Regolamento della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (13 febbraio 2024)

PREMESSA

 

Per l'adeguata individuazione della materia di competenza della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, vanno tenuti presenti: 1) il Biglietto Pontificio (Prot. n. 32288) del Beato Pio IX, dove si decreta l'approvazione del "Progetto di una Commissione di Archeologia Sacra", del 6 gennaio 1852; 2) il Motu Proprio I primitivi cemeteri di Pio XI, dell'11 dicembre 1925, con cui la Commissione viene definita Pontificia e si emette un primo regolamento della stessa; 3) l'art. 33 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929, aggiornato dall'art. 12, 2 del 18 febbraio 1984 delle Inter Sanctam Sedem et Italiam Conventiones 18 febr. et 15 nov. 1984; 4) la Costituzione Apostolica di Papa Francesco "Praedicate Evangelium", del 19 marzo 2022, che pone la Commissione tra le Istituzioni collegate con la Santa Sede, dotate di autonomia costituzionale ed amministrativa (artt. 245 e 249).

In ossequio a tali disposizioni e tenendo conto di quanto stabilito, per quanto qui non espressamente disciplinato, dal Regolamento Generale della Curia Romana, è stato redatto il presente Regolamento che ha lo scopo di enucleare la materia di competenza della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, in fedele adesione alla sollecitudine pastorale del Sommo Pontefice, a servizio della Chiesa.

TITOLO I

FINALITÀ E COMPETENZA

Articolo 1

La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (nel seguito anche la PCAS o la Commissione) provvede alla tutela, alla custodia, alla manutenzione e alla valorizzazione di tutti gli antichi cimiteri cristiani sotterranei (catacombe) presenti nel suolo italiano, con i monumenti e le aree sovrastanti intervenendo, con ogni mezzo, per garantire stabilità, integrità, conservazione degli ipogei, delle gallerie, delle cripte e dei monumenti e delle opere d'arte in essi contenuti.

Vigila sulle aree sovrastanti le catacombe, affinché non derivino danni alle necropoli sottostanti, collaborando direttamente con gli Enti dello Stato italiano preposti alla tutela e con i soggetti privati interessati.

Decide sulle escavazioni, esplorazioni e restauri delle catacombe e dei monumenti annessi.

Si propone inoltre di trasmettere il messaggio profondo delle testimonianze di fede e di arte dei primi cimiteri cristiani ai pellegrini ed ai visitatori di tutto il mondo.

Articolo 2

La Commissione regola, secondo le circostanze, l'apertura al pubblico e la visita alle catacombe, come descritto negli allegati regolamenti interni (All. 1 e 2).

La Commissione detiene, inoltre, il diritto esclusivo sulle riproduzioni fotografiche e audiovisive di ambienti catacombali, monumenti pittorici, sculture e altro materiale archeologico conservato nelle catacombe e decide se concedere l'autorizzazione ad acquisire immagini in base alle proprie norme interne (All. 4 e 5).

Articolo 3

Le catacombe aperte al pubblico vengono temporaneamente affidate alla custodia di Istituzioni ed Enti, sia Religiosi sia Civili, tramite la stipula di una Convenzione che ne definisce i compiti, le competenze e le attribuzioni economiche.

I Direttori delle catacombe e i custodi collaborano attivamente con la Commissione nella custodia dei cimiteri, dei monumenti in essi contenuti e di quanto altro possa riguardare il cimitero stesso; essi si attengono alle norme e direttive emanate dalla Commissione per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei monumenti, per la visita dei medesimi, per la celebrazione delle Sante Messe e di altre funzioni da svolgere negli ambienti catacombali.

Articolo 4

Per far fronte agli oneri derivanti dalle funzioni attribuitele, la Commissione è dotata di opportuni mezzi finanziari derivanti dalla vendita dei biglietti delle catacombe aperte al pubblico e da altri introiti che sono gestiti in maniera autonoma.

TITOLO II

COMPONENTI E STRUTTURE

CAPITOLO I

Componenti

Articolo 5

La Commissione è retta e rappresentata da un Presidente. Questi è coadiuvato, nella programmazione e nella gestione dei vari settori di attività, da un Segretario a cui è affidata, in particolare, la direzione del personale.

