Massime

Bollettino N. 4 (periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995)Massime Collegio di conciliazione e arbitrato

Decisione n. 1/94 - Afeltra Pres., Pessi Est.

Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano - Competenza emissione provvedimenti disciplinari - Ordinanza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano N. CXCV del 3.11.1992 - Violazione art. 93 del Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano - Insussistenza.

Allontanamento dal servizio - Art. 96 Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano - Provvedimento autonomo - Insussistenza.

Posizione gerarchica del dipendente – Rilevanza della gravità dell'indisciplina e dell'insubordinazione.

Il provvedimento disciplinare di sospensione dall'Ufficio assunto dal Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, in quanto a ciò autorizzato dall'ordinanza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano N. CXCV del 3.11.1992, non viola l'art. 93 del Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano che attribuisce alla competenza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari. Tale competenza può essere, infatti, legittimamente delegata in tutti i casi in cui la delega non sia stata espressamente vietata dal legislatore.*

L'art. 95 del Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano non prevede un autonomo provvedimento di allontanamento dal servizio bensì prevede che la sospensione cautelare sia automatica quando gli addebiti siano di tale gravità da comportare, ove accertati, la sanzione disciplinare della sospensione.**

La posizione gerarchica ricoperta dal ricorrente (Capo Reparto) costituisce aggravante dei comportamenti di indisciplina e di insubordinazione.
[Dep. 3. 05.1994]
* In senso conforme, dec. 2/94, dec 3/94, nei termini dec. 10/93.
** In senso conforme dec. 2/94.

Decisione n. 2/94 - Afeltra Pres., Pessi Est.

Malattia - Accertamento dell'organo sanitario ufficiale e potere di controllo da parte dell'Amministrazione --Sussistenza.

Malattia - Obbligo del dipendente di collaborare per una sollecita guarigione.

Malattia - Reperibilità - Riferimento alle prescrizioni mediche - Assenza arbitraria.

L'accertamento eseguito dall'organo sanitario ufficiale dell'esistenza di uno stato morboso non esclude il potere dell'Amministrazione di controllare l'esattezza della diagnosi e l'evolversi della patologia.

Dal rapporto di lavoro discende un obbligo di collaborazione del dipendente che comprende anche quello di seguire tutte le prescrizioni mediche al fine di consentire la sollecita guarigione.

Il contenuto dell'obbligo di reperibilità deve essere determinato in funzione della prescrizione del medico curante e, soltanto se rispettato, resta esclusa la configurabilità di un'assenza arbitraria.
[Dep. 3. 05.1994]

Decisione n. 3/94 - Afeltra Pres., Pessi Est.

Identità di posizione con altri dipendenti nella violazione di divieti - Rilevanza della volontà - Formale disobbedienza - Artt. 81, 82 b) del Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano.

Il comportamento posto in essere dal dipendente, nella piena identità di posizione con alcuni altri dipendenti e consistente nella volontaria violazione di un divieto divenuto tassativo, costituisce formale disobbedienza e legittima l'adozione del provvedimento disciplinare della riduzione temporanea della retribuzione ex artt. 81, 82 b) del Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano.
[Dep. 5.05.1994]
* In termini dec. n. 1/94

Decisione n. 4/94 - Afeltra Pres. ed Est

Ammissibilità del ricorso - Sussistenza degli elementi dell'atto introduttivo - Possibilità di deduzione degli elementi - Art. 1 delle Norme di attuazione degli artt. 10 e 11 dello Statuto ULSA.

Ammissibilità del ricorso - Riserva di prova - Condizioni.

Applicabilità Regolamento Generale della Curia Romana - Personale accertato dipendente dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è sufficiente che gli elementi dell'atto introduttivo richiesti dall'art. 1 delle Norme di attuazione degli artt. 10 e 11 dello Statuto dell'ULSA siano deducibili in sede di interpretazione dell'atto, ancorché risultino implicitamente e indirettamente.

La riserva di formulare istanze istruttorie, condizionata alla posizione che sarà assunta da controparte, non costituisce violazione delle regole del contraddittorio e non comporta, pertanto, inammissibilità del ricorso.

