Massime

 

Bollettino N. 7 (periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1998) - Massime Collegio di conciliazione e arbitrato

 

Decisione n. 1/98 - Persiani Pres., Pessi Est.

 

Provvedimento di silenzio-rigetto - Presupposti Collegio - Natura - Conseguenze.

Lavoro straordinario e retribuzione - Diritto soggettivo e non discrezionalítà amministrativa.

Assenza legislazione specifica - Criteri. Magistero - Rilevanza.

Determinazione compensi per lavoro straordinario Divisore. Eccezione di prescrizione - Tardività.

Diritti lesi nei periodi successivi al 1° marzo 1989 Giurisdizione Collegio - Ratio.

Rivalutazione monetaria - Assenza di previsione normativa.

 

La previsione legislativa di un provvedimento di silenzio-rigetto (art. 10.4 dello Statuto ULSA) si basa sulla presunzione (arg. anche ex § 2 del can. 57 C.LC.) che l'inerzia dell'Amministrazione, in seguito ad una domanda degli interessati, equivalga al rigetto di quella domanda. Ne consegue che quella presunzione opera esclusivamente quando ricorra una fattispecíe che possa essere qualificata "silenziosa", com'è, appunto, quella caratterizzata dall'assenza di un qualsiasi provvedimento. L'atto dell'Amministrazione che, non contenendo una decisione sulla domanda dei ricorrenti rinvia la decisione a tempo indirettamente determinato, analogamente a quanto disposto dall'art. 120 § 2 del R.G.C.R., è idoneo ad impedire la presunzione disposta dal n. 4 dell'art. 10 dello Statuto dell'ULSA in quanto esclude l'inerzia dell'Amministrazione.

Il Collegio, tenendo presente la sua "specifica natura non giudiziaria" (lett. b) del n. 5 dell'art. 11 dello Statuto) ritiene opportuno che i rapporti nel quali si articola la "particolare Comunità costituita da quanti ... prestano la loro opera nei Dicasteri e negli Organismi della Sede Apostolica, al servizio della Chiesa Universale" (Motu Proprio "Nel primo anniversario" del 1° gennaio 1989) siano necessariamente ispirati anche alla tutela dell'affidamento e al principio della buona fede, alla luce dei quali va valutato sia il comportamento dell'Amministrazione che quello dei ricorrenti.

Il secondo comma del n. 3 dell'art. 11 dello Statuto dell'ULSA deve essere interpretato nel senso che, imponendo al ricorrente l'onere di indicare le prove sulle quali si fonda la domanda, impone anche di produrre tutti i documenti ritenuti a tal fine necessari. Del resto, le parti ben possono sollecitare il Collegio ad esercitare i suoi poteri istruttori, chiedendo l'esibizione di ulteriore documentazione così come l'ammissione di altri mezzi di prova, rispetto a quelli indicati nelle loro difese scritte (cfr. lettera e), n. 5 dell'art. 11 dello Statuto dell'ULSA.

Il compenso per il lavoro straordinario è oggetto di un diritto soggettivo dei dipendenti che quel lavoro abbiano prestato, onde i criteri per la determinazione del suo ammontare, come quelli per la determinazione di ogni altro elemento della retribuzione, non possono essere rimessi ad una discrezionalità amministrativa. La determinazione del Cardinale Segretario di Stato 2 aprile 1985 Prot. 143.225A stabilisce il principio della necessaria proporzionalità della retribuzione al tipo di lavoro svolto (cfr. decisione n. 9195) (a), onde resta confermato che la retribuzione, in tutti i suoi elementi, si sottrae alla mera discrezionalità delle Amministrazioni.