Articolo 6

I Membri della Commissione, nel numero massimo di dodici, esclusi il Presidente e il Segretario, vengono scelti tra personalità competenti in materia di antichità cristiane e di beni culturali. Essi sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio, eventualmente rinnovabile.

La carica di Membro non può essere affidata a persone che rivestano altri incarichi presso la Commissione, ad eccezione del Presidente e del Segretario, che sono componenti di diritto.

I Membri partecipano all'Assemblea Plenaria che si riunisce almeno ogni due anni.

Articolo 7

Gli Officiali, i Fossori e altro personale nominato in ruolo e nel numero stabilito dalla Tabella Organica, prestano stabilmente il loro servizio nei settori della Commissione.

Articolo 8

Gli Ispettori Regionali sono soggetti non di ruolo, incaricati dalla Commissione mediante nomina diretta ad quinquennium, eventualmente rinnovabile, che hanno il compito della supervisione delle catacombe dislocate nelle varie regioni italiane, nonché di rappresentare in loco la Commissione e di attuarne le principali disposizioni.

Per il loro servizio non percepiscono alcun compenso, eccetto un rimborso delle spese.

Gli Ispettorati previsti sono i seguenti: Toscana e Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia Occidentale, Sicilia Orientale e Sardegna.

Articolo 9

In caso di necessità, la Commissione può avvalersi della collaborazione di consulenti e ed esperti in misura adeguata al bisogno.

CAPITOLO II

Struttura

Articolo 10

La Commissione è organizzata in tre Settori: Archeologico, Tecnico e Amministrativo.

Articolo 11

Al Settore Archeologico è assegnata la cura degli ambienti catacombali e dell'area sovrastante. In particolare:

a) promuove nuove indagini archeologiche all'interno delle catacombe, seguendone l'attuazione, lo studio e la pubblicazione;

b) collabora con il Settore Tecnico, valutando le modalità di attuazione degli interventi strutturali;

c) redige l'elenco delle lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolar modo per le catacombe aperte al pubblico;

d) unitamente agli Enti dello Stato Italiano preposti alla tutela, controlla il territorio, affinché non si verifichino danneggiamenti alle catacombe;

e) esamina progettazioni pubbliche e private che interessano aree in corrispondenza di nuclei catacombali, esprimendo pareri al riguardo;

f) propone o sollecita iniziative di valorizzazione per la diffusione della conoscenza delle catacombe e del cristianesimo antico.

Articolo 12

Il Settore Archeologico comprende anche una sezione Tutela e Conservazione che si occupa dello stato di conservazione dei monumenti decorati e dei materiali lapidei custoditi nelle catacombe e nelle aree museali annesse. In particolare:

a) verifica e stabilisce le priorità degli interventi di tutela e di conservazione;

b) stabilisce le modalità di esecuzione dei restauri e controlla l'attuazione degli stessi da parte del personale esterno specializzato incaricato del lavoro;

c) promuove ricerche specifiche nel campo del restauro in ambienti ipogei al fine di individuare le procedure più aggiornate e idonee per contrastare il degrado dei monumenti;

d) verifica la compatibilità degli interventi manutentivi e allestitivi dal punto di vista della conservazione dei materiali pittorici e lapidei.

Articolo 13

Il Settore Archeologico comprende, altresì, la sezione Archivi e Collezioni, a sua volta suddivisa in reparti:

a) l'Archivio storico, che conserva presso la Sede i verbali delle adunanze, i giornali degli scavi e le relazioni degli interventi di restauro;

b) l'Archivio fotografico, che conserva le riproduzioni relative agli ambienti catacombali;

c) l'Archivio piante, che raccoglie gli elaborati grafici dei complessi ipogei;

d) le Collezioni, che sono costituite dai materiali archeologici e dalle opere lapidee estratte dalle catacombe, custodite in ambienti annessi ai complessi ipogei, denominati Musei locali. I materiali che costituiscono le Collezioni sono inventariati e catalogati.

Articolo 14

Al Settore Archeologico è annessa, infine, la sezione Pubblicazioni, che cura l'esclusività della prima pubblicazione di quanto risulta dagli scavi e dalle altre attività archeologiche e conservative. Essa è organizzata in cinque differenti collane: Atti della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, che è parte integrante della Rivista di Archeologia Cristiana, Studi e Ricerche, Scavi e Restauri, Catacombe di Roma e d'Italia e Collezione. La distribuzione delle pubblicazioni avviene o per vendita diretta o per convenzioni stipulate con librerie specializzate.