Al personale di cui sia stata accertata la dipendenza dalla Congregazione per L'Evangelizzazione dei Popoli trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana.*
[Dep. 17.05.1994]
* Vd. anche dec. n. 4/93.

Decisione n. 5/94 - Afeltra Pres., Sandulli Est.

Identificazione della normativa applicabile - Prevalenza della norma speciale sulla norma generale - Permanenza in servizio oltre l'età di collocamento a riposo - Art. 32 Regolamento dei Fossori della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del 1979 - Nota della Segreteria di Stato del 6 giugno 1983 N. 109.804/A.

Requisiti per la domanda ex art. 32 del Regolamento del Fossori del 1979.

Condizioni per la recezione della normativa italiana.

Mancata conoscenza del Regolamento applicabile - Irrilevanza.

Carattere stagionale dell'attività - Legittimità delle interruzioni del rapporto di lavoro e della contribuzione.

Ai Fossori iscritti all'INPS, dipendenti dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, è applicabile l'art. 32 dello speciale Regolamento del 1979 che prevede la facoltà di permanere in servizio oltre l'età di collocamento a riposo e non già la normativa generale relativa ai dipendenti delle Amministrazioni della Santa Sede (Nota della Segreteria di Stato del 6 giugno 1983, N. 109. 804/A), in quanto la norma speciale, ancorché precedente, prevale su quella generale.

La domanda volta ad ottenere il proseguimento del servizio oltre l'età di collocamento a riposo, prevista dall'art. 32 del Regolamento dei Fossori, per essere efficace deve esprimere con chiarezza l'intento di avvalersi di tale facoltà.

La recezione di disposizioni proprie dell'ordinamento italiano, è consentita solo in presenza di un espresso rinvio.

Pur nella complessità che caratterizza, nell'ordinamento vaticano, il sistema di produzione normativa, il regolamento dettato per una particolare categoria costituisce fonte della disciplina del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla conoscenza che di esso abbia il dipendente.

Il carattere stagionale dell'attività lavorativa rende legittime le interruzioni lavorative e contributive.
[Dep 19.05 1994]

Decisione n. 6/94 - Afeltra Pres., Pessi Est.

Estinzione del rapporto di lavoro - Richiesta di riammissione in servizio - Decadenza per decorso dei termini di presentazione del ricorso all'ULSA.

L'ordinamento giuridico vaticano non prevede un diritto soggettivo, e nemmeno un interesse legittimo, ad essere riammesso in servizio quando il dipendente licenziato sia decaduto, per decorso dei termini, dal diritto di impugnare, con ricorso all'ULSA, il provvedimento che ha determinato l'estinzione del suo rapporto di lavoro.
[Dep. 25.06.1994]

Decisione n. 7/94 - Afeltra Pres. ed Est.

Dispensa dal servizio - art. 58 RGCR - Condizioni - Adibizione ad altri compiti - Onere della prova.

L'accertamento della possibilità di adibire il dipendente ad altri compiti costituisce, ai sensi dell'art. 58 § 1 RGCR, presupposto necessario del provvedimento di dispensa dal servizio. L'Amministrazione, nell'assumere tale provvedimento, deve, pertanto, dare atto che tale accertamento è stato eseguito con esito negativo e, cioè, deve dare atto che non sussistono altri compiti ai quali sarebbe stato possibile destinare il dipendente.
[Dep. 5.07.1994]

Decisione n. 8/94 - Afeltra Pres. ed Est.

Decisione definitiva - Riforma decisione interlocutoria - Impossibilità artt. 192, 332 C.P.C.

Inammissibilità del ricorso - Tipicità.

Atto prodromico - Provvedimento - Non configurabilità.

Avanzamento livello funzionale-retributivo - Non automaticità - Condizione.

Domanda giudiziale - Implicazioni.

Mansioni superiori - Limiti temporali - Previsione art. 33 RGCR - Condizioni - Illegittimità.

