Segretario-Attuario.

 

Art. 10

(Comunicazione della delibera)

 

Il Presidente provvederà ad inviare la decisione all’Autorità che ha presentato l’istanza, alla quale spetta notificare e applicare la sanzione.

 

Art. 11

(Applicazione della decisione)

 

 § 1.  L’Autorità competente, prima di applicare la sanzione, provvederà ad inviare copia della decisione della Commissione, con le eventuali osservazioni, alla Segreteria di Stato richiedendone il nulla osta.

 

§ 2.  L’applicazione della sanzione dovrà essere notificata dall’Autorità competente all’interessato, all’Amministrazione competente e alla Segreteria di Stato.

 

§ 3.  Il rifiuto da parte dell’interessato di accettare la notifica equivale alla recezione.  Di questi atti, compreso l’eventuale rifiuto di accettazione, deve essere presa nota3.

 

Art. 12

(Eventuale ricorso al Tribunale della Segnatura Apostolica)

 

§ 1.  Contro la decisione è possibile fare ricorso nei termini previsti dal diritto al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

 

§ 2.  Di per sé il ricorso non ha effetto sospensivo4.

 

Art. 13

(Norme suppletive)

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme canoniche vigenti.

 

Città del Vaticano, 30 aprile 2016

                                                                                                         Card. Pietro Parolin

 

1 Cfr. Art. 2.

2 Cfr. Art. 3.

3 Cfr. CIC, cann. 54-56.

4 Cfr. Benedetto XVI, Antiqua ordinatione tribunalium, 21 giugno 2008, in AAS, 100 [2008] 513-538, artt. 61, 95-100.