Massime Collegio di conciliazione e arbitrato

 

Bollettino N. 2 (periodo 1° gennaio 1991 – 31 dicembre 1992) -Massime Collegio di conciliazione e arbitrato

 

Decisione n. 1/91 - Afeltra Pres. - Persiani Est.

Regole procedurali - Inequivocabilità - Equità in re ipsa.

Regole procedurali - Ambiguità - Rilevanza equità.

Il rispetto delle regole procedurali, quando queste sono state espressamente volute dal Legislatore che le ha dettate con disposizioni dal significato inequivocabile, non può contrastare con il soddisfacimento delle esigenze di giustizia e di equità. Quelle regole, infatti, sono poste a necessario presidio della regolarità e della correttezza dei comportamenti procedurali del Collegio e delle parti e, di conseguenza, sono strumentali alla realizzazione della giustizia, sia perché pongono limiti al potere del Collegio, sia perché sono poste a garanzia dei reciproci diritti delle parti.

L'equità può avere rilevanza nell'interpretazione di una norma procedurale che risulti ambigua, ma non può consentire la sua disapplicazione.*
[Dep 26.2.1991]
* In senso conforme, decisioni nn. 2/91,3/91,4/91

Decisione n. 6/91 - Afeltra Pres. - Persiani Est.

Assenza arbitraria legittimamente accertata - Condizione - Specifica contestazione.

Le assenze arbitrarie legittimamente accertate non possono che essere le assenze che siano state specificamente contestate, onde il lavoratore sia stato messo in grado di poter fornire adeguate e tempestive giustificazioni. Da un lato, si può parlare di assenza arbitraria solo in mancanza di giustificazioni adeguate e, dall'altro lato, solo la previa contestazione rende legittimo il relativo accertamento.
[Dep. 7.3.1991]

Decisione n. 7/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Sistema inquadramentale - Disamina di controversie - Incompetenza del Collegio di conciliazione e arbitrato.

La tutela degli interessi dei ricorrenti alla soluzione di una controversia relativa al sistema inquadramentale non ha spazio in sede di procedimento di conciliazione e arbitrato, dovendo la stessa orientarsi piuttosto verso altri organi dell’ULSA cui compete esaminare le problematiche attinenti l'intero sistema inquadramentale.
[Dep. 16.3.1991]

Decisione n. 8/91 - Afeltra Pres. - Corbellini Est.

Qualificazione silenzio Amministrazione ai sensi del can. 57 §§1, 2 CIC.

Decisione sui diritti soggettivi dedotti in giudizio - can. 57 § 3 CIC, can. 128 CIC, art. 11 5. lett. h) Statuto ULSA.

Il «silenzio» dell'Amministrazione se viene mantenuto oltre il terzo mese dalla richiesta (cfr. can. 57 § 1), si presume avere, a norma del can. 57 § 2, valore di risposta negativa in ordine all'eventuale proposta di ulteriore ricorso equivalendo, in base al prescritto del can. 57 §§ 1 e 2, il silenzio dell'Amministrazione — tenuto per un periodo di tre mesi — di fronte ad una richiesta del dipendente, ad una presunzione di risposta negativa.

Il Collegio ritiene di avere ogni diritto e potestà — in caso di accoglimento del ricorso — non solo di annullare, in tutto o in parte, il provvedimento impugnato, ma anche di decidere « sui diritti soggettivi dedotti in giudizio » (art. I1 5. lett. h). Ciò rifacendosi anche alla chiara disposizione del can. 57 § 3, secondo il quale « La presunta risposta negativa non esime la competente autorità dall’obbligo di dare il decreto, e anzi di riparare il danno eventualmente causato, a norma del can. 128 ».
[Dep. 18. 3. 1991]
* In termini dec. n. 15/91 e, sostanzialmente conforme, dec. n. 9/91

Decisione n. 10/91 - Afeltra Pres. - Corbellini Est.

Contratto di lavoro « straordinario » - Art. 4 Regolamento Generale della Curia Romana del 1968 - Norme del 29.7.1971 - Applicabilità - R.D.L. italiano n. 1825 del 13.11.1924 - Inapplicabilità.