Articolo 15

Al Settore Tecnico è affidata l'integrità degli ambienti catacombali, con particolare riguardo per le aree aperte al pubblico. In particolare:

a) verifica lo stato dei luoghi e, unitamente al Settore Archeologico, progetta e dirige i lavori necessari o supervisiona gli interventi affidati a personale esterno specializzato;

b) predispone ed esamina, unitamente al Settore Archeologico, atti relativi alla richiesta di permessi e nulla osta da presentare agli organi competenti per interventi che interessano le Sovrintendenze Archeologiche e le Istituzioni dello Stato italiano;

c) coordina il personale addetto (Fossori).

Articolo 16

Al Settore Amministrativo compete la tenuta del protocollo, della contabilità e la redazione del Budget e del Bilancio secondo le politiche di Financial Management emanate dalla Segreteria per l'Economia. Al Settore Amministrativo è demandata anche la tenuta dei rapporti con l'Ufficio del Revisore Generale in occasione. delle periodiche verifiche contabili annuali sul bilancio d'esercizio.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL PERSONALE

CAPITOLO I

Attribuzioni

Articolo 17

Presidente

Il Presidente, nominato dal Sommo Pontefice ad quinquennium, regge e dirige la Commissione, la rappresenta a tutti gli effetti e sovrintende a tutta la sua attività. In particolare:

a) presiede le Sessioni plenarie e i Congressi della Commissione;

b) presenta, quando necessario, l'attività, i problemi e le pratiche della Commissione alla considerazione del Sommo Pontefice e degli altri Organismi della Santa Sede;

c) approva e firma i documenti pubblici della Commissione, i decreti e le lettere di maggiore importanza;

d) stipula le convenzioni con le Diocesi, gli Istituti religiosi o gli Enti incaricati della custodia delle catacombe;

e) riceve la professione di fede e il giuramento di fedeltà e di osservanza del segreto di ufficio emessi dai nuovi Officiali e da altri collaboratori;

f) sovrintende a tutte le attività della Commissione proponendone le linee di fondo e gli obiettivi, con particolare riguardo per i rapporti con la Santa Sede e gli altri Stati;

g) vigila sulla corretta trasmissione al mondo delle testimonianze di fede e di arte date dai primi cimiteri cristiani.

Articolo 18

Segretario

Il Segretario è nominato dal Sommo Pontefice ad quinquennium ed è di norma un archeologo specializzato in archeologia cristiana. Si occupa, d'intesa con il Presidente, di coordinare le attività archeologiche, conservative e di tutela nell'ambito della gestione, la fruizione e valorizzazione del patrimonio catacombale.

Collabora con il Presidente nel trattare le questioni amministrative della Commissione, nel programmare le attività e nel dirigere il personale.

In particolare:

a) partecipa alle Sessioni plenarie;

b) sostituisce il Presidente in sua assenza;

c) tiene i rapporti con Istituzioni ed Enti interessati a rapporti di collaborazione;

d) è procuratore speciale per conto dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) per lo svolgimento di tutti gli affari relativi all'amministrazione e gestione dei terreni e dei fabbricati ricompresi e/o a servizio delle catacombe cristiane delle quali la Commissione ha la cura, la custodia e la conservazione;

e) controfirma i documenti pubblici della Commissione e i decreti;

f) firma la corrispondenza di tipo ordinario;

g) provvede alla gestione amministrativa ordinaria del personale;

h) cura le collane editoriali pubblicate dalla Commissione.

Articolo 19

Officiali del Settore Archeologico

Gli Officiali del Settore Archeologico, laureati con specializzazione o dottorato in materia di antichità cristiane e/o laureati in conservazione dei beni culturali, svolgono le seguenti funzioni:

a) curano le indagini archeologiche e le metodologie di tutela e conservazione delle catacombe;

b) programmano, insieme al Segretario, gli scavi archeologici e le attività di tutela e conservazione, seguendone l'attuazione, lo studio e la pubblicazione;

c) su indicazione del Segretario, prendono contatti con i responsabili delle Soprintendenze statali italiane per lo svolgimento delle attività congiunte;

d) dirigono gli Archivi della Commissione, salvo l'Archivio Piante, e l'attività di catalogazione dei reperti mobili delle catacombe;

e) collaborano all'organizzazione di mostre ed altri eventi organizzati dalla Commissione.

