Massime

Bollettino N. 3 (periodo 1° gennaio 1993 – 31 dicembre 1993) -Massime Collegio di conciliazione e arbitrato

Decisione n. 1/93 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Disciplina regolamentare - Inderogabilità - Efficacia sostitutiva automatica - Non sussistono.

Disciplina regolamentare - Derogabilità - Possibilità di disposizioni particolari per determinati servizi.

Attività lavorativa - Mansioni di attesa e custodia - Orari normali diversificati.

La disciplina regolamentare (art. 41 Reg. Gen. per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano) non contiene in sé caratteristiche di inderogabilità tali da determinare l'invalidità di un contratto speciale; né è dotata di efficacia sostitutiva automatica tale da provocare la sostituzione delle clausole difformi.

La disciplina regolamentare predetta è tanto più derogabile nella misura in cui al suo interno l'art. 41 contiene il principio della possibilità di disposizioni particolari per i dipendenti addetti a determinati servizi di speciale natura e per il personale ausiliario.

Per le mansioni di attesa e custodia in tutti gli ordinamenti, sia sul piano legislativo che contrattuale, sono stati identificati orari normali diversificati rispetto a quelli previsti per le attività lavorative c.d. normali, cioè quelle che richiedono una prestazione di facere in via continuativa.
[Dep. 30.06.1993]

Decisione n. 2/93 - Afeltra Pres. ed Est.

Eccezione difetto legittimazione passiva - Va sollevata dalla parte nella prima difesa - Esame d'ufficio.

Istanza all'APSA per richiesta di superiore livello - Nuovo Regolamento Generale Curia Romana - Validità istanza presentata in limine vigenza precedente Regolamento.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere sollevata nella comparsa di costituzione e non in udienza; ma trattandosi di eccezione relativa alla regolare costituzione del contraddittorio, la stessa va esaminata d'ufficio. a norma del § 2 dello stesso art. 234 c.p.c.v. e conseguentemente decisa.

Poiché il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 7.6.1992, tutte le istanze presentate fino al 6 giugno 1992 devono ritenersi validamente presentate all'APSA anche se una parte dei 90 giorni relativi al silenzio-rigetto si fosse compiuta nella piena vigenza della normativa regolamentare del 1992, e ciò per il principio, universalmente riconosciuto dell'ultrattività della norma precedentemente vigente.
[Dep. 13.07.1993]

Decisione n. 3/93 - Afeltra Pres. ed Est.

Congregazione Evangelizzazione dei Popoli - PP.00.MM. – Autonomia PP.00.MM. - Enti morali e pubblici.

Congregazione Evangelizzazione dei Popoli - Potere tutorio su PP.00.MM.

PP.00.MM. - Non rientrano tra gli Organismi previsti dallo Statuto ULSA - Difetto giurisdizione.

Pur rimanendo in stretta correlazione con la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, le PP.00.MM. conservano la loro piena autonomia e sono rette da propri Statuti. In ordine alla personalità giuridica delle Pontificie Opere Missionarie deve affermarsi che esse sono enti morali e pubblici del tutto autonomi nella loro sfera di attività e sottoposti al controllo di un organo centrale che è la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Perciò hanno tutte un proprio nome, un proprio fine specifico e un particolare Statuto. Tutti i documenti non contengono un atto formale di erezione delle PP.00.MM. a persone giuridiche canoniche e non vi è in essi alcuna prova di un rapporto organico delle predette Opere con la Santa Sede analogo a quello proprio dei Dicasteri della Curia Romana.

Le predette PP.OO.MM. non sono parte del Dicastero per l'Evangelizzazione dei Popoli, ma solo «strumenti » e, pertanto, il Dicastero non le gestisce direttamente ma esercita su di esse esclusivamente il potere tutorio avendo le stesse una propria autonomia istituzionale che deriva dalle loro norme statutarie. In correlazione a detta autonomia i dipendenti delle PP.00.MM. non hanno un rapporto di lavoro equiparabile a quello di coloro che lavorano alle dipendenze degli enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Santa Sede.

Alla luce della analitica prescrizione normativa di cui all'art. 2 dello Statuto dell'ULSA deve concludersi che questo Collegio difetta nel modo più assoluto di giurisdizione nelle controversie come la presente in cui il lavoro viene prestato in favore di Organismi (nella specie le PP.00.MM.) aventi piena autonomia rispetto ai Dicasteri della Curia Romana ed allo Stato della Città del Vaticano e che non sono gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica; organismi che, pertanto, non rientrano tra quelli specificatamente indicati nella norma sopra richiamata.
[Dep. 19.07.1993]

Decisione n. 4/93 - Afeltra Pres. ed Est.

