Statuto della Fondazione "Fratelli tutti"

 

Titolo I

Natura, fini e sede della Fondazione

Art. 1 - La Fondazione pontificia denominata “Fratelli tutti”, è costituita con atto chirografo del Sommo Pontefice Francesco dell’8 dicembre 2021 ed è dotata di personalità giuridica pubblica canonica e civile vaticana.

È iscritta nella lista di cui all’articolo 1§ 1 dello Statuto del Consiglio per l’Economia e nel registro delle persone giuridiche presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

È retta dal presente Statuto, dal diritto canonico e dalla legislazione vaticana.

La Fondazione ha durata perpetua.

 

Art. 2 - La Fondazione ha sede legale nella Città del Vaticano, presso gli uffici dell’ente Fondatore, la Fabbrica di San Pietro (d’ora in poi Fondatore).

Essa può svolgere la sua attività anche altrove, avvalendosi se necessario di organismi locali, costituiti secondo gli ordinamenti vigenti nei rispettivi Stati di appartenenza purché nell’atto di costituzione di tali organismi sia dichiarata la conformità e il rispetto degli scopi istituzionali e della totale aderenza ai principi del Magistero Pontificio.

La Fondazione può avvalersi anche del personale e della struttura organizzativa del Fondatore o di altri Enti della Santa Sede o del Governatorato, attraverso un comune accordo con i relativi Superiori.

 

Art. 3 - La Fondazione ha fini di solidarietà, di formazione, di diffusione dell’arte in particolare quella sacra; promuove la sinodalità, la cultura della fraternità e del dialogo.

A tal fine, la Fondazione:

I. promuove una formazione olistica, attenta al livello spirituale e a quello culturale, alla dimensione comunitaria e all’impegno di servizio nel mondo;

II. favorisce e promuove esperienze e percorsi spirituali, culturali e artistici affinché il turista possa vivere la dimensione del pellegrino nella Basilica di San Pietro e negli spazi messi a disposizione dalla Fabbrica di San Pietro;

III. organizza itinerari, cammini ed esperienze per favorire la fraternità e l’amicizia sociale tra Chiese, confessioni e religioni diverse e tra credenti e non credenti;

IV. promuove la cultura della pace nei vari ambiti della vita, dalla dimensione personale fino a quella sociale e politica;

V. favorisce “nuovi incontri” alimentati dal dialogo sociale, dal senso del perdono sociale, dalla purificazione della memoria, dalla promozione della giustizia riparativa come alternativa alla vendetta sociale;

VI. alimenta le iniziative volte a incentivare lo sviluppo dell’umanesimo fraterno, attraverso la promozione dei principi di libertà, uguaglianza e fraternità, condizioni per costruire un “amore universale” che riconosca e tuteli la dignità delle persone;

VII. incentiva progetti per la cura del creato, la tutela delle risorse ambientali, della solidarietà internazionale e della responsabilità sociale;

VIII. promuove l’alleanza sociale, l’imprenditoria responsabile, e generativa, il coinvolgimento e il protagonismo delle comunità, il pluralismo delle forme d’impresa, gli investimenti sociali, le forme di lavoro degno e in armonia con la vita; l’ecologia integrale, lo sviluppo partecipato e sostenibile, la transizione energetica, la salute e la ricerca scientifica e tecnologica, alla luce dei princìpi della Dottrina sociale della Chiesa;

IX. sostiene la comunicazione responsabile, la verità delle fonti, l’informazione pluralista, la credibilità e l’affidabilità di chi si impegna a costruire ponti;

X. si fa carico, nell’abbraccio simbolico del colonnato della Basilica di San Pietro, delle persone più deboli, del forestiero e dello straniero, del diverso e dell’emarginato; supera le frontiere culturali e sociali per rileggere le sofferenze del mondo e offrire soluzioni alla luce del Vangelo e del Magistero pontificio.

 

Art. 4 - La Fondazione, oltre agli scopi istituzionali previsti dall’art. 3, ha i seguenti scopi accessori:

a) promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative in linea con le finalità previste dallo Statuto;

b) collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati negli stessi settori in cui opera la Fondazione;

c) assistere coloro che intendono donare per sostenere i fini e gli scopi della Fondazione, operando per rimuovere gli ostacoli di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale.

 

Titolo II

Organi della Fondazione

 

Art. 5 - Gli organi di governo della Fondazione sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Sindaco unico;

d) il Segretario Generale.

 

Art. 6 - Gli organi di indirizzo della Fondazione sono:

a) il Consiglio Generale;

b) il Comitato di Sostenibilità.

 

Presidente

 

Art. 7 - Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente – escluso il primo nominato dal Fondatore con l’atto di costituzione della Fondazione – è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei suoi membri, previo nulla osta del Fondatore. Egli dura in carica cinque anni e può essere riconfermato, previo parere del Fondatore.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede il Consiglio Generale e il Comitato di Sostenibilità;

b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione con l’ausilio del Segretario Generale;

c) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, vigila sull’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) sceglie i membri che compongono il Comitato di Sostenibilità e valuta l’esclusione dei medesimi per gravi motivi;

e) in caso di necessità e di urgenza, sentito il Segretario Generale, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima riunione successiva.