Gli Officiali vengono assunti in prova nel livello inferiore a quello previsto per il contratto definitivo.

Articolo 20

Officiali del Settore Tecnico

Il Settore Tecnico è composto da un Responsabile e da un Assistente. Al Settore Tecnico sono affidate le seguenti mansioni:

a) direzione, svolgimento e sicurezza dei cantieri di scavo archeologico e di restauro strutturale (opere di manutenzione ordinaria);

b) assistenza tecnica all'attività degli archeologi e dei restauratori;

c) direzione dell'attività delle squadre di Fossori;

d) sopralluoghi e sorveglianza alle catacombe e sul territorio, su indicazione del Segretario e unitamente agli officiali del settore archeologico;

e) redazione di progettazione per opere accessorie alle catacombe;

f) esecuzione delle pratiche burocratiche necessarie allo svolgimento dei cantieri;

g) redazione di capitolati d'appalto;

h) custodia e aggiornamento archivio planimetrie;

i) custodia chiavi catacombe;

j) custodia di tutti i materiali e i macchinari inerenti alle lavorazioni nelle catacombe di proprietà della Commissione, nonché dei magazzini in cui gli stessi sono conservati.

Gli Officiali vengono assunti i in prova nel livello inferiore a quello previsto per il contratto definitivo.

Articolo 21

Officiali del Settore Amministrativo

Il Settore amministrativo è composto da un Responsabile e da due Addetti. Al Responsabile sono affidate:

a) la tenuta della contabilità generale e la preparazione del Budget e del Bilancio annuale d'esercizio;

b) la tenuta dei rapporti con le Comunità custodi delle catacombe aperte al pubblico con riferimento alla verifica dei biglietti di ingresso.

Un Addetto si occupa di tutte le operazioni di Tesoreria e coadiuva il Responsabile nelle sue attività attraverso lo svolgimento della contabilità

fornitori, clienti, utenze dei siti archeologici e parte della gestione del personale.

All'altro Addetto è affidato l'Archivio corrente e la gestione del Protocollo; il magazzino delle pubblicazioni e dei biglietti d'ingresso, il materiale illustrativo e gli ordini di materiale e di strumentazione necessari.

In accordo con il Segretario gli è affidata, inoltre, la gestione dei contatti per le visite guidate e per le riprese televisive e la vendita di materiale fotografico.

Gli Officiali vengono assunti in prova nel livello inferiore a quello previsto per il contratto definitivo.

Articolo 22

Fossori

I Fossori sono tutti gli operai, che, coordinati dagli archeologi e dagli officiali del Settore Tecnico, si occupano dei lavori in catacomba.

In virtù della unicità operativa che distingue i Fossori da altro genere di operai e a seconda dell'esperienza maturata, si qualificano in:

a) Fossore apprendista (III livello);

b) Fossore esperto (IV livello);

c) Fossore tecnico di restauro dei beni culturali (V livello)

d) Fossore capo (V livello).

Nell'esecuzione del lavoro i Fossori devono attenersi strettamente alle istruzioni impartite dal personale dirigente e dai loro capisquadra, nonché osservare tutte quelle norme prudenziali atte a salvaguardare l'incolumità propria e altrui e l'integrità dei monumenti. Di ogni eventuale scoperta dovranno dare immediato avviso ai superiori consegnando o segnalando qualsiasi oggetto che dovesse rinvenirsi nello scavo e osservando scrupolosamente rigorosa riservatezza verso tutti i soggetti estranei all'organico della Commissione.

I Fossori vengono assunti in prova nel livello inferiore a quello previsto per il contratto definitivo.

Articolo 23

Indennità di sottosuolo

La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra è considerata, secondo la vigente Costituzione Apostolica "Praedicate Evangelium" (art. 245), Istituzione collegata con la Santa Sede e in virtù dell'art. 249 della stessa Costituzione si regge secondo proprie leggi quanto alla costituzione e alla amministrazione.

