N. LXXII - Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.*
1 ottobre 2008
IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO
DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO
Vista la Legge fondamentale 26 novembre 2000;
Vista la Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, N. CCCLXXX IV;
Vista la Legge 10 dicembre 2007, n. LIV, recante norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e delega al Presidente del Governatorato per l'emanazione del Regolamento tecnico e di attuazione;
ha promulgato il seguente
DECRETO
Art. 1.- E' promulgato "ad experimentunn" per un triennio il Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. - Il presente decreto entrerà in vigore il 1° novembre 2008.
L'originale del presente decreto e dell'annesso Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Città del Vaticano, primo ottobre duemilaotto.
GIOVANNI CARD. LAJOLO, Presidente
ALLEGATO
Regolamento tecnico e di attuazione
della legge 10 dicembre 2007, n. LIV,
sulla tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE GENERALE
Art. 1
(Finalità e struttura del Servizio)
1. Nell'ambito delle competenze definite dall’art. 7 della Legge 10 dicembre 2007. n. LIV - di seguito Legge LIV - il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro pone in essere ogni idonea iniziativa, in particolare sul piano della formazione e della prevenzione, per favorire la costituzione di comunità di lavoro costantemente ispirate al rispetto della dignità della persona, nella tutela della sua integrità psico-fisica e morale.
2. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro - di seguito indicato con la sigla S.S.L. - istituito dalla Legge LIV alle dirette dipendenze del Presidente del Governatorato, è equiparato, ai fini della organizzazione amministrativa e di bilancio, ad un Ufficio Centrale del Governatorato.
3. II S.S.L. esercita le funzioni amministrative ed effettua le attività tecniche previste dalla legge e dal presente Regolamento.
Art. 2
(Nomina dei Delegati, Incaricati e Consulenti per la Sicurezza)
1. II Presidente del Governatorato fissa, con proprio provvedimento, termini e modalità per la nomina dei Delegati e Incaricati per la Sicurezza, rimessa alla decisione discrezionale del Rappresentante legale di ogni Ente di cui all'art. 1, n. 2, della Legge LIV. Con lo stesso provvedimento determina, in ragione della complessità e della dislocazione dei luoghi di lavoro, il numero dei Delegati e degli Incaricati che possono essere nominati da ciascun Ente.
2. I Rappresentanti legali degli Enti stabilmente preposti ad un servizio esterno di pubblica utilità, ai quali si applica la disciplina prevista dall'art. 1, n. 3; lett. b, della legge LIV sulla base dell' Elenco degli Enti stessi predisposto dal Presidente del Governatorato, comunicano al S.S.L, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i nominativi dei Delegati e degli Incaricati per la sicurezza nonchè degli altri Incaricati.
3. I Rappresentanti legali di tutti gli Enti comunicano al S.S.L. i nominativi dei consulenti tecnici nominati ai sensi dell'art. 3, n. 7, delta Legge LIV.
4. Le nomine, di cui al presente articolo, devono effettuarsi in forma scritta e recare l'accettazione nella medesima forma.
Art. 3
(Consultazione dei lavoratori)
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono adottate le misure di consultazione dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 7, n. 5. lett. i, della Legge LIV, al fine di favorire una sempre maggiore conoscenza delle finalità e dei contenuti della legge medesima.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Art. 4
(Prescrizioni generali)
1. I luoghi di lavoro, come determinati dall'art. 1, n. 1, lett. b, della Legge LIV, devono assumere tutte le caratteristiche per la migliore tutela della persona del lavoratore.
2. A quanti si trovano in condizioni di disabilità deve assicurarsi. secondo le modalità rese possibili dalla configurazione dei luoghi, l'eliminazione di barriere architettoniche o la realizzazione di percorsi alternativi.
3. Le lavoratrici in gravidanza devono essere salvaguardate da ogni situazione ambientale che possa recare qualsivoglia pregiudizio alla salute della madre o del nascituro.
Art. 5
(Requisiti tecnici)
Gli ambienti di lavoro devono possedere i requisiti di stabilità e solidità; di altezza, cubatura e superficie; di pavimentazione e muratura; illuminazione, areazione, temperatura ed umidità; di passaggio e circolazione, interna ed esterna, anche a mezzo scale, di cui al Decreto Legislativo della Repubblica italiana 9 aprile 2008, n. 81, di seguito D. Lgs. 81, All. IV, nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10.1 - 1.10.6. 2, 3 e 6.2- 6.6.
Art. 6
(Uscite e dispositivi di emergenza)
1. I luoghi di lavoro devono essere dotati di vie ed uscite di emergenza, nonchè di idonei sistemi di illuminazione sussidiaria. secondo le caratteristiche indicate nel D. Lgs. 81, All. IV, nn. 1.5 e 1.10.7.
2. Devono prevedersi altresì impianti di protezione dagli effetti dei fulmini, dalla propagazione dei gas, vapori e altre sostanze nocive.
Art. 7
(Scostamenti)
1. Gli eventuali scostamenti dalle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 devono essere indicati nel Documento di informazione redatto ai sensi dell'art. 8 della Legge LIV, unitamente alla soluzione prospettata. La mancata indicazione comporta assunzione di diretta responsabilità, da parte dei Rappresentanti degli Enti interessati, in ordine alle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni predette.