Per il contratto di lavoro « straordinario » è senz'altro da escludere il ricorso al R.D.L. italiano 13.11.1924 n. 1825, in quanto si tratta di materia espressamente disciplinata dal Regolamento Generale della Curia Romana del 22-2-1968 e dalle Norme del 29-7-1971, relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale straordinario assunto in base all'art. 4 del Regolamento Generale della Curia Romana, assunto cioè tramite contratto di lavoro « straordinario ».
[Dep. 8.7.1991]

Decisione n. 13/91 - Afeltra Pres - Persiani Est.

Equa retribuzione del servizio prestato - Provvedimento del Cardinale Segretario di Stato del 2 aprile 1985 - Rilevanza dell'art. 36 del Regolamento Generale della Curia Romana del 1968 - Condizioni - Svolgimento di fatto di mansioni superiori non formalmente assegnate, in situazioni contingenti e limitate nel tempo.

Irrilevanza dell'art. 36 del Regolamento Generale della Curia Romana del 1968 - Condizioni - Formale assegnazione di mansioni superiori - Affidamento non provvisorio.

Alla luce dei principi desumibili dal provvedimento del Cardinale Segretario di Stato del 2 aprile 1985 di riordino e di uniforme armonizzazione del sistema retributivo, inspirato al desiderio di tener conto « nella migliore misura possibile delle oggettive esigenze di un'equa retribuzione del servizio prestato », il principio di solidarietà, sotteso alla disposizione dell'art. 36 del Regolamento Generale della Curia Romana del 1968, può rilevare nel caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori, in presenza di situazioni contingenti (quali l'assenza o l'impedimento dei colleghi) e per esigenze di servizio quando queste siano limitate nel tempo.

Questa disposizione non può, invece, trovare applicazione quando le mansioni superiori siano state formalmente assegnate ed effettivamente svolte per un lasso di tempo che, per la sua durata, induce a presumere che, in realtà, non si volle un affidamento provvisorio. In tali casi, infatti, si deve presumere che la volontà dell'Amministrazione fosse soltanto quella di escludere un affidamento definitivo delle mansioni superiori alla quale ha fatto riscontro un incarico non temporaneo né provvisorio, idoneo, di per sé, a realizzare la soddisfazione di esigenze obiettive.
[Dep. 9.7.1991]

Decisione n. 14/91 - Afeltra Pres. - Persiani Est.

Servizio fuori ruolo - Disciplina applicabile.

La disciplina applicabile al servizio fuori ruolo, per l'epoca in cui esso fu svolto (1943-1947), è quella dettata dalle disposizioni del Cardinale Segretario di Stato di cui al provvedimento del 18 giugno 1977 (n. 305.981), peraltro sostanzialmente confermate con quelle successive del 23 aprile 1981 (60816/A).*
[Dep. 9.7.1991]
* Decisione di specie.

Decisione n. 17/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Lavoro subordinato - Configurabilità - Insussistenza.

Dalla documentazione proposta si evince la insussistenza di una obbligazione del Ricorrente a prestare una attività lavorativa ad esecuzione continuata, qualificata dalla soggezione al potere direttivo, nell’integrale composizione di tutto o parte dei suoi elementi, nonché al potere modificativo dell’Amministrazione. La fattispecie astratta del lavoro subordinato va individuata non soltanto in base ad un'analisi dei connotati qualificanti la c. d. prestazione principale, ma di entrambe le prestazioni delle parti in concorso tra di loro, in ragione della constatazione che nel contratto di lavoro subordinato nessuna delle due prestazioni si pone come amorfa rispetto alla caratterizzazione della fattispecie.
[Dep. 16.7.1991]

Decisione n 18/91 - Afeltra Pres. - Sandulli Est.

Procedimento attribuzione assegni familiari - Accertamento ulteriore - Insindacabilità.