In conseguenza di tale autonomia anche patrimoniale ed economica, per cui il costo del personale grava esclusivamente sul proprio bilancio, agli Officiali dei settori Archeologico e Tecnico e ai Fossori, è corrisposta mensilmente in busta paga e a titolo di corrispettivo per le non facili e gravose condizioni di lavoro svolto in Catacomba, con presenza di gas radon, la cosiddetta "Indennità di sottosuolo" pari al 20 per cento dello stipendio base.

Qualora nel tempo dovessero subentrare motivi di non idoneità, dichiarata e certificata dalla Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato SCV, a svolgere le mansioni connesse al lavoro in Catacomba, all'Officiale interessato saranno affidate altre mansioni e la suddetta Indennità cesserà di essere erogata.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

CAPITOLO I

Attività periodiche

Articolo 24

La Commissione si riunisce periodicamente in Sessione Plenaria, Congressi e Pre-Congressi. Tutte le suddette riunioni prevedono l'estensione di un verbale da inserire negli atti del protocollo.

Articolo 25

La Sessione Plenaria è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, e vi sono convocati tutti i Membri della Commissione.

In essa viene presentata una relazione dettagliata sulle principali attività svolte nel periodo precedente, nonché sui terni più significativi allo studio, in vista di suggerimenti circa la loro opportunità, priorità e urgenza e di indicazioni su altri terni da prendere in considerazione.

Articolo 26

Il Congresso, con cadenza mensile, è presieduto dal Presidente, coadiuvato dal Segretario e vi partecipano tutti gli Officiali.

Spetta al Congresso trattare, secondo l'indicazione dei Superiori, le questioni di maggior rilievo di carattere generale e di particolare importanza.

Articolo 27

Il Pre-Congresso, o riunione settimanale, è presieduto dal Segretario, e vi partecipano tutti gli Officiali. Agli Officiali responsabili dei vari Settori spetta il compito di preparare, secondo le disposizioni dei Superiori, gli atti da presentare al Pre-Congresso e quindi al Congresso mensile.

CAPITOLO II

Procedure comuni

Articolo 28

La corrispondenza in entrata, indirizzata alla Commissione, sarà sottoposta all'attenzione del Segretario, il quale vi apporrà il visto con le opportune osservazioni.

Articolo 29

Tale corrispondenza, assegnata all'Officiale di competenza, viene consegnata all'Addetto all'archivio. Questi inserirà il documento originale protocollato nell'archivio e consegnerà un duplicato all'Officiale incaricato della procedura per il regolare iter di studio.

Articolo 30

I documenti elaborati dagli Officiali, corredati di una sintesi informativa, saranno sottoposti alla valutazione del Segretario. Nella loro stesura definitiva saranno protocollati dall'officiale addetto e firmati dai Superiori.

CAPITOLO III

Procedure specifiche

Articolo 31

Archivio Protocollo

L'Archivio Protocollo è custodito e gestito esclusivamente dall'Officiale preposto.

Articolo 32

Procedure contabili

La Commissione deve produrre e consegnare alla Segreteria per l'Economia il Budget e il Bilancio annuale d'esercizio. Essi devono essere redatti secondo i principi di Financial Management adottati dalla Santa Sede e devono essere consegnati entro le scadenze stabilite dalla Segreteria per l'Economia.

Articolo 33

Per la gestione dei lavori in catacomba si rimanda alla Procedura per la gestione dei lavori di manutenzione e conservazione in catacomba, allegata al presente Regolamento (All. 6), alle apposite normative vaticane in materia di appalti (Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, 01/06/2020) e alla procedura interna di gestione degli acquisti con la quale alla Commissione è stata concessa dalla Segreteria per l'Economia, il 22 aprile 2021 con Prot. N. 03793/C/2021, la deroga alla centralizzazione degli acquisti.

Articolo 34

Rinvii

Per tutti gli aspetti non disciplinati specificatamente nel presente Regolamento compresa l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, si rinvia a quanto al riguardo previsto nel Regolamento Generale della Curia Romana.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 35

Il presente Regolamento abroga quello precedente del gennaio 2012, il Regolamento Interno dei Fossori del 1979 ed eventuali ulteriori disposizioni intermedie.

Vaticano, 13 febbraio. 2024

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato