Chirografo del Santo Padre relativo alla creazione dell'Istituzione collegata con la Sede Apostolica Statuto Domus Vaticanae (5 maggio 2022)

Preambolo

Preso atto che, con Chirografo del 10 marzo 1891, Leone XIII, di v.m., istituì il Pontifìcium Hospitium Sanctae Marthae e che tale Ente venne successivamente soppresso con il Chirografo del 25 marzo 1996, da San Giovanni Paolo Il, il quale contestualmente eresse la Fondazione Domus Sanctae Marthae, i cui Statuti vennero in seguito modificati da Benedetto XVI, in data 4 ottobre 2008;

preso atto che, con disposizione del 20 aprile 1976, San Paolo VI, istituì la "Casa Internazionale del Clero", e che tale Ente venne successivamente soppresso con il Chirografo del 6 gennaio 1999, da San Giovanni Paolo II, il quale contestualmente istituì la Fondazione Domus Internationalis Paulus VI, i cui Statuti vennero in seguito modificati da Benedetto XVI, in data 31 marzo 2011;

preso atto che, con disposizione del 20 aprile 1976, San Paolo VI, istituì la ''Casa Romana del Clero", e che tale Ente venne poi soppresso con il Chirografo del 6 gennaio 1999, da San Giovanni Paolo II, il quale contestualmente istituì la Fondazione Domus Romana Sacerdotalis, i cui Statuti vennero in seguito modificati da Benedetto XVI, in data 31 marzo2011;

preso atto che, con disposizione del 28 aprile 2008, Benedetto XVI ha istituito la Fondazione Casa San Benedetto, approvandone contestualmente lo Statuto;

vista l'esigenza di rendere le citate Domus più rispondenti alle necessità dei mutati tempi, con Chirografo del 5 maggio 2022, il Romano Pontefice Francesco ha disposto che le preesistenti Fondazioni Domus Sanctae Marthae, Domus Internationalis Paulus VI, Domus Romana Sacerdotalis e della Casa San Benedetto, confluissero in un'unica Istituzione denominata Domus Vaticanae, approvandone contestualmente il presente Statuto.

 

CAPITOLO I

Natura giuridica, finalità e patrimonio

Art. 1

Natura giuridica

§ 1. Domus Vaticanae è un'Istituzione collegata con la Santa Sede.

§ 2. L' Istituzione è dotata di personalità giuridica canonica pubblica, con sede nello Stato della Città del Vaticano.

 

Art. 2

Finalità

§ 1. Domus Vaticanae ha come scopo prioritario l'accoglienza di ecclesiastici destinati al servizio della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di Enti e Istituzioni a essi collegati. Dà ospitalità ad altri ecclesiastici, consacrati e laici, al personale in quiescenza del ruolo diplomatico della Santa Sede nonché a pellegrini e turisti, alle condizioni determinate nel Regolamento attuativo.

§ 2. In caso di non-autosufficienza, un ospite rimane libero di risiedere nelle strutture dell'Istituzione, se la patologia che lo riguarda presenta caratteri di temporaneità. Le spese supplementari relative all'assistenza sono a suo carico.
Qualora la non-autosufficienza fosse permanente, il Vice Direttore, sentito il Direttore, appronta soluzioni idonee e dignitose per l'ospite, normalmente in una struttura appropriata, in accordo, in quest'ultima ipotesi, con l'Ordinario o il Superiore di riferimento e con i familiari.

 

 

CAPITOLO II

Organi istituzionali e relativo funzionamento

 

Art. 3

Organi istituzionali

Sono organi dell'Istituzione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) il Direttore delle Domus;

d) i Vice Direttori delle Domus.

 

Art. 4

Il Presidente

§ 1. Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio. Il mandato è rinnovabile.

§ 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituzione.

§ 3. È compito del Presidente:

a) convocare e presiedere il Consiglio;

b) tracciare le linee di azione ed indicare le politiche di gestione dell'Istituzione;

c) assicurare il rispetto dello Statuto e del Regolamento attuativo;

d) presentare alla Segreteria per l'Economia le proposte dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, in ordine all'esame di merito e alla successiva approvazione da parte del Consiglio per l'Economia;

e) designare un membro del Consiglio quale suo sostituto in caso di impedimento temporaneo allo svolgimento delle sue funzioni;

f) curare che ogni riunione del Consiglio sia verbalizzata, che il relativo verbale venga approvato alla seduta successiva e che lo stesso sia sollecitamente inviato alla Segreteria di Stato.

 

Art. 5

Il Consiglio

§ 1. Il Consiglio è composto da sei membri. Il mandato ha durata quinquennale salvo il caso di revoca o dimissioni, ed è rinnovabile una sola volta. La scadenza dell'incarico affidato ai Consiglieri avrà termine con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

§ 2. Oltre il Presidente dell'Istituzione e il Direttore delle Domus, fanno parte del Consiglio quattro membri nominati dal Cardinale Segretario di Stato: un membro proposto rispettivamente dalla Segreteria di Stato, dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, nonché un rappresentante dei Vice Direttori, che gli stessi eleggono tra di loro.

§ 3. In caso di cessazione dall'incarico di un membro del Consiglio si procede, con le stesse modalità di nomina, a sostituirlo per il periodo restante del mandato.