Le statuizioni contenute in una decisione interlocutoria (non definitiva o parziale) possono essere riformate od annullate solo in sede di impugnazione della decisione definitiva e non anche modificate o revocate con quest'ultima. La decisione interlocutoria, infatti, è tale soltanto perché non decide l'intera controversia, mentre, per le questioni decise, comporta l'esaurimento dei poteri decisori. Ne consegue che, nella prosecuzione del giudizio, non possono più essere riesaminate le questioni già risolte con la decisione interlocutoria.

Le ipotesi di inammissibilità del ricorso sono specificamente previste dalla normativa e, in sede di interpretazione, non ne possono essere individuate altre.

Il provvedimento della Segreteria di Stato che reca il nulla osta di cui all'art. 22, § 2 del RGCR non può essere considerato un « provvedimento » ma il prodromo di esso.

Nei Regolamenti della Curia (art. 20 di quello del 1968 ed art. 22 di quello del 1992) la progressione di carriera è sempre stata subordinata alla « vacanza » del posto di livello superiore, non essendo prevista la progressione automatica di carriera.

Il giudice, nel valutare l'estensione della domanda, deve avere riguardo alla sostanza della pretesa e non può tralasciare di pronunciare anche sulle domande che, ancorché non esplicitamente formulate, risultano comprese nel complesso delle deduzioni e richieste dalla parte, siccome in esse implicito o virtualmente contenute. La domanda giudiziale comprende non soltanto ciò che viene espressamente enunciato nel petitum, ma anche ogni altro provvedimento che ne sia logica premessa o conseguenza.

E' illegittimo adibire il dipendente a mansioni superiori oltre il termine di cui all'art. 33 RGCR.
[Dep. 18.07.1994]

Decisione n. 9/94 - Afeltra Pres. ed Est.

Legittimazione dell'intervento del terzo - Condizioni.

Non è consentito, ai sensi dell'art. 15 C.P.C., l'intervento adesivo del terzo quando quest'ultimo non si limiti a sostenere le ragioni della parte adiuvata, ma propone domanda autonoma (nel caso di specie, i familiari del dipendente avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla famiglia a ragione della non adeguatezza del trattamento retributivo).

Dalla violazione delle norme che disciplinano la retribuzione non consegue un danno giuridicamente tutelabile per i familiari del dipendente essendo soltanto quest'ultimo titolare del diritto alla giusta retribuzione ed essendo soltanto lui legittimato ad agire per il soddisfacimento del diritto alla retribuzione adeguata.
[Dep. 21.07.1994]

Decisione n. 10/94 - Afeltra Pres., Persiani Est.

Comportamenti di fatto - Irrilevanza - art. 26.3 del Regolamento Pensioni - Diniego scritto.

Evento lesivo - Elementi concorrenti - Mancata individuazione - Unicità della causa - Insussistenza.

Assegnazione mansioni - Declassamento/punizione - Condizione - Prova.

L'art. 26 n. 3 del Regolamento Pensioni del 1992 il quale stabilisce che « Il trattamento pensionistico o il provvedimento che lo negasse, sono comunicati per iscritto agli interessati » non consente di dedurre l'esistenza di un provvedimento di diniego da meri comportamenti di fatto.

Per ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa sia stata l'unica causa di un evento lesivo è necessaria l'individuazione degli elementi che hanno concorso a determinarlo.

Il carattere di « punizione » dell'assegnazione di altre mansioni, deve essere accertato, stante la ragionevole impossibilità di una prova storica, soltanto se ne è provata la verosimiglianza mediante prove critiche.
[Dep. 10.12.1994]

Decisione n. 11/94 - Afeltra Pres., Persiani Est.

Retribuzione corrispondente alle mansioni - Condizioni. Effetti sul trattamento pensionistico - Irrilevanza - Artt. 8.1, 11 del Regolamento Pensioni del 1992.

Mancanza di mansionario - Criterio analogico - Accertamento mansioni.

Il diritto del dipendente alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori al livello di inquadramento che siano state effettivamente e continuativamente svolte oltre il periodo temporale previsto dalla normativa,* non comprende il diritto alla promozione né tantomeno il diritto a continuare a svolgere definitivamente le mansioni superiori.