2. Per i requisiti tecnici dei cantieri temporanei e mobili si applica la normativa di cui ai successivi artt: 25-33.
Art. 8
(Strutture di supporto)
1. Quando il tipo di attività, particolarmente prolungata, rumorosa o intensa lo richieda, è posto a disposizione dei lavoratori un idoneo locale per consentire una temporanea pausa, salvo che la configurazione del luogo di lavoro non offra già equivalente possibilità.
2. Sono posti a disposizione dei lavoratori, quando siano tenuti ad indossare appositi indumenti da lavoro, armadietti personali ed idonei locali spogliatoio, distinti fra i due sessi. Negli armadietti, chiudibili a chiave, deve essere consentito riporre gli indumenti civili separatamente dagli indumenti da lavoro.
3. I lavoratori devono disporre di sufficienti servizi igienici e, qualora il tipo di attività lo richieda, di idonee docce. Tali servizi devono essere mantenuti in perfetto stato di igiene.
4. Ai lavoratori che non dispongono di armadietti-spogliatoio è assegnato un cassetto, o altro spazio chiudibile, per riporre temporaneamente gli oggetti personali.
5. A tutti i lavoratori è assicurato, nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, l'utilizzo di acqua potabile. Ove siano impiegati sistemi automatici di somministrazione dell'acqua o di altre bevande, deve assicurarsi l'osservanza delle norme igieniche atte ad evitare qualsivoglia inquinamento o pericolo per la salute.
Art. 9
(Divieto di ,fumo)
1. In tutti i luoghi di lavoro è vietato fumare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ai Delegati e Incaricati per la Sicurezza è attribuito il controllo sul rispetto del divieto con riferimento alla tutela della salute dei lavoratori e l'eventuale attivazione delle iniziative disciplinari. Il rapporto del Delegato o Incaricato dell'Ente costituisce formale contestazione dell'infrazione riscontrata ai sensi della legge 14 giugno 2002, n. CCCLXXXII, anche al fine dell'intervento della Gendarmeria per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Sono adottate misure antincendio ed antiesplosione in conformità alle previsioni contenute nell'All. IV, 4, del D. Lgs. 81.
Art. 10
(Carichi, stabilità, agibilità)
1. Gli edifici che ospitano luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità congrua in relazione al tipo di attività ed alle caratteristiche ambientali.
2. La distribuzione ordinaria dei carichi sui solai e quella straordinaria in occasione di interventi di manutenzione o altri eventi particolari (adattamento temporaneo dei luoghi per specifiche attività, quali mostre, riunioni, con particolare affollamento, ecc.) deve avvenire assicurando la massima salvaguardia della stabilità.
3. Le vie di circolazione, i percorsi e le uscite di emergenza devono essere mantenuti comunque liberi da ogni ingombro. Tutti i luoghi devono essere sottoposti a regolare pulitura.
4. La dislocazione degli arredi e macchinari d'ufficio dove avvenire in modo tale da favorire lo svolgimento della attività lavorativa in un contesto di collaborazione reciproca e nel rispetto della sfera privata di ciascun lavoratore.
5. Il S.S.L può richiedere ai diversi Enti ogni idonea certificazione, a firma di un ingegnere o architetto con almeno dieci anni di iscrizione al relativo Albo, in ordine al rispetto dei criteri di cui ai numeri 1 e 2.
TITOLO III
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Art. 11
(Requisiti generali)
1. Gli impianti e le attrezzature di lavoro devono essere conformi ai requisiti tecnici prescritti da uno dei seguenti Enti, certificati generalmente mediante apposita marcatura: CE (Conformità Europea), UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), CEN (Comitato Europeo di Normazione), CENELEC (Comitato Europeo di Normazione Elettronica), IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale), ISO (Organizzazione Internazionale di Normazione). Possono essere certificati da altro organismo, normatore di qualità e sicurezza, approvato dalla Direzione dei Servizi Tecnici. Alla Direzione dei Servizi Tecnici deve essere sottoposta altresì la validazione delle certificazioni, diverse dalle sigle richiamate, relative alle attrezzature ed agli impianti in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per le dotazioni degli arredi di lavoro successive all'entrata in vigore del presente Regolamento valgono le prescrizioni di cui al n. l e le altre indicazioni di conformità tecnica stabilite dalla Direzione dei Servizi Tecnici. L'eventuale sussistenza di pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori negli arredi già in dotazione deve essere rilevata nel primo documento utile di indicazione dei rischi, compilato ai sensi dell'art.8 della Legge LIV.
3. Gli impianti, le attrezzature di lavoro, fisse e mobili, e qualunque macchinario, anche portatile, devono essere istallati in conformità alle istruzioni del fabbricante ed essere corredati dalle necessarie istruzioni ed avvertenze per il loro utilizzo in sicurezza.
4. Tutte le attrezzature devono essere dotate di dispositivi tecnici adeguati, al fine di proteggere la salute e l'incolumità dei lavoratori.
5. Limitatamente alle tipologie di attività disciplinate dal presente Regolamento, le attrezzature di lavoro devono essere dotate dei requisiti generali di sicurezza di cui al D. Lgs. 81, All. V, ed essere utilizzate in conformità ai criteri disposti all'All. VI del medesimo .Decreto legislativo. I lavoratori sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle direttive impartite circa il corretto utilizzo degli impianti.