Termine per presentazione istanza di trasmissione atti al Collegio di conciliazione e arbitrato - Decadenza.

Giurisdizione Collegio di conciliazione e arbitrato - Giurisdizione diretta e sussidiaria.

Eccezione difetto giurisdizione - Onus probandi - A chi spetta.

Collegio Urbano VIII - Fa parte della Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Collegio Urbano VIII - Non ha autonomia amministrativa.

Il termine di cui all'art. 11 n. 4 dello Statuto dell' ULSA è, senza ombra di dubbio, di decadenza.

La norma di cui all'art. 2 dello Statuto dell'ULSA ha chiaramente una duplice area di applicazione: una diretta, che non abbisogna di indagini circa la gestione amministrativa e che riguarda il lavoro prestato alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano e della Radio Vaticana; ed una sussidiaria relativa agli Organismi od Enti, presenti e futuri, non rientranti nella prima area, e per i quali la giurisdizione può essere affermata solo se si dimostra che gli stessi sono gestiti amministrativamente « in modo diretto » dalla Sede Apostolica.

Ove il convenuto che ha proposto l'eccezione di difetto di giurisdizione non assolva all'onere a lui incombente (cfr. sia l'art. 81 C.P.C. V. e sia il canone 1526 del C.l.C. che detta che « onus probandi incumbit ei qui asserit ») di dimostrare la fondatezza di quanto da lui asserito, l'eccezione medesima deve essere rigettata.

Il Collegio Urbano VIII ha sempre, nel corso dei secoli, ed anche al presente, fatto parte della Sacra Congregazione De Propaganda Fide, ora Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

A conferma di quanto sin qui detto va riferito che nel Chirografo del 17 aprile 1973 S.S. Paolo VI non fa alcun richiamo specifico al Collegio Urbano proprio perchè, evidentemente, è a pieno titolo rappresentato in tutto e per tutto dalla Congregazione stessa.

Il Collegio Urbano non ha mai avuto alcuna autonomia amministrativa, quantomeno nell'ultimo mezzo secolo, perché alla sua gestione ha sempre provveduto, a quanto risulta, la Congregazione né quest’ultima si è preoccupata di fornire la prova del contrario.
[Dep. 19.07.1993]

Decisione n. 6/93 - Afeltra. Pres. - Persiani Est.

Radio Vaticana - Autonomia amministrativa - Incompetenza del Segretario Generale del Governatorato ad emettere provvedimenti relativi alla Radio.

Indennizzo infortunio o malattia professionale - Diritto protetto – Criteri determinazione dell'indennizzo.

Infortunio - Rischio generico e rischio specifico.

In conseguenza della autonomia amministrativa riconosciuta alla Radio Vaticana dal gennaio 1986, con conseguente « scorporazione dal Governatorato», la determinazione del Segretario Generale del detto Governatorato non può essere considerata come un provvedimento, essendo stata assunta da un soggetto che, in quel momento, non aveva competenza a decidere. Né può essere considerata provvedimento la nota del Direttore della Radio Vaticana perché il suo tenore, che è di trasmissione di quella del Governatorato, non consente di considerarla come espressione di quell'autonoma volontà che è elemento costitutivo del provvedimento.

La deliberazione della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 21 giugno 1977 che prevede un « indennizzo proporzionato all’entità della menomazione, totale o parziale, subita dal dipendente a seguito di infortunio o malattia professionale » e stabilisce che tale indennizzo deve essere determinato in « misura analoga a quella stabilita per i pubblici dipendenti in Italia» contiene due distinti precetti: l'uno relativo al diritto protetto e l'altro attinente ai criteri di determinazione dell'indennizzo. Il primo attiene all'individuazione dell'evento che costituisce la fattispecie dal verificarsi della quale deriva il diritto del dipendente all'indennizzo ed è designato con l'espressione « infortunio o malattia professionale ». Con il secondo sono individuati i criteri di determinazione in concreto dell' indennizzo facendo rinvio a quelli stabiliti per i pubblici dipendenti in Italia.

Il rischio generico al quale sono esposti tutti coloro che percorrono pubbliche vie non può giustificare la specifica tutela prevista per l'infortunio professionale, in quanto quella tutela attiene tradizionalmente al rischio specifico qual'è quello al quale il lavoratore è esposto dallo svolgimento di un'attività lavorativa.
[Dep. 14.10.1993]

Decisione n. 7/93 - Afeltra Pres. ed Est.