Quel diritto non incide altresì sulla misura del trattamento pensionistico sia per la temporaneità della maggiorazione dello stipendio, sia perché le mansioni superiori cessano comunque nel momento in cui il dipendente è posto in quiescenza. Del resto, dal combinato disposto degli artt. 8.1 ed 11, lett. a) del Regolamento Pensioni del 1992, risulta che il primo componente della retribuzione è costituito dallo stipendio base « come da livello », restando esclusa di conseguenza ogni rilevanza di eventuali variazioni temporanee della retribuzione.

L'assenza di un mansionario non impedisce di tener conto delle funzioni effettivamente esercitate quando risulti che esse siano previste in mansionari di altre Amministrazioni in cui vi siano uffici di identica struttura.
[Dep. 28.12.1994]
* In senso conforme decisioni nn. 13/91, 7/93, 9/93, 11/93, 8/94, 2/95.

Decisione n. 1/95 - Persiani Pres. ed Est.

Ricongiungimento servizio prestato fuori ruolo - Condizioni.

Natura del servizio prestato - Elementi sufficienti.

Le disposizioni che regolano il ricongiungimento dei servizi prestati fuori ruolo (Nota del Cardinale Segretario di Stato del 18 giugno 1977, n. 305981; Nota del Cardinale Segretario di Stato 23 aprile 1981, n. 60.816/A; Norme per il riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo allegate alla nota del Cardinale Segretario di Stato del 28 ottobre 1993, n. 334.806/G.N.), sono applicabili soltanto se ricorrono contemporaneamente tutte le condizioni in esse previste e, cioè, che il servizio sia stato: regolare, a tempo pieno, continuativo e immediatamente precedente all'assunzione in ruolo.

L'accertamento del costante svolgimento di un servizio giornaliero non è sufficiente, in assenza di altri elementi probatori, a far ritenere che quel servizio sia stato anche a tempo pieno e che abbia comportato il costante assoggettamento a poteri direttivi ed al vincolo del rispetto di un orario di lavoro.
[Dep. 2.3.1995]

Decisione n. 2/95 - Persiani Pres., Pessi Est.

Determinazione liquidazione - Incidenza retribuzione - Condizioni.

Mansioni superiori - Criteri.

Le differenze retributive relative alle mansioni superiori effettivamente svolte non incidono sulla determinazione della liquidazione e del trattamento pensionistico (cfr. Decisione n. 11/94 massimata)*.

Al fine di accertare l'effettivo svolgimento di mansioni superiori devono essere utilizzati i criteri della prevalenza e della continuatività.
[Dep. 7.3.1995]
* In senso conforme dec. n. 3/95.

Decisione n. 4/95 - Persiani Pres., Pessi Est.

Disciplina applicabile - Limiti.

La disposizione emanata da una Amministrazione, volta a regolare fattispecie tipiche ad essa connessa, non vincola altra e diversa Amministrazione.
[Dep. 7.3.1995]

Decisione n. 5/95 - Persiani Pres., Carucci Est.

Dichiarazione di inammissibilità del Direttore Generale dell'ULSA - Inclusività incompetenza.

Contratto di appalto - Incompetenza ULSA - Art. 2 Statuto ULSA.

Per il combinato disposto dell'art. 2 n. 1 e n. 2 e dell'art. 10 n. 1 e n. 6 dello Statuto dell'ULSA, la valutazione di inammissibilità per difetto dei presupposti, demandata al Direttore Generale, ricomprende anche quella determinata dalla competenza.

Il ricorso che trae la sua causalità dal rapporto di lavoro del dipendente di un soggetto che ha stipulato un contratto di appalto di servizi con una Amministrazione Vaticana non rientra nella competenza dell'ULSA (art. 2, Statuto), non derivando da quel contratto obbligazioni nei confronti dell'Amministrazione appaltante.
[Dep. 7.3.1995]

Decisione n. 6/95 - Persiani Pres. ed Est.

Assenza arbitraria - Valutazione comportamento - Criterio.

Il dipendente malato ha l'obbligo di mettere l'Amministrazione in grado di esercitare effettivamente il controllo della sua malattia e, quindi, ha l'onere di provare di aver fatto il possibile per quel controllo.*

L'adempimento di tale obbligo costituisce anche criterio per valutare se l'assenza era arbitraria o no.
[Dep. 27.3.1995]
* In senso conforme decisioni nn. 3/92, 2/94.

Decisione n. 7/95 - Persiani Pres. ed Est.

Riscatto anni servizio prestato fuori ruolo - Legislazione applicabile.

Prescrizione - Decadenza.

La facoltà di riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo deve essere esercitata entro un anno dalla data della entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono (« Norme per il riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo » dettate con il Rescritto ex Audientia Sanctissimi del 28 ottobre 1993, pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis [AAS 85 (1993) 1265-1267]). Quelle disposizioni, però, non prevedono un termine iniziale per l'esercizio di tale facoltà, onde l'istanza, presentata in data precedente alla loro entrata in vigore, ma successiva al Rescritto che le approva, deve essere considerata valida dichiarazione di voler esercitare quella facoltà.

Nella domanda di riscatto l'indicazione della disciplina applicabile non è requisito, né di forma né di sostanza, previsto dall'ordinamento per la validità e l'efficacia della domanda stessa (nella specie è stata invocata una disciplina diversa da quella che già era stata emanata e che sarebbe entrata in vigore successivamente).

E' da disattendere l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto a chiedere il riscatto in quanto le Norme del 28 ottobre 1993 non solo prevedono una nuova disciplina della materia che si sostituisce a quella precedente, ma stabiliscono esclusivamente una decadenza della facoltà di chiedere il riscatto.
[Dep. 20.5.1995]

Decisione n. 8/95 - Persiani Pres. ed Est.

Legittimazione passiva. Irrilevanza della transazione - Difetto di forma.

L'assistenza nella gestione di un rapporto di lavoro prestata da una Congregazione ad un Ente, avente personalità giuridica propria, non comporta la sostituzione della Congregazione nella tipica posizione di datore di lavoro che è propria ed esclusiva di quell'Ente. Né la legittimazione passiva della Congregazione può derivare dalla circostanza che questa abbia preso parte a una trattativa per la ricerca di una soluzione transattiva posto che questa non è stata realizzata o, se pure lo fosse stata, il negozio sarebbe nullo per difetto di forma (art. 1314 c.c.).
[Dep. 20.5.1995]

Decisione n. 9/95 - Pessi Pres. ed Est.

Mansioni corrispondenti al livello inquadramentale inferiore - Effetti e limiti.

L'assegnazione a mansioni corrispondenti a livello di inquadramento inferiore a quello attribuito al dipendente non può dar luogo alla perdita di quest'ultimo e del diritto alla corrispondente retribuzione.

Lo svolgimento di dette mansioni non assume rilevanza, ai fini della reintegrazione nelle mansioni del livello proprio del dipendente, se non quando si sia protratto ininterrottamente per oltre due anni e, cioè, di un periodo che può essere considerato, in assenza di altra norma, il periodo massimo durante il quale è consentito all'Amministrazione esigere legittimamente la particolare collaborazione che si esprime nella rinuncia a svolgere le mansioni proprie (argomenta a contrario art. 3 delle « Disposizioni comuni » del 14 dicembre 1995 n. 163. 127/A).
[Dep. 30.5.1995]

Decisione n. 10/95 - Pessi Pres., Sandulli Est.

Provvedimento amministrativo - Elementi individuativi.

Nota informativa - Carattere.

Di « nuovo » provvedimento può parlarsi quando esista una « nuova » volontà o una volontà reiterata. Quest'ultima, per essere tale, deve esprimere qualcosa di più che una valutazione sulla congruità degli effetti derivanti da un precedente provvedimento. Non costituisce, pertanto, nuovo provvedimento quello che si limita a dare atto che non è stata modificata la disciplina vigente nel momento in cui è stato emanato il precedente provvedimento.

Il carattere meramente informativo di un documento redatto ad uso interno all'Amministrazione, con esclusione di ogni intento ed effetto deliberativo, non è modificato per effetto della circostanza che quel documento sia stato esteriorizzato.
[Dep. 6.6.1995]

Decisione n. 11/95 - Persiani Pres. ed Est.