6. Le attrezzature devono essere mantenute in piena funzionalità, sottoponendole alle revisioni e verifiche periodiche previste dalle normative tecniche relative, secondo le indicazioni generali fornite dalla Direzione dei Servizi Tecnici ed utilizzando, ove applicabile, la tabella relativa ai tempi di verifica contenuta nell'All. VII, del D. Lgs. 81.
Art. 12
(Protezione individuale)
1. A supporto delle misure tecniche di protezione collettiva, in particolare nell' utilizzo dei macchinari di lavoro, i lavoratori devono essere dotati di specifici dispositivi di protezione individuale richiesti dal tipo di attività prestata.
2. Le tipologie e quantità dei dispositivi sono individuate e disposte da ciascun Ente, anche in relazione alle diverse esigenze operative, secondo le indicazioni di cui al D. Lgs. 81, All. VIII, nn. 2 e 3, e previo parere di congruità del S.S.L.
3. I lavoratori dotati di dispositivi di protezione individuale sono obbligati a farne uso durante l'espletamento dell'attività per la quale l'uso del dispositivo è prescritto.
Art. 13
(Impianti elettrici)
1. Gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati, forniti, installati, verificati e mantenuti secondo le attuali regole dell'arte e della buona tecnica.
2. Si considerano a regola:
a) gli impianti elettrici costruiti con materiali e componenti elettrici marcati CE;
b) gli utilizzatori elettrici marcati CE;
c) gli impianti ed utilizzatori elettrici installati secondo le norme UNI e CEI.
3. Gli impianti elettrici devono essere dotati di sistemi automatici di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri equivalenti sistemi di protezione, in conformità alle caratteristiche tecniche generali indicate dalla Direzione dei Servizi Tecnici. Devono essere rispettate altresì le distanze di sicurezza di cui al D. Lgs. 81, All. IX, tab. 1.
4. Le imprese installatrici sono tenute a rilasciare all'Ente committente la dichiarazione di conformità degli impianti e delle installazioni alle norme di cui ai numeri che precedono.
Art. 14
(Impianti a pressione)
1. Gli apparecchi e impianti a pressione devono essere progettati, realizzati, forniti, installati, verificati e manutenuti secondo le attuali regole dell'arte e della buona tecnica.
2. Si considerano a regola gli apparecchi e impianti a pressione costruiti, installati, e condotti in conformità alle norme tecniche di cui al Regio Decreto dello Stato italiano 12 maggio 1927, n. 824 nonchè ai Decreti ministeriali della Repubblica italiana 21 novembre 1972, 21 maggio 1974 e 15 gennaio 1998.
3 Si considerano a regola d'arte gli apparecchi a pressione di tipo semplice marcati CE.
Art. 15
(Centrali ed Impianti termici)
1. Le centrali ed impianti termici devono essere progettati, realizzati, installati, verificati e manutenuti secondo le attuali regole dell'arte e della buona tecnica.
2. Si considerano a regola gli impianti termici costruiti, installati ed utilizzati secondo le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale della Repubblica italiana 1 dicembre 1975.
3. Ai fini del contenimento dei consumi di energia e dell'inquinamento atmosferico, si applicano le norme tecniche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica italiana 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 16
(Ascensori e montacarichi)
1. Gli ascensori e montacarichi devono essere progettati, realizzati, installati, verificati e manutenuti secondo le attuali regole dell'arte e della buona tecnica.
2. Si considerano a regola gli ascensori e montacarichi costruiti, installati ed utilizzati nel rispetto delle norme tecniche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica italiana 30 aprile 1999, n. 162.
TITOLO IV
ATTIVITA' SPECIFICHE
Art. 17
(Movimentazione manuale dei carichi)
1. Alla movimentazione manuale dei carichi deve farsi ricorso nei soli casi in cui non siano possibili diverse soluzioni.
2. Sono adottate, per i lavoratori addetti, le misure organizzative necessarie per ridurre al minimo indispensabile tale movimentazione, assicurando nel contempo ogni idonea tutela, attraverso mezzi protettivi e modalità operative, per fronteggiare i rischi sul piano della sicurezza e della salute. Si applicano a tal fine, gli elementi tecnici di riferimento contenuti nell'All. XXXIII del D. Lgs. 81.
Art. 18
(Utilizzo di videoterminali)
1. I videoterminali e i posti di lavoro dotati di videoterminale devono corrispondere ai requisiti tecnici di cui all'All. XXXIV del D. Lgs. 81.
2. Al lavoratore che svolge attività sistematica ed abituale avvalendosi di attrezzature munite di videoterminale sono riconosciute pause di almeno 15 minuti ogni due ore continuative di attività. Le pause devono consentire la interruzione dell'utilizzo del videoterminale, con l'impiego del lavoratore in diversa incombenza, secondo le modalità organizzative dei diversi Enti.
TITOLO V
RISCHI PARTICOLARI
Art. 19
(Agenti biologici)
1. Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe causare infezioni, allergie o intossicazioni. Per la classificazione degli agenti biologici in gruppi di rischio si richiamano le previsioni del D. Lgs. 81, All. XLVI.