Nella fase di adeguamento amministrativo del procedimento di attribuzione degli assegni familiari, non è sindacabile l'introduzione di ulteriori elementi di accertamento della condizione di carico familiare, volti a verificare che l’aspirante, titolare del diritto, provvede al mantenimento del familiare senza il determinante concorso di altri congiunti e, nel caso specifico, dell’altro coniuge; né è sindacabile che, il relativo potere, si concreti nella richiesta della documentazione fiscale relativa all'altro coniuge.
[Dep. 17 8.1991]

Decisione 20/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Rinuncia - Irrilevanza - Mancata accettazione.

Se non vi è stata accettazione della rinuncia, essa diviene irrilevante ai fini della causa e la procedura continua.
[Dep. 17.8.1991]

Decisione n. 21/91 - Afeltra Pres. ed Est.

Ristrutturazione generale retribuzioni - Innovazioni - Aspettative - Non equiparabilità a diritti.

Quando si procede ad una ristrutturazione generale delle retribuzioni, adottando criteri e tecniche innovative, possono essere lese le aspettative dei dipendenti ma tali aspettative non possono essere equiparate a diritti.
[Dep. 30.9.91 ]

Decisione n. 23/91 - Afeltra Pres. - Sandulli Est.

Istanza tardiva - Inammissibilità ricorso.

La tardività della presentazione dell'istanza rispetto al termine di 20 giorni di cui all’art. 11 punto 4 dello Statuto dell'ULSA, considerata la rigorosità di tutte le norme procedurali e quindi anche di quelle che regolano la introduzione del ricorso, costituisce motivo di inammissibilità.
[Dep. 8.10.1991]

Decisione n. 24/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Valorizzazione del tentativo di conciliazione - Assenza del ricorrente - Reiterata convocazione della parte.

Ripetuta regolare convocazione della parte - Mancata presentazione - Continuazione della procedura.

Il Collegio valorizza il momento conciliativo [art. 11 n. 5 lettera d)] al di fuori ed antecedentemente a qualsiasi attività decisionale, ivi compresa quella relativa alle eventuali eccezioni preliminari pur se attinenti alla giurisdizione.

Il mancato tentativo di conciliazione, per la mancata presentazione di una parte reiteratamente invitata a comparire, non può paralizzare la procedura in quanto proprio la mancata presentazione della parte (espressamente invitata per esperire il tentativo di conciliazione) appare indizio certo della volontà di non conciliare o comunque di non partecipare al tentativo stesso.
[Dep. 19.10.1991]

Decisione n 25/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Mezzi di prova - Mancata indicazione - Documenti - Mancata allegazione - Prova testimoniale - Mancata articolazione - Inammissibilità insanabile del ricorso.

Poteri istruttori del Collegio - Attivabilità - Inizio prova legittima.

La mancata indicazione dei mezzi di prova, la mancata allegazione di documenti, la mancata articolazione della prova testimoniale e dei nomi dei testimoni sono tutte circostanze idonee a determinare l’inammissibilità del ricorso. Né tali carenze del ricorso introduttivo possono essere sanate ex post nell'istanza al Direttore Generale ex art. 11 n. 4 dello Statuto dell'ULSA.

È chiaro che in senso contrario non può valere il richiamarsi agli ampi poteri istruttori del Collegio perché, per un verso, il Collegio non può sostituirsi alle parti, per l'altro, i poteri istruttori possono essere attivati a fronte almeno di un inizio di prova legittimamente offerto, non certo a fronte di semplici affermazioni scritte o verbali.
[Dep. 19.10.1991]

 

Decisione n. 26/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Azione - Ammissibilità previa domanda adverso provvedimento amministrativo.

Esperibilità dell'attuazione forzosa della prestazione lavorativa - Suo ambito.

Esborso delle retribuzioni - Mancata prestazione lavorativa - Perdita economica causata all'Amministrazione - Danni da inadempimento - Connessione rapporto di lavoro - Ricorso regolarmente presentato - Competenza del Collegio.