Art. 91, lettera e) del Regolamento Generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano del 1969 - Sentenza di patteggiamento (ordinamento italiano) - Rilevanza.

Servizio alla Sede Apostolica - Caratteristiche.

Il presupposto per il licenziamento previsto dalla lettera e) dell'art. 91 del Regolamento Generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato della Città del Vaticano del 1969 (« Il licenziamento è inflitto al dipendente: a (...) e) per qualsiasi condanna penale passata in giudicato, che renda l'impiegato indegno o immeritevole della necessaria fiducia ») si verifica anche in caso di sentenza del giudice italiano che tragga fondamento nel patteggiamento anche se, nel relativo ordinamento, tale sentenza non fosse considerata di condanna in senso stretto.

Il patteggiamento implica, infatti, l'accertamento, con le garanzie giurisdizionali, ed anzi l'ammissione dell'imputato assistita dalle stesse garanzie, di un fatto che costituisce reato in relazione al quale deve essere applicata, ed è applicata, una pena anche se ridotta e sospesa, rinunciando l'imputato stesso alla presunzione di innocenza. Di conseguenza la sentenza emessa a seguito di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna, se non altro ai fini della necessaria valutazione « dell'indegnità e della immeritevolezza di fiducia ».

A chi opera in Vaticano è richiesta una condotta personale specchiata e socialmente corretta e, comunque, di serietà e di coscienziosità tali da escludere costantemente la stessa possibilità di eventuali coinvolgimenti in attività anche soltanto di tipo criminoso.

Le caratteristiche del servizio alla Sede Apostolica sussistono anche con riguardo alle mansioni più umili, anch'esse necessariamente ispirate, al pari delle più elevate, al perseguimento di fini ecclesiali.
[Dep. 6.6.1995]

Decisione n. 12/95 - Persiani Pres., Funghini Est.

Incompetenza ULSA - Art. 2.2 Statuto ULSA - Singolare contratto di lavoro o di prestazione d'opera.

Determinazione competenza ULSA - Effetti.

Il contratto di lavoro con i medici specialisti contemplato dall'art. 3 § 1 del Regolamento dei Medici della Direzione dei Servizi Sanitari del 1o luglio 1993 (« il trattamento giuridico - economico dei Medici Specialisti è disciplinato da specifico contratto a tempo indeterminato ») è « un singolare contratto di lavoro o di prestazione d'opera » di cui all'art. 2.2 dello Statuto ULSA e, quindi, esula dalla competenza dell'Ufficio.

La limitazione della competenza dell'ULSA non comporta una « differenziata tutela degli addetti alle attività della S. Sede », dovendosi prendere atto della varietà di rapporti di lavoro di cui sono parti i diversi Organismi o Enti dello Stato nonché delle differenti modalità di esecuzione o natura e trarne, secondo equità e giustizia, le necessarie conseguenze di ordine giuridico.
[Dep. 6.6.1995]

Decisione n. 13/95 - Pessi Pres., Carucci Est.

Istanza ex art. 10.3 dello Statuto ULSA - Tardività - Inammissibilità.

Art. 45.2 del R.G.C.R. - Atto unilaterale recettizio - Atto meramente potestativo.

Tentativo di conciliazione - Effettività - Condizioni.

L'istanza ex art. 10.3 dello Statuto ULSA, presentata oltre il termine previsto (30 giorni), è tardiva e, quindi, inammissibile.

Il provvedimento con il quale è disposta, ai sensi dell'art. 45.2 del R.G.C.R., la cessazione dei sacerdoti dal servizio presso la Sede Apostolica, data la sua peculiarità, ha carattere meramente potestativo ed unilaterale, anche se recettizio.

Il tentativo di conciliazione diviene « effettivo » nel momento in cui è stato esperito non essendo necessario che, a seguito del suo esperimento, si pervenga ad una conciliazione. A mente dello Statuto dell'ULSA, rientra nei doveri delle parti partecipare al tentativo di conciliazione, ma la trattativa, e quindi anche i risultati ai quali essa può pervenire, sono lasciati alla autonomia delle parti.
[Dep. 30.11.1995.]