§ 4. Ai membri del Consiglio non è dovuto alcun emolumento per l'attività svolta in adempimento al loro mandato, salvo il rimborso di eventuali spese vive, purché adeguatamente giustificate.

§ 5. Compete al Consiglio:

a) deliberare i programmi e le strategie gestionali dell'Istituzione presentati dal Presidente;

b) esaminare e deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo;

c) deliberare la variazione della Tabella Organica da sottoporre all'approvazione della Segreteria di Stato;

d) deliberare l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato, nei limiti della Tabella organica e del bilancio preventivo, e la conferma del personale a tempo determinato, per periodi superiori a un anno;

e) deliberare in ordine al compimento degli atti di amministrazione straordinaria, così come individuati e secondo quanto stabilito dal Consiglio per l'Economia;

f) stabilire eventuali sgravi economici per i Vice Direttori, in compenso del servizio prestato;

g) proporre eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Segreteria dì Stato;

h) approvare il Regolamento attuativo dello Statuto, e deliberarne eventuali modifiche, previo nulla osta della Segreteria di Stato.

§ 6. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda più della metà dei Consiglieri.

§ 7. Le riunioni del Consiglio devono essere convocate con almeno otto giorni di anticipo, mediante comunicazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro, inviata all'indirizzo eletto dall'interessato, con qualunque mezzo in grado di fungere da prova.

§ 8. Il Consiglio, presente la maggioranza di quanti devono essere convocati, delibera a maggioranza dei presenti, salvo per gli atti di straordinaria amministrazione, per i quali, oltre al suddetto quorum costitutivo, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è dirimente. Non è ammesso il voto per delega o per posta.

§ 9. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, da inviare tempestivamente alla Segreteria di Stato.

 

Art. 6

Il Direttore

§ 1. Il Direttore delle Domus è nominato dal Sommo Pontefice. Il mandato ha durata quinquennale, salvo il caso di revoca o dimissioni, ed è rinnovabile. La scadenza dell'incarico avrà termine con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

§ 2. È compito del Direttore:

a) promuovere e disciplinare l'ospitalità in conformità al presente Statuto;

b) curare la gestione tecnica ed amministrativa, coordinando i servizi e dando attuazione alle delibere e alle indicazioni del Consiglio;

c) gestire il personale in conformità al Regolamento del Personale di Domus Vaticanae;

d) sottoporre al Consiglio eventuali proposte di modifica della Tabella Organica;

e) provvedere alle assunzioni a tempo determinato e proporre al Consiglio le assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5 § 5, lett. d);

f) assistere il Presidente, anche mediante apposite deleghe o procure, nell'esercizio di alcune sue specifiche funzioni;

g) collaborare con il Presidente nella preparazione delle riunioni del Consiglio;

h) curare l'animazione spirituale degli ospiti residenti e del personale.

§ 3. Il Direttore può richiedere la collaborazione di Istituti religiosi o Società di vita apostolica, regolata mediante convenzioni deliberate dal Consiglio, previo nulla osta della Segreteria di Stato.

 

Art. 7

I Vice Direttori

§ 1. Per ciascuna Domus, gli ecclesiastici che stabilmente vi risiedono, propongono una lista di candidati, approvata dal Direttore, tra i quali la Segreteria di Stato nomina il Vice Direttore. Il mandato ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

§ 2. In ciascuna Domus, il Vice Direttore coadiuva il Direttore nella gestione quotidiana di essa; si occupa della qualità dei processi operativi; sostituisce il Direttore in caso di sua assenza o impedimento; provvede alle necessità degli ospiti qualora dovessero ammalarsi, aiutandoli a cercare soluzioni per le dovute cure. In caso di non-autosufficienza permanente, sentito il Direttore, appronta soluzioni idonee e dignitose per l'ospite, normalmente in una struttura appropriata in accordo, in quest'ultima ipotesi, con l'Ordinario o il Superiore di riferimento e con i familiari. Inoltre, il Direttore può conferire ai Vice Direttori apposite deleghe o procure nella gestione di ciascuna Domus.

§ 3. Il servizio dei Vice Direttori potrà essere compensato da eventuali sgravi economici sulla quota dagli stessi conferita alla Domus di residenza, stabiliti ai sensi dell'art. 5 § 5 lett. f) del presente Statuto.

 

Art. 8

Risorse materiali

§ 1. Domus Vaticanae è dotata di risorse materiali adeguate alle sue funzioni.

§ 2. All'Istituzione sono concessi in uso per le proprie finalità gli immobili di cui all'Allegato.

 

Art. 9

Esercizio finanziario

§ 1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

§ 2. I bilanci preventivo e consuntivo vengono presentati alla Segreteria per l'Economia nei termini stabiliti dalla medesima Segreteria. Le copie dei bilanci sono trasmessi alla Segreteria di Stato per opportuna conoscenza.

 

CAPITOLO III

Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile

 

Art. 10

Regolamento del Personale

§ 1. Il personale di Domus Vaticanae rientra a pieno titolo nel personale della Curia Romana.

§ 2. Il rapporto di lavoro del personale, il suo inquadramento e le controversie in materia di lavoro sono disciplinate dal Regolamento del Personale di Domus Vaticanae, approvato ai sensi dell'art. 1 §2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

 

Art. 11

Norma conclusiva

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme del Diritto canonico in materia.

 

Dal Vaticano, 5 maggio 2022