2. Nelle attività lavorative in cui vi sia rischio per la salute dei lavoratori conseguente ad esposizione ad agenti biologici, devono essere adottate idonee misure tecniche e organizzative, dirette in particolare a:
a) evitare o ridurre al minimo l'utilizzo degli agenti biologici;
b) limitare al minimo il numero dei dipendenti anche solo potenzialmente esposti a tali agenti;
c) adottare idonee misure di protezione, collettive ed individuali, degli addetti nonchè predisporre misure igieniche adeguate;
d) utilizzare il segnale di "rischio biologico" di cui all' All. XLV del D. Lgs. 81 o altri segnali di avvertimento appropriati;
e) adottare sistemi che prevengano e riducano al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro.
Art. 20
(Agenti chimici)
1. Per agenti chimici pericolosi si intendono:
a) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo della Repubblica italiana 3 febbraio 1997, n. 52, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto; sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
b) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo della Repubblica italiana 14 marzo 2003, n. 65, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto; sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
c) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base alle lettere a) e b), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.
2. Si intende per valore limite di esposizione professionale, ai fini di cui al precedente numero, il limite della concentrazione media, ponderata nel tempo, di un agente chimico nell'aria, all'interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un determinato periodo di riferimento.
3. Nelle attività lavorative in cui vi sia rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi, i pericoli conseguenti devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) riduzione della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in stretta relazione alle necessità della lavorazione;
b) riduzione del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
c) riduzione nei limiti del possibile delta durata e dell'intensità dell'esposizione;
d) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure adeguate di manipolazione, immagazzinamento, manutenzione e trasporto;
e) predisposizione di idonee misure di protezione collettiva (ventilazione e aspirazione, generalizzate e localizzate. ecc.), al fine di ridurre la concentrazione atmosferica di inquinanti chimici;
f) fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale;
g) adozione di misure igieniche adeguate.
Art. 21
(Materie radioattive e macchine radiogene)
1. Nel caso di produzione, importazione, esportazione, manipolazione, trattamento, impiego, deposito, trasporto, raccolta e smaltimento di materie radioattive e nel caso di qualsiasi altra attività o situazione che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni ionizzanti, comprese le attività con macchine radiogene, devono essere attuate le misure di protezione e sicurezza necessarie.
2. Il S.S.L. assicura la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica delle radioprotezioni dei dipendenti esposti alle radiazioni ionizzanti, avvalendosi delle competenti Direzioni, secondo le indicazioni del Decreto legislativo della Repubblica Italiana 17 marzo 1995, n. 230.
Art. 22
(Campi elettromagnetici)
1. Nel caso di attività, di qualsivoglia natura, comportante esposizione a campi elettromagnetici, il S.S.L. assicura, avvalendosi delle competenti Direzioni:
a) la specifica valutazione dei rischi, derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici, con la misurazione periodica dei livelli di esposizione, verificando che non risultino superiori ai valori limite previsti dal D. Lgs. 81, All. XXXVI;
b) l'individuazione dei luoghi di lavoro ove i lavoratori risultano potenzialmente esposti a campi elettromagnetici in misura superiore a quella dei valori limite di cui alla precedente lett. a), con l'adozione delle relative iniziative a tutela dei lavoratori stessi;
c) la delimitazione dei comprensori controllati, con aggiornamento annuale delle delimitazioni, provvedendo contestualmente ad interdire l'accesso agli estranei all'attività;
d) la definizione dei necessari interventi di bonifica e sicurezza, da realizzare a cura dell'Ente responsabile, con la determinazione delle specifiche misure per la prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie;
e) l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.
Art. 23
(Altri agenti fisici)
Le misure di prevenzione, bonifica e protezione previste nell'art. 22 si applicano, nel caso di fenomeni registrabili all'interno dei luoghi di lavoro disciplinati dal presente Regolamento, anche in presenza di altri agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, ecc.), come individuati dal D. Lgs. 81, art. 180, con il rinvio alle indicazioni e prescrizioni tecniche ivi previste.
Art. 24
(Agenti cancerogeni e mutageni)
1. Per agente cancerogeno si intende:
a) una sostanza o un preparato, contenente una o pin sostanze che rispondano ai criteri di classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, sulla base delle previsioni dei Decreti Legislativi della Repubblica italiana 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65;
b) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'Allegato XLII del D. Lgs. 81.
2. Per agente mutageno si intende: una sostanza o un preparato corrispondenti ai requisiti di concentrazione previsti nei Decreti legislativi richiamati al n. 1, lelt. a.
3. Per valore limite, si intende il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato, come indicato nell'All. XLIII del D. Lgs. 81.
4. L'utilizzo di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro deve essere evitato o comunque ridotto provvedendo, se possibile, alla loro sostituzione con sostanze o preparati non nocivi o di ridotta nocività. Devono adottarsi preferibilmente sistemi di lavorazione a cielo chiuso, provvedendo in ogni caso a che l'esposizione dei lavoratori sia ridotta al più basso valore tecnicamente raggiungibile, anche mediante l'utilizzo di idonee cappe di aspirazione ed altri sistemi di ricambio immediato dell'aria. Devono essere utilizzati altresì idonei indumenti protettivi ed altri dispositivi di protezione individuale.
5. L'esposizione dei dipendenti ad agenti cancerogeni o mutageni non deve essere comunque superiore ai valori limite fissati nell'All. XLIII richiamato al n. 3.