In assenza di una specifica disposizione che preveda il divisore da utilizzare per il calcolo del compenso per lavoro straordinario, la scelta di un criterio di decisione deve essere individuata ragionando per principi e, quindi, deve essere necessariamente ispirata all'insegnamento impartito dal Sommo Pontefice con riguardo, in genere, al significato che deve essere attribuito al lavoro e, in particolare, al significato che deve essere attribuito allo speciale lavoro prestato nella, e per la,Sede Apostolica. Di conseguenza, il Collegio ritiene necessario far riferimento al Magistero tutte le volte che la decisione richiesta non possa essere individuata alla stregua di una specifica disposizione di legge. Peraltro, lo stesso Santo Padre ha avvertito che il Magistero "va ben oltre la sola dimensione giuridica, ma la tiene costantemente presente" con la conseguenza, da un lato, che quel Magistero è una "fonte prioritaria per completare ed applicare rettamente i1 diritto" e, d'altro lato, a quel Magistero "occorre riferirsi, anche per evitare il rischio di interpretazioni di comodo" (cfr. discorso del 27 gennaio 1997 del Santo Padre al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'apertura dell'Anno Giudiziario).

Nella determinazione dei compensi per lavoro straordinario, l'applicazione del divisore 156 anziché 150, per la determinazione dei compensi per il lavoro straordinario prestato nei periodi precedenti all'emanazione di particolari ed esplicite disposizioni emesse, dà luogo a violazione di un diritto soggettivo perfetto. L'adozione del divisore 150 consegue, infatti, alla necessaria rilevanza che deve essere assegnata, oltre che alle domeniche, alle festività di precetto (can. 1246 C.I.C.) (can. 1247 C.I.C.) anche perché tutte le fonti normative che disciplinano l'orario di lavoro equiparano queste festività alle domeniche, distinguendole dalle festività civili (per le quali vedi l'art. 48 del vigente R.G.C.R.).

L'eccezione di prescrizione sollevata soltanto all'udienza di discussione è tardiva, trattandosi di eccezione in senso proprio. Il Collegio ritiene di dover confermare la decisione n. 2/97 (b) nella quale, per il caso di costituzione tardiva dell'Amministrazione convenuta, sono state precluse le eccezioni» in senso proprio. Né ha pregio il richiamo fatto dalla difesa dell'Amministrazione convenuta all'art 2110 Cod. Civ. italiano del 1865 (applicabíle per effetto di quanto disposto dall'art 3 della legge 7 giugno 1929, n. II) in quanto quella disposizione non è richiamata dalla lett. b) del n. 5 dell'art. 11 dello Statuto delt'ULSA, mentre il procedimento avanti al Collegio non è, per effetto di quanto previsto dalla disposizione ora richiamata, un procedimento giudiziario.

I ricorrenti, secondo una giurisdizione costante di questo Collegio, ad iniziare dalla decisione 28 dicembre 1990 (c), possono far valere i diritti lesi soltanto per i periodi successivi al 1° marzo 1989. Ciò Perchè lo Statuto dell'ULSA ha innovato sul piano sostanziale la posizione delle parti' nel rapporto di lavoro, riconoscendo diritti e interessi giuridicamente rilevanti che prima non avevano spessore e connotazioni comparabili con le attuali, difettando di tutela giurisdizionale. Pertanto, dal carattere innovativo della nuova disciplina discende che i diritti che possono essere presi in considerazione dal Collegio sono esclusivamente quelli lesi sotto il vigore delle nuove norme e, quindi, successivamente al 1° marzo 1989.

Il Collegio già ha avuto modo di stabilire (decisione n. 9/93) (d) che la domanda di rivalutazione monetaria deve essere disattesa proprio per l'assenza di una specifica previsione normativa; peraltro, l'orientamento del Collegio ha trovato autorevole conforto nella giurisprudenza della Corte d'Appello la quale ha già avuto modo di affermare che "nell'ordinamento Vaticano manca una disposizione che prevede la rivalutazione monetaria" (sentenza n. 42/95) (e) e che "gli interessi moratori vengono ragionevolmente a coprire il danno da perdita di valore della moneta" (sentenza n. 45/95) (f).

[Dep. 27.02.1998]

 

(a) Cfr. Bollettino ULSA n. 4/96, pag. 157

 

(b) Cfr. Bollettino ULSA n. 6/98, pag. 138 e seg.

 

(c) Cfr. Bollettino ULSA n. 1/91, pag. 61 e seg.

 

(d) Cfr. Bollettino ULSA n. 3/94, pag. 61

 

 

 

 

(e) Cfr. Bollettino ULSA n. 4/96, pag. 145

(f) Cfr. Bollettino ULSA n. 5/97, pag. 61.

 

Decisione n. 2/98 - Persiani Pres., Carucci Est.

 

Definitività provvedimento impugnato - Condizione per l'ammissibilitità dell'istanza.

L'istanza presentata al Direttore Generale dell'ULSA che non sia stata preceduta dall'esperimento dei ricorsi amministrativi interni (art. 93 del Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano) è inammissibile perché riguarda un provvedimento che non è ancora definitivo a norma dell'art. 10, n. 2 dello Statuto dell'ULSA.

[Dep. 9.06.1998]

Decisione n. 3/98 - Persiani Pres., Carucci Est

Preclusione - Ammissibilità istanza - Indicazione del provvedimento impugnato, solo davanti al Collegio 

La domanda contenuta nell'istanza al Direttore Generale dell'ULSA ne presuppone, per essere ammissibile, che la stessa domanda sia stata rivolta all'Amministrazione e, quindi, che abbia dato luogo ad un provvedimento, anche di silenzio-rigetto. Non essendo stato offerto al Direttore Generale, alcun riscontro probatorio, anche se non documentale, dell'avvenuto esperimento di tale iter, è irragionevole, davanti al Collegio chiamato a confermare o no l'inammissibilità dell'istanza, muovere rilievi discendenti da fatti o situazioni personali di cui il Direttore Generale non poteva avere, né aveva avuto, conoscenza.

[Dep. 25 novembre 1998]

 

Decisione n. 4/98 - Persiani Pres., Sandulli Est

Art. 93 Regolamento Generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano - Regime.

Atto del Delegato Speciale - Definitivitá - Condizioni.

L'art. 93 del Regolamento Generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano, prevedendo il ricorso gerarchico proprio, trova applicazione solo nei confronti dei provvedimenti emessi da Autorità che risultino gerarchicamente sottoordinate ad altre. Per contro, allorché il provvedimento sia stato emanato dal massimo organo deliberante, può essere proposta una istanza di revoca, quanto meno per consentire l'autotutela, ma non ha senso proporre un ricorso gerarchico che sarebbe intrinsecamente contraddittorio con l'assetto organizzativo dell'Ente e comunque corrisponderebbe ad una inutile duplicazione della istanza di revoca.

L'atto emesso del Delegato Speciale, vigente l'ordinanza n. CXCV del 3 novembre 1992 della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (AAS, Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano del 12 novembre 1992, anno LXIII n. 14), per proprio, avendo carattere di definitività, con conseguente esclusione della formazione di un silenzio-rifiuto sul ricorso presentato, mancandone i presupposti giuridici.

[Dep. 1 dicembre 1998]

 

Decisione n. 5/98 - Persiani Pres, Carucci Est

 

Provvisionale - Inammissibilità - Mancata prevísione nello Statuto dell'ULSA del 1994

 

La mancata previsione, nel vigente Statuto dell'ULSA, di una disposizione analoga a quella dell'art. 11. 5 lett. g) dello Statuto del 1989 (che recitava: "quando vi sia pericolo di gravi ed irreparabili danni, il Collegio, su istanza di parte, può con ordinanza non impugnabile, sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento impugnato, ovvero assumere i provvedimenti necessari ad assicurare gli effetti della decisione"), comporta necessariamente che il Collegio non possa esercitare siffatti poteri.

[Dep. 17 dicembre 1998].