Il giudizio può essere iniziato solo quando il soggetto ritenga leso un suo diritto da un provvedimento amministrativo contro il quale è atto prodromico necessario una domanda da parte dell’interessato. Ne consegue che è irrilevante il silenzio dell'Amministrazione determinato dalla omissione di detta domanda.

L'esperibilità dell'attuazione forzosa della prestazione lavorativa incontra un limite invalicabile nella tutela della libertà del datore di lavoro che non può essere costretto ad un facere.

L'esborso per lungo periodo delle retribuzioni senza ricezione della prestazione deciso dal preposto del datore di lavoro in luogo della riassunzione, ben potrebbe costituire, ove non giustificato, motivo di azione di responsabilità verso il preposto stesso per la perdita economica causata all'Amministrazione.

Il Collegio è competente a decidere su un provvedimento relativo ad una istanza per danni da inadempimento da obbligazione connessa al rapporto di lavoro qualora l'istanza specifichi le ragioni in fatto ed in diritto poste alla base della medesima articolazione tempestiva e corretta dei mezzi di prova.
[Dep. 12.11.1991]

Decisione n 30/91 - Afeltra Pres. - Sandulli Est.

Servizio militare - Aspettativa - Mancanza di previsione legislativa - Peculiarità dell'Ordinamento Vaticano.

Nessuna disposizione, né del Regolamento della Tipografia Vaticana del 1912 né del Regolamento della Curia del 1951, contempla una aspettativa a salvaguardia del rapporto di lavoro a causa del servizio militare. Nè può dirsi che si ponga come principio generale quello per cui debba salvaguardarsi il rapporto di lavoro per tale causa di impedimento della prestazione; invero, l'Ordinamento Vaticano è estraneo del tutto, ed in particolare sotto questo specifico profilo, a qualsiasi altro ordinamento statale. Solo sullo Stato di appartenenza possono gravare gli effetti e le conseguenze, eventualmente negative, derivanti dall’adempimento di un dovere pubblico del lavoratore verso il proprio Stato. È conferma di questa impostazione la circostanza che la norma eccezionale di sospensione e conservazione del rapporto per servizio militare di leva, già vigente per il personale del Governatorato, sia ora stata soppressa anche per detto personale, tant'è che nel successivo Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano del 1° luglio 1969 (Decreto n. LII), il congedo illimitato è indicato fra i requisiti dell’assunzione.
[Dep 16.12 1991]

Decisione n. 31/91 - Afeltra Pres. - Sandulli Est.

Revoca - Atto ed effetti - Intangibilità - Carenza di giurisdizione.

A dichiarare la giurisdizione di questo Collegio in ordine ad un preteso erroneo inquadramento avvenuto nel 1985 non può valere la circostanza che, in ipotesi, gli effetti dell'atto del quale si chiede la revoca si proiettino ancora ad oggi: vale infatti la considerazione che la carenza di giurisdizione comporta la intangibilità dell’atto e di tutti gli effetti conseguenti, anche se ancora in via di verificazione.
[Dep 16.12.1991]

Decisione n. 32/91 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Liquidazione - Prestazione previdenziale.

Obbligazioni contributive - Carattere di strumentalità e non di corrispettività.

Nell'ordinamento giuridico della Santa Sede la liquidazione non è una retribuzione indiretta e/o differita, bensì una prestazione previdenziale.

Le obbligazioni contributive non hanno alcun nesso di corrispettività rispetto alle prestazioni previdenziali che vengono erogate ai dipendenti; il solo nesso che lega le obbligazioni contributive e le prestazioni previdenziali è un nesso di strumentalità in quanto le prime concorrono, insieme con il primario intervento della Sede Apostolica, a reperire i mezzi necessari al finanziamento delle seconde.
[Dep. 16.12.91]

Decisione n. 1/92 - Afeltra Pres. ed Est.

Tentativo di conciliazione - Mancata reiterata presentazione di una parte - Indizio non conciliazione.

