Disposizioni in merito al riscatto del periodo di studi universitari trascorso prima dell'assunzione in servizio

Disposizioni in merito al riscatto del periodo di studi universitari trascorso prima dell'assunzione in servizio

 

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

DELLA SEDE APOSTOLICA

IL PRESIDENTE DELL'A.P.S.A.

 

 

Visto l'Art. 12, § 2 del Regolamento Pensioni approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo Il con Lettera Apostolica in forma di « Motu Proprio » dell'8 Settembre 1992,

Visto il provvedimento del Cardinale Segretario di Stato, N. 415.660/G.N. del 16 Febbraio 1998.

EMANA

Le seguenti disposizioni in merito al riscatto del periodo di Studi Universitari trascorso prima dell'assunzione in servizio per il conseguimento di un Titolo di Primo Livello Diploma Universitario - o di un Titolo di Secondo Livello - Diploma di Laurea.

Art. 1

Per il riscatto, ai sensi dell'art. 12, § 2 del Regolamento Pensioni 1992, del periodo di studi universitari, trascorso prima dell'assunzione in servizio, per il conseguimento di un titolo di primo livello - diploma universitario - o di un titolo di secondo livello - diploma di laurea -, è dovuto un contributo che si ottiene moltiplicando

A) L'importo che si ricava moltiplicando il numero degli anni e frazione di anno, corrispondente al periodo di riscatto concesso, per il 2% della retribuzione annua (stipendio mensile per 13), determinata ai sensi dell'art. 8 § 1 del vigente Regolamento Pensioni, assumendo quale retribuzione quella del mese antecedente a quello di presentazione della domanda;

 

per

 

B) Il coefficiente di capitalizzazione, corrispondente all'età del dipendente ed all'anzianità effettiva di servizio alla data di presentazione della domanda di riscatto, da desumersi dalle tabelle che si allegano sub A.

Art. 2

Ai fini della ricerca del coefficiente attuariale di cui all'art. 1 lettera B, l'età del richiedente e l'anzianità effettiva di servizio devono computarsi per anni interi, trascurandosi a questo fine le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando pari ad un anno quelli pari e superiori.

Art. 3

L'importo della rata mensile del pagamento dilazionato è calcolato moltiplicando la somma da rateizzarsi per il coefficiente da desumersi, in base al numero delle rate mensili della dilazione di pagamento concessa, dalla tabella che si allega sub B.

Art. 4

Nel caso di pagamento dilazionato del riscatto, il debito estinto dopo il pagamento della rata in scadenza, è pari alla differenza tra:

1) l'importo rateizzato 

e

2) l'importo dei debito residuo calcolato quale prodotto dell'importo della rata mensile del pagamento dilazionato per il coefficiente, da desumersi in base alle residue rate da pagare, dalla tabella che si allega sub C.

Città del Vaticano, 2 aprile 1998

Lorenzo Card. Antonetti

Pres.

 

TABELLE

(omissis)