N. DCXXVI - Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano.
4 dicembre 2023
FRANCESCO
Considerato che l’esercizio della funzione giudiziaria, in nome del Sommo Pontefice, da parte dei magistrati dello Stato presuppone e richiede un inquadramento complessivo rispettoso della competenza e della dignità professionale, anche sotto il profilo retributivo e del trattamento di quiescenza al fine di consentire a questi l’amministrazione della giustizia, in modo sereno, effettivo ed efficace. Di conseguenza delibero Motu Proprio, certa scienza e piena Sovrana autorità, quanto appresso stabilito che dovrà essere osservato in tutte le sue parti come Legge dello Stato, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione.
Articolo 1
(Inquadramento retributivo del Presidente del Tribunale e del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano)
1. Il Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e il Promotore di Giustizia sono inquadrati retributivamente nella categoria dirigenziale C1, quale prevista dal Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012.
2. Il Presidente aggiunto del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nominato ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano n. CCCLI, del 16 marzo 2020, è inquadrato retributivamente nella categoria dirigenziale C2, quale prevista dal Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012.
Articolo 2
(Inquadramento retributivo dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano)
I magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano sono inquadrati retributivamente nella categoria dirigenziale C3, quale prevista dal Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012.
Articolo 3
(Disposizioni comuni)
1. Il complessivo inquadramento retributivo di cui agli articoli precedenti è sempre e comunque comprensivo di tutte le seguenti componenti, come previste dal Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012:
a. stipendio base;
b. aggiunta speciale di indicizzazione;
c. indennità dirigenziale;
d. indennità di trasferta;
e. gettone di presenza per prestazioni nella domenica e in giorno festivo secondo il calendario vaticano.
2. L’indennità dirigenziale è calcolata, nei termini di cui al Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012, in percentuale sull’importo risultante dalla somma della retribuzione di base e dell’aggiunta speciale di indicizzazione e resta assoggettata alle ritenute previdenziali, assistenziali e di liquidazione stabilite dalle normative vigenti per il personale dipendente della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 4
(Regime di impiego)
In ragione delle modifiche già introdotte all’art. 6, comma 2 e all’art. 11, comma 1 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano n. CCCLI, del 16 marzo 2020 con il Motu Proprio del 12 aprile 2023, e tenuto conto della peculiare natura delle attività prestate dai magistrati ordinari, non può prevedersi più alcuna distinzione tra regime di impiego a tempo pieno e a tempo parziale.
Articolo 5
(Trattamento di quiescenza)
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano n. CCCLI, del 16 marzo 2020, che espressamente riconosce e garantisce ai magistrati ordinari cessati dal servizio il mantenimento di ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia prevista per i cittadini, ai magistrati ordinari è riconosciuto un trattamento di quiescenza, che consiste in un trattamento di fine servizio ed in un trattamento pensionistico.
Articolo 6
(Trattamento di fine servizio)
1. Il trattamento di fine servizio è sempre riconosciuto ai magistrati ordinari al momento della cessazione dall’ufficio di cui all’art. 10 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano n. CCCLI, del 16 marzo 2020.
2. Tale trattamento è calcolato e corrisposto, per ciascun profilo funzionale e nel rispetto della previsione di cui al precedente articolo 4, secondo la normativa vigente per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012.
Articolo 7
(Trattamento pensionistico)
1. Il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, per ragioni di equità, è computato in misura pari all’80% dell’ultima retribuzione loro corrisposta, comprensiva dell’indennità fissa per responsabilità dirigenziale.
2. La pensione viene liquidata al momento della cessazione dall’ufficio con almeno quindici anni di servizio ed è interamente reversibile.
3. La decorrenza del regime pensionistico deve computarsi a far data dalla prima nomina in qualità di magistrato ordinario, aggiunto o applicato e del servizio conseguentemente prestato. La copertura degli oneri relativi al periodo antecedente all’entrata in vigore della presente legge rimane a carico del Governatorato.
4. Il Governatorato, con oneri a proprio carico, garantisce – mediante la stipula, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di apposita polizza assicurativa – la copertura, ai fini della liquidazione della pensione nella misura di cui sopra, tra il periodo di servizio effettivamente prestato e la eventuale cessazione dall’ufficio prima del quindicesimo anno per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti di età di cui all’art. 10 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano n. CCCLI, del 16 marzo 2020.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. È espressamente abrogata ogni disposizione diversa e contraria alla presente legge circa la materia da essa disciplinata.
2. Le disposizioni anche di rango regolamentare vigenti dovranno essere adeguate alle norme di cui alla presente legge e devono comunque fin d’ora essere interpretate e applicate nel rigoroso rispetto ed in stretta conformità alla medesima.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
La presente legge entra immediatamente in vigore all’atto della pubblicazione.
Dispongo che l’originale della presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia depositata nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis e, quindi, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici postali del Governatorato, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Dal Vaticano, 4 dicembre 2023, XI del Nostro Pontificato.
Francesco