Equa retribuzione - Deve essere proporzionata al tipo di lavoro effettivamente svolto.

Esercizio mansioni superiori - Non comporta assegnazione della corrispondente qualifica.

Esercizio mansioni superiori nel biennio previsto dalle «Disposizioni comuni» - È espressione della collaborazione del dipendente.

Affidamento mansioni superiori oltre il biennio- Diritto del dipendente alla retribuzione corrispondente.

Affidamento mansioni superiori oltre il biennio—Presunzione idoneità del dipendente a svolgere dette mansioni.

A seguito della disposizione normativa contenuta nella nota della Segreteria di Stato del 2 aprile 1985 n. 143.255/A e delle conseguenti note del 18 giugno 1985 n. 143.286/A e del 14 dicembre 1985 n. 163.127/A che contiene le « Disposizioni comuni per l'inquadramento del personale dipendente dalle varie Amministrazioni della Santa Sede » trova precisa applicazione il principio generale dell’equa retribuzione del servizio prestato secondo il quale la retribuzione deve essere proporzionata al tipo di lavoro svolto.

L'effettivo esercizio delle mansioni superiori, proprio per effetto della disposizione di cui all’art. 28 del Regolamento, non può dar luogo, secondo il diritto vigente, alla assegnazione della qualifica, intesa anche come definitiva acquisizione del corrispondente livello retributivo.

Lo svolgimento delle mansioni superiori durante il periodo di due anni cui accenna l’art.3 delle « Disposizioni comuni » può essere considerato espressione della necessaria collaborazione del dipendente per sopperire a quelle che sogliono essere indicate come esigenze di servizio.

II periodo di tempo durante il quale le esigenze di servizio legittimano il ricorso alla fedeltà collaborativa del dipendente può essere considerato, in assenza di altra norma, il periodo massimo di due anni consentito dall'Amministrazione, per effetto delle già più volte ricordate disposizioni del Cardinale Segretario di Stato. Il superamento del biennio pone in essere una continuità di adibizione che, per essere l'esatto contrario della temporaneità, rende da quel momento illegittimo, da parte dell'Amministrazione, l’affidamento delle mansioni superiori senza contropartite. Il prolungamento oltre il biennio produce un arricchimento ingiustificato del datore di lavoro e, perciò, determina l’obbligo di integrare la retribuzione del dipendente nella misura corrispondente alla qualità del lavoro effettivamente prestato.

Il superamento del biennio fa necessariamente presumere che l'Amministrazione abbia ponderatamente valutato l’idoneità del dipendente a svolgere adeguatamente le mansioni superiori, onde il suo diritto alla relativa retribuzione. *
[Dep. 12 1 1 .1993]
* Vd. anche dec. n. 9/93

Decisione n. 8/93 - Areltra Pres. - Persiani Est.

Istanza trasmissione atti al Collegio di conciliazione e arbitrato - Non deve avere un contenuto particolare.

Istanza trasmissione atti al Collegio di conciliazione e arbitrato—È sufficiente risulti la volontà del dipendente di adire il Collegio.

Né l'art. 11 n. 4 dello Statuto né l’art. 10 delle Norme di Attuazione richiedono che l'istanza di trasmissione degli atti al Collegio debba avere un contenuto particolare come, invece, l'art. 10, n. 3 e l’art. 1 delle Norme di Attuazione richiedono abbia il ricorso al Direttore Generale.

Per investire il Collegio della controversia, e cioè per passare dalla fase esclusivamente conciliativa a quella anche giurisdizionale, è necessario soltanto un atto dal quale risulti inequivocabilmente che tale è la volontà del dipendente.
[Dep. 25.11.1993]

Decisione n. 9/93 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Disposizioni Cardinale Segretario di Stato - Poteri dell'Amministrazione nella gestione del personale - Obbligo di applicazione delle disposizioni.

Disposizioni del Cardinale Segretario di Stato - Non possono essere derogate.

Assenza di normativa interna dell'Amministrazione in ordine all'applicazione del sistema dei livelli - Norme regolamentari e disposizioni della Segreteria di Stato - Poteri interpretativi del Collegio.

Mansioni superiori - Art. 28 (Reg. Gen. per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano) attiene alla attribuzione della qualifica mentre le «Disposizioni» regolano la giusta retribuzione.

Mansioni superiori - Art. 3 « Disposizioni comuni » - Periodo massimo di prestazione senza diritto a retribuzione.