Il mancato tentativo di conciliazione, per la mancata presentazione di una parte reiteratamente invitata a comparire, non può paralizzare la trattazione del ricorso in quanto proprio la mancata presentazione della parte (cui sia stato ripetuto l’invito per esperire il predetto tentativo) appare indizio certo della volontà di non conciliare o comunque di non partecipare al tentativo stesso.*
[Dep. 20.2.1992]
* In senso conforme, dec. n. 24/91.

Decisione n. 2/92 - Afeltra Pres. ed Est.

Individuazione del petitum e della causa petendi - Ammissibilità del ricorso.

L'inammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 10 n. 4 dello Statuto ULSA deve dichiararsi quando si possa riscontrare che, per la mancata indicazione dell’oggetto della domanda o per la mancata esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non sia possibile, attraverso l’esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio da parte del Collegio, individuare il petitum e la causa petendi.
[Dep. 20.2.1992]

Decisione n. 3/92 - Afeltra Pres. - Martin Est.

Assenza malattia - Dovere del dipendente di informativa loci.

Il dovere del dipendente è di assicurarsi che l'Ufficio del Personale sia in possesso di documentazione precisa che lo renda in grado di identificare autonomamente, e senza dover interpellare terzi, il posto in cui si trova esso dipendente assente per motivi di malattia.
[Dep. 28.2.1992]

Decisione n. 4/92 - Afeltra Pres. - Persiani Est.

Prosecuzione rapporto di lavoro fino a 40 anni di contribuzione e mancato godimento pensione INPS - Ambito della legislazione applicabile.

A norma del vigente art. 87 del Regolamento Generale delle Tipografie Vaticane del 1975, modificato con nota della Segreteria di Stato del 26 marzo 1982 prot. n. 86904/A, i dipendenti delle predette Tipografie iscritti all’INPS hanno titolo per chiedere il prolungamento del rapporto di lavoro oltre il 60° anno di età, solo ove non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione e non godano già di una pensione INPS. La portata di tale disciplina non può ritenersi essere stata modificata dalla legge italiana n. 407 del 1990; ed infatti questa legge, con la disposizione contenuta nel suo art. 6, non disciplina il regime previdenziale che, a sua volta, costituisce oggetto esclusivo della Convenzione del 6 giugno 1956 stipulata dal Governatorato e dall'INPS, ma disciplina i rapporti di lavoro, nella misura in cui pone un limite al potere di recesso del datore di lavoro nei confronti del dipendente che abbia esercitato la relativa facoltà di opzione. Come tale, e per questi aspetti, la disposizione della legge italiana non è idonea ad incidere sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle varie Amministrazioni della Santa Sede, ancorché questi, per effetto del vigente regime convenzionale, siano iscritti all’INPS .
[Dep. 3.3.1992]

Decisione n. 7/92 - Afeltra Pres. ed Est.

Richiesta interpretazione normativa - Rilevanza silenzio.

Il silenzio posto in essere dall’Amministrazione, in seguito alla richiesta del dipendente (o pensionato) di interpretazione positiva o negativa della normativa invocata, ha pieno valore sostitutivo dell’atto deliberativo per cui il dipendente (o pensionato) è senz'altro legittimato a ricorrere.
[Dep. 29.5.1992]

Decisione n. 8/92 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Potere di proposta in materia disciplinare - Non delegabilità.

Il potere di proposta del Direttore in materia disciplinare è potere non delegabile in assoluto e, comunque, certo non delegabile ad una delle due parti di un episodio che è oggetto del provvedimento disciplinare stesso.
[Dep. 30.6.1992]

Decisione n. 9/92 - Afeltra Pres ed Est.

Errore di fatto - Configurabilità.

Esonero dall'impiego - Scarso rendimento - Contestazione generica – Non ammissibilità.

L'errore di fatto, deducibile ai fini della revocazione della sentenza ex art. 414 n. 5 c.p.c.v., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che, dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato. Pertanto non è configurabile l'errore revocatorio per i vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico—giuridico, come pure nel caso in cui essi attengano all'interpretazione della domanda, conosciuta compiutamente in ogni suo elemento. Pertanto l'errore di fatto:

a) non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze acquisite agli atti poiché in tali ipotesi si è in presenza di un errore di giudizio; b) non può fondarsi nell’apprezzamento in senso difforme a quello preteso da una delle parti di uno o più punti della causa formante oggetto di contestazione; c) non può riscontrarsi in quello derivante dalla valutazione delle predette risultanze che, risolvendosi in un error in iudicando, esorbita in ogni caso dall’ambito dell’impugnazione revocatoria.

La formula, volutamente generica, della disposizione di cui all’art. 89 del Regolamento Generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano del 1969 (relativo all’esonero dall’impiego) non autorizza ad una contestazione altrettanto generica, perché il Legislatore si è preoccupato attraverso la suddetta formula di abbracciare ogni ipotesi possibile di scarso rendimento o di mancanza di capacità professionale. Ond'è che la chiave di volta della disposizione è racchiusa nell'avverbio «quando» che nel suo più comune significato di « ogni qual volta » impone all’interprete di verificare se ed in quale occasione il dipendente abbia dimostrato di essere inadatto alle funzioni assegnategli o non abbia offerto un rendimento accettabile.
[Dep. 6.7.1992]

Decisione n. 10/92 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Compito Collegio di conciliazione e arbitrato - Potere interpretativo delle leggi e non creativo.

Il Collegio di conciliazione e arbitrato non può sconfinare dal compito esclusivamente interpretativo delle leggi, che gli è proprio, a quello creativo delle stesse, che è riservato al Legislatore.
[Dep. 20.7. 1992]

Decisione n. 12/92 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Risposta Amministrazione a richiesta benevolentiae - Provvedimento impugnabile ai sensi dello Statuto ULSA - Non configurabilità.

Non è possibile qualificare come «provvedimento» la risposta inviata dall'Amministrazione a seguito di una istanza di chi, cosciente di non aver situazioni giuridiche attive da poter vantare o attivare, si affida alla benevolenza di chi presiede la stessa Amministrazione sperando in un accoglimento delle sue richieste. La cortese risposta negativa non può pertanto configurarsi in sé come un provvedimento e, comunque, in ogni caso (ove se ne volesse forzare la stessa nozione) certo non come un provvedimento impugnabile ai sensi dello Statuto ULSA.
[Dep. 20.10.1992]

Decisione n. 13/92 - Afeltra Pres. ed Est.

Azione revocatoria e restitutio in integrum - Diversità campo di azione - Scopo comune di evitare ingiustizia.

Azione revocatoria - Electa una via non datur recursus ad alteram.

L'azione revocatoria e la restitutio in integrum sono azioni omologhe con un ben determinato campo di riferimento perché predisposta l'una (can. 1645 C.I.C) quale ultima spiaggia per la tutela dei diritti sostantivi (qualche commentatore canonista parla di « infrazione di leggi materiali ») e l’altra (art. 414 c.p.c.v.) quale ultimo specifico rimedio processuale. Scopo comune di entrambe è quello di evitare l’ingiustizia di una decisione, ma diverge il campo di azione considerato dal Legislatore e che viene a supportare la tutela apportata dalle due predette azioni. Se l'ingiustizia della decisione trovi la sua base nel fatto che il giudice non abbia esplorato l’intero spettro delle norme (le già cennate « leggi materiali ») che potevano riguardare la fattispecie, si verserà nell’ipotesi di cui al can. 1645 n. 4 C.I.C.; se, al contrario, la predetta ingiustizia è conseguente ad una palese carenza di attività del giudice nell’esame e nell'interpretazione degli atti e documenti di causa, allora trova applicazione l’art. 414 n. 5 c.p.c.v.

Lo scopo (eliminare la pretesa « ingiustizia ») perseguito dai due istituti è identico però esso va raggiunto, ove ne ricorrano tutti gli elementi prefigurati dal Legislatore, per vie assolutamente diverse (violazione di leggi sostanziali l’una, e di leggi processuali l’altra) per cui la scelta di una delle due azioni preclude irreversibilmente quella della seconda.
[Dep. 21.12.1992]