TITOLO VI
OBBLIGHI DIVERSI
Art. 25
(Applicazione delle norme)
Le norme di cui ai Titoli III, IV e V si applicano a qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che presti la propria attività nei luoghi di lavoro, ivi compresi i componenti di impresa familiare, i lavoratori autonomi, gli artigiani, gli installatori ed i prestatori di servizi.
Art. 26
(Appalti, prestazioni d'opera e somministrazioni)
1. Negli appalti, nelle prestazioni d'opera e nelle somministrazioni l'Ente che affida l'attività e qualsiasi committente intermedio verificano preventivamente l'idoneità professionale dei soggetti (iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato o ad altri organismi di categoria, certificazioni e autocertificazioni di idoneità, ecc.), con riferimento ai lavori specifici richiesti e con particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi di sicurezza di cui al presente Regolamento, conservando agli atti la documentazione relativa.
2. Il S.S.L. effettua periodiche verifiche della regolarità, della documentazione predetta.
3. Nella disciplina delle attività lavorative di cui al n. 1 si applica il procedimento di cui all'art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81. Ove la natura e la dimensione delle attività o altre circostanze lo suggeriscano, il procedimento richiamato può omettersi, previo assenso del S.S.L., rimettendo al contratto ogni previsione in materia.
4. Non trovano in ogni caso applicazione le decorrenze indicate nella norma di legge.
TITOLO VII
CANTIERI
Art. 27
(Prescrizioni generali)
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per cantiere qualunque luogo di lavoro, temporaneo o mobile, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come dettagliatamente indicati nell'Ail. X del D. Lgs. 81.
2. L'Ente per conto del quale l'intera opera di cantiere viene realizzata, di seguito denominato committente, deve:
a) assicurare le condizioni generali di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori in conformità alle previsioni dell'art. 15 del D. Lgs. 81;
b) nominare il Responsabile dei lavori incaricato delta progettazione dell'opera e della direzione esecutiva dei lavori, come definito dall'art. 89, lett. C), del D. Lgs. 81;
c) nei casi di presenza in cantiere, anche non contemporanea, di più imprese, nominare il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
3. I Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81, ovvero di titoli equipollenti approvati dal S.S.L.. Ove la dimensione del cantiere ed il tipo di attività lo rendano possibile, il Responsabile dei lavori può essere nominato anche Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa autorizzazione del S.S.L.
4. I nominativi del Responsabile dei lavori e dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori devono essere resi noti attraverso apposito cartello di cantiere, conforme al prototipo predisposto dal S.S.L. Nel caso di sostituzioni, il committente è tenuto all'aggiornamento del cartello.
Art. 28
(Idoneità e funzionalità delle imprese)
1. Ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori il Responsabile dei lavori acquisisce dalle imprese, prima dell'inizio dell'attività, le certificazioni necessarie al fine dell'accertamento della idoneità tecnico-professionale, riferendosi indicativamente alla elencazione di cui all'All. XVII del D. Lgs. 81 ed alle indicazioni del S.S.L., al quale le certificazioni medesime dovranno essere trasmesse per le verifiche di competenza.
2. La funzionalità delle imprese, in ordine alle misure di tutela, deve essere costantemente verificata dal Responsabile dei lavori, ferme restando le competenze del Coordinatore per 1'esecuzione dei lavori di cui all'art. 27, attenendosi ai criteri tecnici di cui agli All. da XVIII a XX del D. Lgs. 81.
3. Nel caso non sia stato nominato il Responsabile dei lavori, il committente risponde direttamente delle idoneità e funzionalità delle imprese in cantiere.
Art. 29
(Obblighi del Coordinatore per la progettazione
e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)
Il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono adempiere agli obblighi rispettivamente previsti dagli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81.
Art. 30
(Piano di sicurezza e coordinamento)
1. Nei cantieri ove si prevede il superamento di 350 giorni complessivi di attività lavorativa, prestata da tutti i lavoratori, anche autonomi, impegnati per la realizzazione dell'opera (c.d. uomini/giorno) è obbligatoria la redazione, a cura del Coordinatore per la progettazione, del piano di sicurezza e coordinamento, quale parte integrante del contratto d'appalto o dell'affidamento del lavoro.
2. Il piano consta di una relazione tecnica e delle correlate prescrizioni che, sulla base della specialità e complessità dell'opera, siano atte a prevenire e comunque a ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. I contenuti minimi del piano sono quelli indicati nell'All. XV del D. Lgs. 81.
Art. 31
(Comunicazioni e documentazioni)
1. I nominativi del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere comunicati al S.S.L., unitamente agli altri dati di cui al D.Lgs. 81 All. XII, dieci giorni prima dell'inizio delle attività di cantiere. Allo stesso S.S.L. devono essere comunicate le eventuali modifiche intervenute.
2. II S.S.L. determina la documentazione che deve essere custodita presso i singoli cantieri.
Art. 32
(Recinzione e custodia)
1. Ogni cantiere deve essere dotato di recinzione, nelle modalità previste in ragione del tipo di attività e di estensione fisica delle opere, al fine di impedire l'accesso agli estranei. In particolare devono essere isolati, a mezzo di apposita protezione, macchinari o altri luoghi che offrano specifici pericoli per i non addetti ai lavori.