I documenti esecutivi e le disposizioni del Cardinale Segretario di Stato non tolgono all'Amministrazione i poteri che gli sono propri nella gestione del suo personale. Ma neanche l'Amministrazione può ritenersi dispensata dal dare applicazione giuridica, secondo le forme appropriate, delle « disposizioni normative » risultanti dai documenti esecutivi del Cardinale Segretario di Stato.

La mancanza di una applicazione, con normativa interna dell'Amministrazione, dei documenti esecutivi del Cardinale Segretario di Stato non può essere giustificata ritenendo le Superiori norme non applicabili, o subordinate alle norme contenute nei Regolamenti precedenti.

In assenza di una normativa interna della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano circa l’applicazione del sistema dei livelli è compito di questo Collegio interpretare la normativa nel suo complesso per delineare un quadro sistematico idoneo a raccordare le superiori norme emanate dalla Segreteria di Stato con le vigenti normative regolamentari.

Mentre l'art. 28 disciplina l'ipotesi di attribuzione formale della qualifica, la regola di cui alla disposizione normativa 2 aprile 1985 disciplina l'ipotesi del corrispettivo da attribuire per lo svolgimento delle mansioni superiori.

In assenza di una norma interna per la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ed in presenza di un principio generale secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata al tipo di lavoro svolto, è ragionevole utilizzare il periodo temporale di cui allÂ’art. 3 «Disposizioni comuni » per identificare il periodo massimo di assegnazione a mansioni superiori senza l'erogazione della retribuzione corrispondente.
[Dep. 13.12.1993]

Decisione n. 10/93 - Afeltra Pres. - Pessi Est.

Statuto ULSA - Fonte di riferimento dell'attività del Collegio - Ricorso all'analogia - Insussistenza.

Collegio di conciliazione e arbitrato—Composizione.

Ordinanza 3.11.I992 della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano non è atto di valenza indefinita.

Provvedimento emanato dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano—Dovere di comunicazione da parte del Delegato Speciale.

Lo Statuto dell'ULSA, stante l'Altissima e Suprema Autorità da cui proviene, è la fonte dí riferimento propria dell'attività del Collegio, così che la dove lo stesso provvede con assoluta chiarezza non è dato neppure immaginare il ricorso a fonti diverse e ancor meno all'analogia.

Sul punto della composizione del Collegio, l'art. 11 n. 1 dello Statuto è chiarissimo: esiste una ed una sola composizione del Collegio, quella di tre Membri.

Sotto nessun profilo l'ordinanza 3.11.1992 della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano può essere definita « atto di valenza indefinita » trattandosi di Delibera assunta e resa pubblica dal Collegio che è preposto al governo della Città del Vaticano e che delibera su materie di sua esclusiva competenza.

Nel caso di provvedimento assunto dal Cardinale Presidente, in nome della Pontificia Commissione e su sua espressa autorizzazione conferita nella sessione plenaria della stessa, il Delegato Speciale non solo può, ma deve ai sensi dell’art. 96 del Regolamento comunicare ed eseguire il provvedimento.
[Dep. 13.12.1993]

Decisione n. 12/93 - Afeltra Pres. ed Est.

Ricorso al Direttore Generale ed istanza trasmissione atti al Collegio - Sostanziale diversità di forma e contenuto.

Istanza trasmissione atti al Collegio - Non deve avere particolare contenuto - Deve soltanto risultare la volontà del dipendente di investire il Collegio.

Provvedimento reiterato - Riesame.

Né l'art. 11, n. 4 dello Statuto né l'art. 10 delle Norme di Attuazione richiedono che l'istanza di trasmissione degli atti al Collegio debba avere un contenuto particolare come, invece, I'art. 10. n. 3 e 1'art. 1 delle Norme di Attuazione prescrivono abbia il ricorso al Direttore Generale.

Si deve, perciò, ritenere - e non è senza significato che il Legislatore abbia usato il termine « istanza » e non quello di « ricorso » - che, per investire il Collegio della controversia, e cioè per passare dalla fase esclusivamente conciliativa a quella anche giurisdizionale, sia necessario soltanto un atto dal quale risulti inequivocabilmente che tale è la volontà del dipendente.

Per « provvedimento reiterato » deve intendersi il provvedimento che, pur pervenendo alla stessa conclusione di quello assunto a suo tempo, sia applicativo di una diversa disciplina ovvero abbia riguardo ad una situazione di fatto che, nel frattempo, si è venuta modificando oppure quando vi sia stato un effettivo riesame della vicenda anche se la motivazione con la quale è stata rigettata l'istanza del dipendente conferma quella che sorreggeva 1'atto emanato a suo tempo.
[Dep. 22.12.1993]