Il Presidente può all’occorrenza conferire deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre egli trasmette copia del verbale delle riunioni all’ente Fondatore al fine di assicurare e promuovere la piena consonanza degli indirizzi della Fondazione con quelli del Fondatore.

 

Art. 8 - In mancanza o in caso di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.

 

Consiglio di Amministrazione

 

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione è composto fino a nove membri, Presidente incluso, tutti nominati dal Fondatore. Di essi, due sono scelti da una terna espressa dal Consiglio Generale e altri due sono scelti da una terna espressa dal Comitato di Sostenibilità.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il quinquennio della durata in carica scade all’approvazione del bilancio annuale dell’ultimo anno del quinquennio stesso.

Qualora un Consigliere venga a mancare nel corso del mandato per aver rassegnato le dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, tenuto conto dell’indicazione del soggetto originariamente designante.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso.

 

Art. 10 - Al Consiglio di Amministrazione spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare al Consiglio di Amministrazione compete:

a) di eleggere il Presidente;

b) di costituire, se lo ritiene opportuno, un Comitato esecutivo e di nominarne i membri di indirizzo scientifico;

c) di formare Comitati scientifici o tecnici, composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di attività scientifiche, divulgative, raccolta fondi, istruttorie, preliminari ed esecutive;

d) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato esecutivo qualora sia stato costituito;

e) di proporre con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente Statuto;

f) di redigere ed approvare, entro i termini indicati dalla Segreteria per l’Economia, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;

g) di stabilire le direttive generali di intervento e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

h) di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

i) di delegare al Presidente o al Segretario Generale, specifiche funzioni o il compimento di determinati atti o categorie di atti;

l) di approvare i regolamenti esecutivi laddove menzionati nel presente Statuto, di adottare specifici regolamenti – anche se non previsti dal presente Statuto –, di aggiornare tutti i regolamenti all’occorrenza;

m) di diffondere la cultura della donazione attraverso la comunicazione, offrendo anche la possibilità di costituire e gestire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie;

n) di autorizzare attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge;

o) di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, l’estinzione dell’ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi.

 

Art. 11 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri in carica. La funzione di segretario viene svolta ordinariamente dal Segretario Generale.

 

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all’anno, ivi incluse quelle per l’approvazione del bilancio consuntivo e dello stato di previsione della Fondazione.

Esso si riunisce in via straordinaria quando è convocato dal Presidente di propria iniziativa con il parere concorde di almeno altri quattro Consiglieri o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti. Il Presidente e i Consiglieri richiedenti devono indicare gli argomenti che intendono sottoporre alla discussione.

 

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato per lettera inviata via mail o per qualunque altro mezzo che ne provi la ricezione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. Occorre indicare luogo, giorno e ora della riunione stessa e gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di motivata urgenza il Consiglio potrà essere convocato con il preavviso di due giorni, previo invio dell’ordine del giorno dell’adunanza, anche per telegramma, via fax o per posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Adempiuti tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Nel caso in cui – per cause di forza maggiore – tutti i partecipanti alla riunione di Consiglio siano collegati per via telematica, e il Presidente e il Segretario Generale non si trovano nello stesso luogo, il Consiglio si considera tenuto presso la sede della Fondazione (Città del Vaticano).

 

Art. 14 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di tutte le riunioni è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono conservati in appositi libri sotto la custodia del Segretario Generale.

 

Sindaco Unico

 

Art. 15 - Il Sindaco unico è nominato dalla Segreteria per l’Economia e dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. Scade con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio del mandato. La scadenza ha effetto dal momento in cui il Sindaco è stato ricostituito.

Il Sindaco controlla la regolarità dell’amministrazione della Fondazione, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sulla tenuta della contabilità, sulla corrispondenza del bilancio, sui principi contabili comunemente accettati e rende il parere obbligatorio sul bilancio preventivo e consuntivo.

Il Sindaco partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, può esaminare in ogni momento i libri contabili e amministrativi, ha il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie sull’andamento delle attività della Fondazione o su affari determinati.

Il Sindaco ha il compito di redigere, con una cadenza annuale, sia un verbale in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio sia una relazione sulle verifiche eseguite e sull’andamento generale della Fondazione da indirizzare al Consiglio di Amministrazione e alla Segreteria per l’Economia.

È dovere del Sindaco, dopo averle accertate di riferire alla Segreteria per l’Economia le situazioni di irregolarità di gestione, le violazioni della legge o dello Statuto e il pericolo di un eventuale dissesto economico della Fondazione.

Salvo diverso accordo, l’incarico del Sindaco è gratuito, fermo il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato.