2. Deve essere impedito, con apposite recinzioni o altro idoneo mezzo, il transito sotto ponti sospesi ed a sbalzo, scale aeree e simili, così come nei pressi di qualsivoglia situazione di pericolo derivante dall'organizzazione del cantiere.
3. Copia delle chiavi di accesso alle recinzioni deve essere posta a disposizione del Corpo dei Vigili del Fuoco, per ogni verifica ed attività di competenza.
Art. 33
(Lavori in quota)
Per i lavori che si eseguono ad una altezza superiore ai 2 metri dal piano di appoggio stabile del lavoratore, si applicano le misure di protezione e prevenzione previste dagli artt. da 111 a 116 del D. Lgs. 81
Art. 34
(Disposizioni diverse)
In quarto rispondano a specifiche esigenze dei lavori in esecuzione, si applicano nei cantieri le previsioni tecniche di protezione e tutela di cui agli artt. da 112 a 155, e relativi allegati, nonchè gli artt. da 246 a 256 del D. Lgs. 81.
Art. 35
(Segnaletica)
1. A cura dei responsabili dei lavori, le misure di organizzazione del lavoro sono integrate con l'apposizione di idonea segnaletica a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
2. La segnaletica ha contenuto di divieto, di avvertimento, di prescrizione e di informazione, utilizzando tecniche, colori, suoni e gesti abitualmente in uso, in conformità ai criteri ed ai prototipi di cui agli All. da XXIV a XXXII del D. Lgs. 81.
3. I lavoratori sono tenuti all'osservanza della segnaletica apposta. Per gli aspetti di interesse, sono tenuti all'osservanza della segnaletica medesima i visitatori, a qualunque titolo, dei luoghi di lavoro e gli estranei cui siano rivolte prescrizioni generali.
4. La mancata apposizione e la rimozione della segnaletica o la trasgressione delle prescrizioni recate dalla medesima sono perseguibili penalmente, ove ne ricorrano gli estremi.
TITOLO VIII
MISURE CONTRO GLI INCENDI E LE ESPLOSIONI
Art. 36
(Criteri generali e disposizioni specifiche)
1. In tutti gli ambienti di lavoro, in particolare nei luoghi ove esistano, a motivo del tipo di attività, pericoli specifici di incendio ed esplosione, devono seguirsi le misure tecniche generali previste dal D. Lgs. 81, All. IV, n. 4.
2. Il Corpo dei Vigili del Fuoco impartisce le disposizioni richieste dalla particolare tipologia dei luoghi e delle attività di lavoro, secondo i criteri tecnici e le indicazioni operative desumibili dalla normativa italiana in materia.
Art. 37
(Misure organizzative)
1. Ogni Ente deve assicurare l'adozione delle misure organizzative idonee a:
a) evitare l'insorgere di incendi e limitarne le eventuali conseguenze, con l'ausilio di idonei dispositivi (estintori, ecc.);
b) assicurare, con un piano di evacuazione. l'agevole e rapido allontanamento dei dipendenti e dei visitatori esterni dai luoghi di lavoro interessati dall'incendio o dall'emergenza, segnalando, in particolare, le vie di esodo e le uscite di sicurezza;
c) prevedere un primo intervento, da parte di uno o più Addetti, appartenenti all'Ente interessato, finalizzato allo spegnimento o al contenimento dell'incendio, alla richiesta di intervento dei Servizi pubblici competenti ed alla agevolazione dell'esodo di lavoratori e visitatori.
2. L'Addetto o gli Addetti di primo intervento di cui alla lett. c), devono essere addestrati con specifici corsi, a cura del S.S.L., d'intesa con i singoli Enti.
3. Nei limiti delle diverse tipologie istituzionali ed organizzative, gli Enti effettuano evacuazioni simulate dei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il S.S.L.
TITOLO IX
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 38
(Finalità e misure)
Nel Documento di valutazione dei rischi, predisposto per ciascun Ente dal S.S.L. ai sensi dell'art. 9 della Legge LIV, vengono individuate e prescritte, con riferimento agli specifici luoghi di lavoro ed alle diverse tipologie lavorative, le misure di protezione dai rischi e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ritenute più idonee, sulla base dei criteri tecnici e delle procedure di cui al presente Regolamento.
Art. 39
(Previsioni specifiche)
1. Oltre alle previsioni di cui all'art. 9, n. 2 delta Legge LIV, il Documento di valutazione dei rischi deve contenere:
a) l'organigramma dell'Ente interessato, con la specificazione di mansioni ed incarichi funzionali;
b) l'indicazione, ove esistenti, del Delegato e dell'Incaricato per la Sicurezza, degli Addetti all'emergenza incendi e degli Incaricati del primo soccorso;
c) l'elencazione di eventuali attività affidate a terzi, sia a livello di imprese che di lavoro autonomo;
d) l'individuazione di fonti eventuali di pericolo specifico per la sicurezza e la salute dei lavoratori e visitatori, con l'indicazione delle misure da adottare e relativi tempi d'esecuzione.
2. Le misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 9, n. 2, lett. b), della Legge LIV. devono riguardare, in particolare:
a) misure organizzative generali;
b) dispositivi di protezione individuale;
c) individuazione di idonei macchinari ed altri mezzi tecnici;
d) verifiche dei luoghi e manutenzione degli impianti ed attrezzature;
e) iniziative di informazione e formazione specifiche;
f) sorveglianza sanitaria mirata ai rischi connessi con l'attività prestata;
g) misure minime di primo soccorso immediatamente praticabili.
3. La predisposizione del modello informativo, finalizzato alla acquisizione delle informazioni sui rischi, di cui all'art. 8, n. 1 della Legge LIV, è effettuata tenendo conto della necessità di disporre di tutte le notizie necessarie alla stesura del Documento di valutazione dei rischi.
4. Il S.S.L. si riserva di integrare tali notizie mediante accertamenti diretti sui luoghi di lavoro.
TITOLO X
SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 40
(Modalità di esecuzione)
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata, in conformità alle indicazioni del S.S.L., a cura di specialisti in Medicina del Lavoro della Direzione di Sanità ed Igiene. Sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal medesimo S.S.L., da cui emergono le caratteristiche delle diverse mansioni dei lavoratori ed i rischi ad essi correlati, i Medici incaricati impostano specifici programmi di sorveglianza e protocolli operativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a la visita preventiva intesa a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il dipendente è destinato, al fine di valutarne l'idoneità fisica e psichica alla specifica mansione;
b) le visite periodiche obbligatorie intese a constatare il perdurare dell'idoneità dei lavoratori alle rispettive mansioni;
c) le visite e gli interventi resi necessari dall'applicazione della Legge LIV e dal presente Regolamento.
3. Gli accertamenti di cui al n. 2 sono effettuati in conformità ai protocolli adottati dalla Direzione di Sanità ed Igiene, trasmessi, per conoscenza, al S.S.L.
4. In esito alle visite mediche di cui al n. 2, i Medici incaricati esprimono uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità con prescrizioni o limitazioni, temporanee o permanenti;
c) non idoneità, temporanea o permanente.
Art. 41
(Informazione)
1. I Medici incaricati della sorveglianza sanitaria:
a) predispongono ed aggiornano una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
b) informano i lavoratori degli esiti degli accertamenti effettuati e, a richiesta degli stessi, rilasciano copia della documentazione sanitaria
2. A conclusione degli accertamenti sanitari, di cui all'art. 40, n. 2, lett. a), b) e c), la Direzione di Sanità ed Igiene informa, per iscritto, il Rappresentante dell'Ente interessato sugli esiti delle visite.
Art. 42
(Primo soccorso)
1. Il S.S.L. determina, in collaborazione con ciascun Ente competente, le misure necessarie per il primo soccorso sanitario nei luoghi di lavoro, con l'individuazione di un numero sufficiente di Incaricati, opportunamente distribuiti nelle diverse sedi delle attività lavorative, avvalendosi della Direzione di Sanità ed Igiene.
2. I presidi sanitari sono organizzati in conformità ai criteri professionali stabiliti dalla Direzione di Sanità ed Igiene.
3. Il S.S.L. vigila sul mantenimento dei livelli di efficienza dei presidi istituiti presso i diversi Enti.
TITOLO XI
ISPEZIONI, PRESCRIZIONI, CERTIFICAZIONI, FORMAZIONE
Art. 43
(Ispezioni)
1. Le ispezioni ed i controlli previsti dall'art. 7, n. 6, lett. a), della Legge LIV, riguardano tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente previsti nella legge richiamata e nel presente Regolamento, nonchè nelle disposizioni in materia successivamente adottate dal Presidente del Governatorato. Per tali attività, il S.S.L. può avvalersi di apposita Unità Operativa Interdirezionale o di singoli incaricati, con la partecipazione ed il coordinamento di uno o più addetti del Servizio medesimo.
2. Al personale addetto alle attività di cui al n. 1 è attribuita, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, la qualifica di Ispettore del lavoro, secondo le modalità operative di cui agli artt. 6, 2; 7, 1 lett. a). c), j); 8,1-2; 13.1; 14,1 del Decreto Legislativo della Repubblica italiana 23 aprile 2004, n. 124, limitatamente alla materia della sicurezza e salute dei lavoratori.
3. Al personale con qualifica di Ispettore del lavoro si applica la previsione dell'art. 9, n. 1 del presente Regolamento, in materia di constatazione della infrazione al divieto di fumo.
4. Ispezioni e controlli possono essere eseguiti anche nei luoghi di lavoro ubicati negli immobili contemplati dall'art. 15 del Trattato del Laterano, di cui all'art. 1, n. 2 e n. 3, lett. b) della Legge LIV.
5. Il Presidente del Governatorato si riserva. l'autorizzazione all'accesso negli immobili di cui al n.4 alle autorità della Repubblica Italiana incaricate dell'osservanza della legge italiana in materia di sicurezza e salute dei lavoratori applicabile ai sensi dell'art. 1, nn. 2 e 3 della Legge LIV.
6. Prima di effettuare le attività di ispezione e controllo, il personale addetto del S.S.L. ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento attestante la qualifica.
Art. 44
(Verbalizzazione)
1. A conclusione delle attività ispettive e di controllo è redatto processo verbale a cura dell'addetto del S.S.L. che coordina, a livello amministrativo, le operazioni stesse.
2. Il verbale dove riportare ogni elemento, documentale e di fatto, utile ad assicurare una cognizione precisa e circostanziata della situazione esaminata, anche al fine della adozione delle relative misure; deve riportare altresì le eventuali dichiarazioni di quanti sono presenti all'ispezione.
