Massime

Massime Collegio di conciliazione e arbitrato

 

Decisione n. 1/99 — Persiani Pres.Pessi Est.

 

Art. 93 del Regolamento generale del personale di ruolo dipendente dello Stato della Città del Vaticano — Delegazione — Imputabilità.

 

Art. 93 del Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dello Stato della Città del Vaticano Emissione atti — Organi — Ricorso gerarchico proprio ed improprio. Definitività atto — Esclusione formazione silenzio-rigetto — Ragioni.

 

 

 

L'ordinanza n. CXCV del 3 novembre 1992 della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, con la quale i provvedimenti disciplinari e quelli di natura amministrativa, originariamente attribuiti alla competenza della Pontificia Commissione, sono stati delegati anche al Delegato Speciale, attribuisce a quest'ultimo la piena titolarità del potere di emanare quei provvedimenti. Ne deriva che, nella vigenza di detta ordinanza, i provvedimenti del Delegato Speciale emanati nelle materie oggetto di quella delega sono direttamente ed immediatamente imputabili all'Ente.

L'art. 93 del Regolamento generale per il personale di ruolo dipendente dallo Stato, prevede un doppio livello di tutela: dapprima, un ricorso gerarchico improprio, in quanto proposto alla medesima autorità che ha emesso il provvedimento, e, poi, un ricorso gerarchico proprio, in quanto proposto all'autorità gerarchicamente sovraordinata quella che aveva emesso il provvedimento. Tuttavia, ambedue le possibilità di ricorso sussistono soltanto quando il provvedimento è stato emesso da autorità che, nella struttura della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, è intermedia.

Per contro, allorché il provvedimento è stato emanato dalla massima autorità, o da autorità alla quale questa ha delegato la piena titolarità dei suoi poteri, può essere proposta esclusivamente l'istanza di revoca, e cioè un ricorso gerarchico, improprio, quanto meno per consentire l'autotutela.

In questo caso, infatti, la previsione di un ricorso gerarchico proprio non avrebbe senso, mancando un'autorità gerarchicamente sovraordinata e comporterebbe, al limite, una inutile duplicazione della istanza di revoca.

Nel caso di specie, il provvedimento del Delegato Speciale che, essendo stato emanato nell'esercizio di una delega della Pontificia Commissione è a questa stessa riferibile, non è impugnabile con ricorso gerarchico proprio, è, quindi, da ritenere definitivo. Ne consegue che l'inerzia susseguente alla presentazione di quella che può essere qualificata soltanto come istanza di revoca, stante la funzione di quest'ultima, non determina l'esistenza di provvedimento di silenzio-rifiuto.

[Dep. 21.06.1999]

Decisione 2/99 Persiani Pres., Carucci Est.

 

 

Accertamento visita medica collegiale — Procedimento.

 

Provvedimento di silenzio-rifiuto.

 

Ricorso — Inammissibilità — Mancanza di elementi certi al momento della presentazione (art. 11.3 Statuto ULSA) — Garanzia del contraddittorio.

 

 

 

 

Competente ad accertare sia l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione di servizio (in vista del provvedimento che dispone l'aspettativa per infermità), sia l'esistenza di una permanente inabilità al servizio per malattia od infortunio non dipendenti dal servizio medesimo (in vista del provvedimento di dispensa), è, ai sensi degli artt. 38 e 39 del Regolamento Generale per il personale della Città del Vaticano, la Commissione nominata dal Direttore dei Servizi Sanitari.

L'indagine rimessa a tale Commissione, peraltro, può pervenire a conclusioni diverse che non possono essere anticipate nel momento in cui il dipendente è avviato a visita medica. Ne consegue che l'Amministrazione che dispone l'assoggettamento a visita medica non è tenuta, e non potrebbe esserlo, ad anticiparne il risultato specificando che la visita è stata disposta per il sospettato verificarsi di una permanente inabilità al servizio.

L'unica garanzia prevista per il lavoratore consiste nella facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia. Garanzia che si realizza alla sola condizione che il dipendente sia messo effettivamente in grado di esercitare quella facoltà, essendo, invece, rimessa unicamente alle sue personali valutazioni la scelta di farsi assistere o no da un medico.

La mancata decisione di un ricorso gerarchico, ancorchè presentato a chi non ha la competenza a deciderlo e che non lo ha trasmesso all'Autorità competente, non consente di accertare, di per sé, l'esistenza di un provvedimento di silenzio-rifiuto.

Ed infatti, in tal caso, il ritardo di decisione non è dovuto all'inerzia dell'Amministrazione, ma all'inadempimento di chi l'ha ricevuto e che aveva il dovere di trasmetterlo all'Autorità competente.

II Collegio di conciliazione e arbitrato può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di un ricorso proposto in violazione di quanto disposto dall'art. 11, secondo comma, n. 3) del vigente Statuto dell'ULSA quando manchi l'indicazione delle parti e del provvedimento impugnato, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione delle prove su cui questa si fonda. Non sono, infatti, consentiti ricorsi “condizionati” i ricorsi dei quali gli elementi essenziali siano in fieri, a seconda dell'evoluzione del procedimento.

L'impostazione del ricorso, improntata al possibilismo e costruita su una serie di riserve, oltre a non consentire al Collegio di conoscere con certezza gli elementi sulla base dei quali condurre l'istruttoria, frustra, altresì, i diritti della difesa, non consentendo a quest'ultima di impostare un coerente contraddittorio.

[Dep. 28.06.1999]

 

 

 

Decisione 3/99 — Persiani Pres., Carucci Est.

 

Provvedimento impugnabile — Struttura.

 

Attività di cognizione interna — Improcedibilità ed inammissibilità della domanda.

 

 

 

Il provvedimento assunto dall'Amministrazione convocata dal Direttore Generale dell'ULSA, costituisce un unicum che, come tale, può essere invalidato nella sua interezza e, quindi, sia per la parte dispositiva, sia per la parte in cui sono esposte le motivazioni. Quest'ultime, infatti, ineriscono intimamente al dispositivo seguendone le sorti, e, quindi, restando soggette a tutte le verifiche di legittimità e di merito alle quali può essere sottoposto il provvedimento che le contiene.

E' improcedibile e inammissibile il ricorso avverso atti compiuti nella fase istruttoria e che, quindi, attengono al procedimento interno rispetto al quale assume rilevanza esterna e può determinare lesione di diritti soltanto il provvedimento emanato al termine dell'istruttoria.

[Dep. 26.10.99]