 

Segretario Generale

 

Art. 16 - Il Segretario Generale coadiuva il Presidente di cui attua le disposizioni, sovrintende agli uffici, provvede al loro buon andamento.

È il responsabile del personale che da lui dipende gerarchicamente, ne coordina l’attività e ne garantisce l’operatività con continuità.

Il Segretario Generale, eccetto il primo, designato dal Fondatore, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora con il Presidente:

a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali e al successivo controllo dei risultati;

b) all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito, e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;

c) alla cura della gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione.

Il Segretario Generale sovrintende e organizza il servizio di tesoreria, provvedendo, direttamente o per delega:

a) all’incasso, al pagamento e all’investimento delle disponibilità della Fondazione;

b) agli acquisti e alle altre spese operative;

c) alla tenuta delle seguenti scritture contabili: il libro giornale, il libro degli inventari, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale e del Comitato di Sostenibilità e, qualora costituito, del Comitato esecutivo, redige i relativi verbali e firma la corrispondenza ordinaria della Fondazione.

 

Titolo III

Patrimonio - Bilanci

 

Art. 17 - Il patrimonio iniziale della Fondazione, costituito al tempo della sua erezione, è stato interamente versato e ammonta a cinquanta mila euro.

Esso è incrementato da ogni provento che – con tale destinazione – perverrà alla Fondazione.

Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati ad accrescere il patrimonio al netto delle spese e delle erogazioni previste per la realizzazione degli scopi inclusi nell’art. 3.

La Fondazione non potrà erogare risorse finanziarie o altri beni appartenenti al patrimonio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini la Fondazione può disporre di ogni contributo ed erogazione da parte di persone fisiche o giuridiche destinati esclusivamente all’attuazione degli scopi e dei fini statutari e non espressamente destinati dai donanti all’incremento del patrimonio.

Le donazioni ricevute dalla Fondazione sono indirizzate esclusivamente all’attuazione degli scopi definiti all’art. 3 del presente Statuto.

 

Art. 18 - L’esercizio sociale va dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’approvazione del bilancio preventivo deve avvenire previo parere del Fondatore e quella del bilancio consuntivo previo parere del Sindaco, al quale il progetto viene trasmesso insieme alla relazione annuale sull’attività svolta.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, approvati dal Consiglio di Amministrazione, devono essere presentati alla Segreteria per l’Economia, nei termini stabiliti dalla medesima Segreteria, e sono di seguito sottoposti all’approvazione del Consiglio per l’Economia.

La Fondazione predispone e pubblica annualmente il Bilancio di Missione che integra i dati economici, patrimoniali e finanziari della Fondazione con valutazioni e indicatori che evidenziano l’utilità sociale della Fondazione stessa.

 

Titolo IV

Organi di indirizzo

 

Art. 19 - Gli organi di indirizzo della Fondazione sono: il Consiglio Generale e il Comitato di Sostenibilità.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, essi sono disciplinati con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 10 lett. l).

 

Art. 20 - Il Consiglio Generale è composto inizialmente dal Presidente del Governatorato o da un suo delegato, dai Prefetti, Presidenti dei dicasteri a cui afferiscono gli ambiti di attività della Fondazione: il Dicastero per la Comunicazione, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, il Pontificio Consiglio della Cultura, la Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

Il Consiglio Generale può essere allargato ad altri Superiori della Santa Sede, per deliberazione della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o per decisone del Fondatore.

L’Organo esprime le linee di indirizzo programmatico della Fondazione individuando criteri e fondamenti ispirativi a cui le opere della Fondazione si dovranno orientare.

Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano in caso di suo impedimento o assenza, almeno una volta all’anno.

Il Consiglio Generale esprime una terna di persone da sottoporre al Fondatore per la scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione, come da art. 9.

 

Art. 21 - Il Comitato di Sostenibilità è composto da benefattori, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità della Fondazione; collaborano al perseguimento delle stesse secondo le indicazioni dell’art. 3 e si impegnano finanziariamente a sostenere in modo significativo le attività della Fondazione.

Il Comitato di Sostenibilità esprime una terna di persone da sottoporre al Fondatore per la scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione, come da art. 9.

Il Comitato di Sostenibilità si impegna a sostenere e implementare gli scopi e i progetti da realizzare approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Sostenibilità è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano in caso di suo impedimento o assenza, almeno una volta l’anno.

 

Titolo V

Norme finali

 

Art. 22 - Le modifiche al presente statuto possono essere apportate su proposta della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Fondatore, sentita la Segreteria di Stato.

 

Art. 23 - L’estinzione della Fondazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 10 lett. o), è disposta solo con atto della Superiore Autorità.

In caso di estinzione per qualsiasi causa, i beni costituenti il patrimonio – conclusa la fase liquidatoria – sono devoluti alla Santa Sede.

 

Città del Vaticano, 8 dicembre 2021.