L'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori deve essere effettuata in forma riservata.
3. Le conclusioni del verbale devono essere adeguatamente motivate e contenere, se del caso, le prescrizioni tecniche da adottare.
4. Copia del processo verbale è trasmessa. dal S.S.L. agli Enti ed Amministrazioni di competenza e, ove sussistano riscontrate responsabilità personali, ai singoli soggetti interessati.
Art. 45
(Provvedimenti)
1. I provvedimenti previsti dall'art. 7, n. 6. lett. b), della Legge LIV, possono comportare la sospensione temporanea o definitiva dell'attività lavorativa e la chiusura di determinati ambienti di lavoro sino alla rimozione dello stato di pericolo accertato.
2. Le prescrizioni della Legge LIV e del presente Regolamento dirette ai lavoratori dipendenti comportano doveri d'ufficio, la cui inosservanza è sanzionabile sul piano disciplinare.
3. L'inosservanza delle prescrizioni da parte di Enti ed imprese può determinare conseguenze sul piano amministrativo o contrattuale, secondo la valutazione e le decisioni adottate dal Presidente del Governatorato.
4. Ove ne ricorrano gli estremi, l'inosservanza delle norme di cui alla Legge LIV ed al presente Regolamento è perseguibile penalmente ai sensi degli Articoli C. P. 178 (omissione atti di ufficio), 311 (delitti di comune pericolo) e 483 (contravvenzioni di comune pericolo), fatta salva l'eventuale integrazione di altre ipotesi di reato.
5. Nel caso di concomitante procedimento penale, l'attività ispettiva disposta dal S.S.L. deve correlarsi con le iniziative delta magistratura, sospendendo gli eventuali accertamenti di responsabilità personale sino alla conclusione del procedimento giudiziario.
Art. 46
(Certificazioni)
1. Con provvedimento del Presidente del Governatorato sono determinati gli ambiti di attività the richiedono apposita certificazione da parte del S.S.L., ai sensi dell'art. 7, n. 5, lett. c) della Legge LIV.
2. Restano ferme le competenze della Direzione di Sanità ed Igiene e delta Direzione dei Servizi Tecnici in ordine alle certificazioni, alle verifiche ed altre misure previste dal presente Regolamento o da altra disposizione normativa.
Art. 47
(Corsi di informazione e formazione)
1. Lo svolgimento dei corsi di informazione e formazione di cui all'art. 7, n. 5, lett. e), della Legge LIV, è organizzato dal S.S.L. con la collaborazione di ciascun Ente e deve avvenire con periodicità adeguata alle diverse esigenze dei lavoratori, tenuto conto dei rispettivi rischi professionali.
2. Specifici incontri di formazione sono predisposti dal S.S.L. per i Delegati ed Incaricati per la Sicurezza, gli Addetti all'emergenza antincendio e gli Incaricati del primo soccorso.
Il Presidente del Governatorato fissa la quota minima delle ore lavorative annue da destinare ad attività formativa obbligatoria.
3. I corsi organizzati all'interno della Città del Vaticano o degli Immobili "extraterritoriali" si tengono durante l'orario di lavoro dei partecipanti.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48
(Nome applicabili)
1. Le leggi, e gli altri atti con forza di legge, i regolamenti, i decreti ministeriali ed ogni altro atto normativo dello Stato italiano, richiamati negli articoli che precedono, sono recepiti nel testo vigente al momento della entrata in vigore del presente Regolamento, con le modifiche che successivamente interverranno.
2. Le norme recepite si applicano sino a che non siano adottate diverse disposizioni in materia, ad integrazione o modifica del presente Regolamento, e purchè non risultino contrarie ai precetti di diritto divino, naturale e positivo, nè alla normativa del diritto canonico, o ad accordi internazionali sottoscritti dalla Santa Sede, e sempre che non risultino in contrasto con l'ordinamento vaticano e con lo stato di fatto ivi esistente.
3. Con riferimento alle previsioni contenute nella normativa italiana recepita dal presente Regolamento, si considerano:
a) per Autorità in materia di qualsivoglia autorizzazione e procedimento amministrativo il Governatorato;
b) per Autorità di sorveglianza il S.S.L., cui è rimessa altresì l'interpretazione delle norme richiamate per le esigenze operative, anche al fine delle applicazioni analogiche delle norme stesse richieste da specifiche situazioni:
c) per Autorità Sanitaria, preposta alle attività di sorveglianza e similari, la Direzione di Sanità ed Igiene, attraverso i Medici incaricati di cui all'art. 40, n. 1.
Art. 49
(Clausola contrattuale obbligatoria)
1. La mancata previsione, nelle clausole contrattuali, dei costi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro non può costituire motivo di giustificazione per l'inadempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.
2. Nella procedura di gara, di qualsivoglia natura, i costi per la sicurezza, indicati in offerta, non possono essere oggetto di ribasso.
Art. 50
(Oneri finanziari)
Ai fini della ripartizione degli oneri finanziari di cui all'art. 13 della Legge LIV, è dovuto al Governatorato un contributo, da parte degli Enti e delle Amministrazioni destinatari della legge, in misura proporzionale alle spese sostenute per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. A tal fine, il Governatorato fornisce, in tempo utile, le indicazioni necessarie per la predisposizione delle rispettive previsioni di bilancio.